Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2012, n. 40897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40897 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/09/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1339
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 10202/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI CC N. IL 19/05/1987;
avverso la sentenza n. 792/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Palmi dichiarava, a seguito di rito abbreviato, RO IN colpevole per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica (gr 154 lordi); lo condannava alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
2. La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado, mettendo in rilievo che la droga sequestrata consentiva il confezionamento di 409,5 dosi commerciali singole. Respingeva l'eccezione processuale sollevata secondo cui l'imputato, citato per il giudizio di appello, non aveva avuto a disposizione per intero il termine di comparizione previsto dalla legge (20 giorni); peraltro, il rinvio dell'udienza aveva consentito, con l'integrazione dei due termini concessi, la ricorrenza di un termine complessivo a comparire, unitariamente calcolato, conforme alla durata prevista dalla legge.
3.L'imputato proponeva ricorso per cassazione.
Eccepiva la violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 3 per il mancato rispetto del termine di 20 giorni stabilito per la notifica del decreto di citazione in appello. Rilevava che la rinnovazione dell'atto nullo (nullità intermedia) doveva comportare la concessione di un nuovo termine complessivo idoneo per la comparizione, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.. Chiedeva l'annullamento della decisione.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Invero, il mancato rispetto del termine di giorni 20 liberi per la comparizione dell'imputato in sede di giudizio di appello (art. 601 cod. proc. pen.) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto ex art. 185. In particolare, l'art. 184, comma 3, dispone che "quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine (da concedere, idoneo per la sanatoria) non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 429". Ne consegue che l'interpretazione logico-letterale degli artt. 184 e 185 induce a ritenere necessario che la rinnovazione dell'atto garantisca sempre un termine libero di 20 giorni per comparire, di carattere consecutivo;
tale termine, nella sua durata complessiva, è, infatti, previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Mentre, non appare congruo con la finalità anzidetta ipotizzare la validità della sommatoria di due termini parziali distinti assegnati in epoche diverse. Del resto, in tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ai procedimenti cautelari, affermando che la rinnovazione dell'atto nullo, concernente il termine di comparizione dell'indagato e del difensore all'udienza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., comporta l'assegnazione di un nuovo termine integrale, (v. così, Cass. S.U. N 8881 del 30/01/2002;
Cass. N 49125 del 12/11/2003; Cass. N844 del 10/12/2003 (dep. 2004);
Cass. n11966 del 16/11/2006).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, altra sezione, per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d1 Appello di Reggio Calabria per la celebrazione del giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012