Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37282
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).

In tema di ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame confermativa del sequestro preventivo, in virtù del principio devolutivo applicabile ad ogni mezzo d'impugnazione e non derogato dall'art. 325 cod. proc. pen., non compete alla Corte di Cassazione il potere d'ufficio di riqualificare giuridicamente il fatto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37282
    Data del deposito : 12 giugno 2008

    Testo completo