Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.
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- 1. Difensore non può eleggere domicilio, PEC basta e avanza (Cass. 3025/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
Il difensore alla elezione di domicilio non è abilitato a eleggere domicilio, adempimento previsto dall'art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l'imputato, mentre le notifiche ad altri soggetti del processo, fra i quali il difensore, si eseguono, secondo la disposizione recata dall'art. 167 c.p.p., a norma dell'art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo il caso di urgenza. Sussiste l'obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all'Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, che è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, …
Leggi di più… - 2. Processo penale, richiesta di revoca o sostituzione della misura, obbligo di notifica, utilizzo della pecAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 50316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50316 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
ACQ 5 03 16/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza camera consi- glio 16 settembre 2015 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Sentenza n.: 1657/2015 - dott. Mario Gentile Presidente Reg. gen. n.: 24210/2015 Consigliere relatore - dott. Diotallevi Giovanni - dott. Geppino Rago Consigliere dott. Verga Giovanna Consigliere Consigliere - dott. Recchione Sandra ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT AL, n. Catania il m28 agosto 1992; avverso l'ordinanza, in data 6 febbraio 2015, del tribunale di Catania, sez. Rie- same;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Maria Ste- fano Pinelli, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO OT AL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in da- ta 6 febbraio 2015, del tribunale di Catania, sez. Riesame con la quale è stato ri- gettato l'appello avverso l'ordinanza del 26 novembre 2014, della corte d'appello di Catania che ha rigettata l'istanza del OT di partecipazione ad un corso di "commis cucina" funzionale a favorrire le esigenze di risocializzazione del ricor- rente. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto: a) Nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce la nullità assoluta della notifica effettuata a mezzo PEC del provvedimento impugnato, in quanto non sono stati ancora emeanati i i decreti da parte del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 16 I. n. 179/2012. In ogni caso tale disciplina non sostituirebbe integralmente il sistema precedente che re- sterebbe applicabile per tutti i procedimenti ordinari, cui dovrebbe essere appli- F cata la disciplina di cui all'art. 148, comma 1 cod. proc. pen., con la conseguente necessità della presenza di un provvedimento autorizzativo del magistrato. In ogni caso, nella fattispecie in esame non sarebbero presenti le ragioni di ne- cessità ed urgenza che giustificazione l'adozione di forme di notificazione sem- plificate rispetto alla procedura ordinaria. b) Erroneità della motivazione delle esigenze cautelari Il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione degli elementi dai quali si sareb- be dovuto trarre la convinzione della possibile concessione del permesso di fre- quentare il corso in questione. La ragione del rigetto dell'istanza infatti sarebbe fondata, tra l'altro sulla valutazione del tempo trascorso dall'inizio della deten- zione parametrato all'entità della pena inflitta che avrebbe comportato l'affermazione dell'attualità delle esigenze cautelari. In realtà l'obbligo di motivazione tra la pena inflitta in appello ( ridotta a due an- ni e quattro mesi rispetto alla pena inflitta in primo grado, due anni e otto mesi) parametrato al tempo trascorso e all'incidenza sulle esigenze cautelari avrebbe dovuto portare il TDL ad una diversa valutazione con l'accoglimento dell'istanza de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC ritiene il collegio che le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a dire dal giorno 1° ottobre 2012) per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori;
già di per sé dettato del comma 2-bis dell'art. 148 cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione "con mezzi tecnici idonei", non può non ri- comprendere anche l'ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile) di detti avvisi ben prima del 14 dicembre 2014 ed a prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi (v. sez. VI, n. 37646/15, Cutrì Mario, v. anche SS.UU. n. 2 32243/2015).
3. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari il rigetto dell'istanza trova tra l'altro riferimento alla pena che sarebbe stata inflitta dalla Corte d'appello e quantificata in anni due e mesi otto di reclusione, che in realtà rappresenta la pena inflitta in primo grado, mentre in appello la pena ori- ginaria è stata ridotta di mesi quattro e giorni dieci. A parere del collegio tale er- roneo riferimento appare astrattamente idoneo a richiedere una nuova verifica della compatibilità tra la misura adottata, il rigetto dell'istanza, il tempo trascor- so dai fatti e la richiesta di partecipazione al corso. Alla luce delle suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve esse- re annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, con trasmissio- ne integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania, sez. misure coercitive.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esa- me. Ordina la trasmissione integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania, sez. misure coercitive. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. ovanni Diotallevi) (dott. Mario Gentile) Mario Gentil hoteller DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 DIC. 2015 IL CANCELLIERE A M E Claudia Pianelli R 3