Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12073 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 62642 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 7 3 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF ILOR SEZIONE TRIBUTARIA reddito d'impresa accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente R.G.N. 1029/99 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 79683 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 11/04/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: M. 62642 N. MALAVASI GARSI GARIS, AN LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
1497 controricorrente avversO la sentenza n. 117/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 19/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COGLITORE (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha il rigetto dei primi due motivi del ricorso;
in subordine l'accoglimento del terzo motivo del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. AL GA e CE RA, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Mini- stro pro tempore, per la cassazione della sentenza spe- cificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso e i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, i ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento con il quale il competente uf- ficio finanziario, per l'anno 1986, ha rettificato il reddito di impresa familiare derivante dalla gestione di un ristorante. L'Ufficio ha motivato l'accertamento 2 ritenendo inattendibili i dati esposti in dichiarazio- ne, in relazione al rapporto tra la materia prima ac- quistata ed il numero di pasti erogati e ricavi conse- guiti, sulla base del diverso rapporto constatato in occasione di controlli presso imprese analoghe e degli studi di settore. I ricorrenti hanno impugnato l'atto di rettifica eccependo che erroneamente l'ufficio ha proceduto ad accertamento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73, in presenza di scritture contabili tenute rego- larmente e che le risultanze emerse in occasione di al- tri controlli, о tratte da studi di settore, non pote- vano essere applicate ad una diversa realtà aziendale, senza incorrere in una indebita applicazione di presun- zioni di secondo grado. Hanno anche contestato, in pun- to di fatto, i criteri con i quali sono stati calcolati il numero e la tipologia dei pasti erogati in relazione alla merce acquistata. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ac- colto in parte il ricorso, riducendo del 30% dall'Ufficio, La Com-1'ammontare dei ricavi accertati missione Tributaria Regionale ha confermato la decisio- ne di primo grado, rigettando l'appello dei contribuen- ti.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, i contribuen- 3 ti eccepiscono la carenza di motivazione della sentenza impugnata, totalmente priva di "ratio decidendi", oltre alla violazione degli artt. 39, 1° comma DPR 600/73, 2697, 2727 e 2729 C.C. In subordine, eccepiscono anche la omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dello "ius superveniens" in relazione ai profili san- zionatori.
1.4. Con il controricorso, il Ministero difende l'operato dell'Ufficio, ma nulla dice sulla "forza lo- gica" della sentenza impugnata.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come hanno eccepito i ricorrenti, dalla let- tura della motivazione della sentenza della Commissione Regionale non si comprende quali sono le autonome ra- gioni che hanno indotto i giudici di appello a confer- mare la sentenza di primo grado e a rigettare i motivi di impugnazione. La motivazione è costituita da cinque proposizioni apodittiche, formalmente collegate da "operatori logi- ("pertanto", "Invero", "Pertanto", "Infine") uti-ci" lizzati in maniera assolutamente impropria. A) Prime due proposizioni : "Questo Collegio, rie- saminati gli atti e la documentazione prodotta, osserva che l'iter logico adottato dai giudici della Commissio- 4 ne Tributaria di I grado corrisponde a criteri di equi- tà e a principi di legittimità. E, pertanto, la deci- sione impugnata deve essere confermata". Sostanzialmen- te, giudici di appello rispondono alla impugnazione invitando gli appellanti a fare un atto di fede sul ebe fatto la decisione dei giudici di primo grado corri- sponda a giustizia. Quindi, sul presupposto che l'invito non possa non essere accolto, fanno conseguire la ineluttabilità della conferma della decisione di primo grado. B) Terza proposizione: "Invero, la riduzione del 30% dell'importo accertato corrisponde alle logiche re- lative agli studi di settore che, nella fattispecie non costituisce elemento di riferimento per calcoli о con- siderazioni di tipo evasivo o elusivo". La proposizione inizia con un "invero" che lascerebbe sperare che il redattore della sentenza si accinga a spiegare perché il collegio abbia ritenuto che i giudici di primo grado abbiano giudicato secondo legge ed equità. Invece, se- gue un insieme di parole alle quali è difficile attri- buire un campo semantico che abbia un senso. Si dice che la riduzione del 30 % corrisponde alle logiche de- gli studi di settore, ma allora l'ufficio non ha effet- tuato la rettifica sulla base di studi di settore, se poi i giudici di merito hanno "rettificato" la rettifi- 5 ca. Del tutto oscuro, poi, è il riferimento ai calcoli e alle considerazioni di tipo evasivo e elusivo;
B) Quarta proposizione: "Pertanto, pur rico- l'inattendibilità delle scritture contabili nosciute come regolarmente tenute viene superata dal fatto che gli elementi e i parametri estimativi, uti- lizzati per la determinazione sintetica dell'imponibile, non sono da disattendere nel loro in- sieme". Il "pertanto" introduce una affermazione che dovrebbe reggersi su quanto detto in precedenza, cioè nulla. Quindi, anche se la frase avesse un senso non sarebbe legittimata, in quanto conseguenza di premesse inesistenti. Ma, anche questa proposizione appare priva di senso giuridico e, comunque, apodittica. Scrivono i giudici di appello che "i parametri estimativi *** non sono da disattendere nel loro insieme" ma non spiegano quali sono questi parametri e perché siano attendibili. Affermano però che la "non inattendibilità" dei "parametri estimativi" consente di superare la "inattendibilità delle scritture contabili", afferma- zione dal significato quanto meno criptico. B) Quinta proposizione: "Infine, le argomentazio- ni, prodotte dalla parte, circa il tipo di locale (categoria e ubicazione), lo stato di salute del tito- lare, i calcoli inerenti i "secondi piatti" non vanno ad inficiare la logica applicata". Anche qui, la frase viene introdotta da una locuzione avverbiale che fareb- be pensare che sta per essere prospettato un argomento risolutore. Invece, si afferma che le argomentazioni difensive non possono inficiare la "logica" (quale?) su cui si basa l'accertamento. Questa affermazione è l'unica pienamente condivisa dalla Corte, in quanto se la logica dell'accertamento è quella sfoggiata dai giu- dici di appello, tentare di inficiarla è impresa impos- sibile. Così come è impossibile utilizzare argomenta- zioni logiche per confutare affermazioni assiomatiche o prive di senso.
2.3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe tutti gli altri motivi, in quanto la sentenza risulta completamente priva di contenuto e, quindi, priva di qualsiasi valida statuizioni in punto di di- ritto, che possa essere attaccata per violazione o fal- sa applicazione di norme di legge.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto in relazione al primo motivo dedotto e la senten- za impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice "a quo" per una nuova pronuncia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- 7 sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 11 aprile 2002 5 0 9 1 / 3 Il Consigliere estensore Il Presidente / 0 * * 2 . 1 Vittorio Glauco Ebner) (dr. ntonio Merone Альёв Салель N O I Z A U S DEPOS - 9 AGO. 2002 Anels TrevАшовь 8