Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
È valida la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore dell'indagato irreperibile di un'unica copia dell'atto da comunicare, con l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini. (Fattispecie relativa alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, effettuata mediante invio al difensore tramite "pec" di un unico atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 39176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39176 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
39 1 7 6 / 1 5 F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI CONTI Dott. Rel. Consigliere - 1470 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 28164/2015 Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HA IMAD N. IL 30/07/1990 avverso l'ordinanza n. 132/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 17/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci изень e . Udit i difensor Avv.; rr 28164/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano il 17.6.15 ha confermato il decreto del locale GIP che in data 14.1.15, richiesto della conversione del sequestro probatorio di somma di denaro e oggetti afferenti presunta attività nel settore degli stupefacenti in sequestro preventivo, disponeva il sequestro preventivo della somma di denaro ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 c.p., 12 sexies dl 306/92, ricorre ("per saltum" precisa l'atto) il difensore di EL HA IMAD, con unico motivo eccependo l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, con conseguente perdita di efficacia della misura reale. Assume che "come osserva il Tribunale, il difensore ha ricevuto la notifica tramite pec 'in proprio e per l'assistito"", ma, afferma, avrebbe invece dovuto ricevere un'autonoma notifica, sia pure tramite pec, per l'imputato, perché così occorrerebbe procedere se questo è irreperibile. Con successiva deduzione argomenta che in realtà dalla schermata generale della sua pec risulterebbe che per questo procedimento la notifica sarebbe stata effettuata esclusivamente 'in proprio'.
1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto.
2. Il Tribunale ha respinto l'eccezione, prospettatagli in udienza, osservando che: la notifica era intervenuta nei confronti del difensore di fiducia, "in proprio e per l'assistito", come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna del 10.6.2015 rilasciata dal registro informatizzato delle notifiche e telecomunicazioni in atti;
le ricerche già effettuate il 10.3.15 non erano suscettibili di ulteriori concretizzazioni, sicchè, trattandosi di procedura di riesame, che non consente rinvii o autonome dichiarazioni di irreperibilità, correttamente la notifica anche per l'interessato era stata eseguita presso il difensore. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità per profili di genericità delle deduzioni, formulate in termini tali da non permettere di comprendere con chiarezza i passaggi logico-giuridici dell'unica doglianza proposta, di omessa autonoma notifica all'interessato. 28164/15 RG 2 E' innanzitutto palesemente infondata la pretesa di ricevere due comunicazioni anziché una sola contenente il riferimento ad entrambe le posizioni (in proprio quale difensore ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini: Sez.6 sent. 43532/12, Sez.6 sent. 36020/11 e Sez.2 sent. 8769/2005). Ciò che solo rileva è che il tecnico (difensore) sia messo nelle condizioni di comprendere che all'indagato non verrà comunicato autonomamente alcunchè perché l'avviso che egli ha ricevuto integra anche l'avviso al sottoposto alle indagini (con il sorgere della necessaria attivazione che rito e deontologia impongono in tale evenienza). Nella fattispecie, a ben vedere (ed è uno dei profili di genericità anticipati), il ricorso mai contiene l'affermazione di non aver compreso o non aver avuto conoscenza che l'avviso ricevuto riguardava anche l'indagato, posto che le contestazioni riguardano la ritualità e non l'esistenza della comunicazione. Tale non è il criptico riferimento alla propria schermata, formulata in termini di tal genericità che, a fronte della affermazione sul punto contenuta nell'ordinanza e prima richiamata, non permette di individuare la tesi difensiva con cui la Corte dovrebbe confrontarsi (del resto, dallo stesso documento allegato risulta anche la dizione "NOTIF EX ART. 127 CPP TRIB RIESAME MILANO AVV D'ALESSIO IN PROPRIO E PER L'ASSISTITO"). Sostanzialmente generica è pure la deduzione relativa ad eventuali ricerche che avrebbero dovuto essere eseguite: a fronte della puntuale risposta del Tribunale sul punto, la censura difensiva risulta solo abbozzata e in definitiva priva di autonomia se non letta alla luce del provvedimento impugnato. Ma non compete a questa Corte formulare previa interpretazione e composizione di atti diversi la censura in rito che poi dovrebbe esaminare. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15.9.2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Conti Carlo Citterio Дин сткий DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 SET 2015 PREMA DI CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P O Piera Esposito N I E O G