Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 1
Quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponde ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dall'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146, deve escludersi sia la configurabilità di ipotesi di responsabilità penale a carico di tali soggetti, sia la sussistenza di situazioni di inutilizzabilità della prova acquisita nel corso della indicata attività.
Commentario • 1
- 1. Agente sotto copertura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 19122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19122 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 02/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 580
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 46926/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CO, n. Locri (Re) 1.7.1982;
avverso l'ordinanza n. 292-P/14 Tribunale di EG, Sezione Riesame del 07/04/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di EG AL ha confermato quella emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 01/03/2014 con cui aveva disposto la custodia cautelare in carcere di RA CO perché provvisoriamente accusato di far parte di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, capo a ordinanza genetica) nonché di vari episodi di detenzione e cessione delle medesime sostanze, di cui due in favore di un agente sotto copertura dello FBI statunitense noto con il nome in codice di IM (art. 110 c.p., art. 73 D.P.R. cit., capi d, f, g., h), reati tutti aggravati dal carattere della transnazionalità (L. n. 146 del 2006, art. 4) e/o dal fine di favorire della cosca RS di Gioiosa
Jonica, affiliata alla 'ndrangheta calabrese.
Il compendio indiziario dell'ordinanza cautelare si basa essenzialmente sul contenuto di intercettazioni ambientali, in particolare eseguite sulle autovetture nella disponibilita' dei coindagati UP RA ed RS AN e di intercettazioni telefoniche, a partire dall'identificazione del ricorrente avvenuta mediante il rilevamento di conversazioni transitate sull'utenza in uso a sua moglie.
Sulla base delle risultanze indiziarie, il Tribunale ha ritenuto il RA facente parte in maniera consapevole del sodalizio criminale costituitosi per avviare traffici intercontinentali di cocaina ed eroina a flussi inversi;
responsabile di aver fornito un contributo materiale sia alla fornitura del campione di gr. 2,31 di eroina all'agente sotto copertura (capi dj. f), sia alla consegna allo stesso agente del più consistente (kg. 1,5) quantitativo di droga;
partecipante, infine, alla trasferta dalla AL a Torino volta all'acquisizione su quella piazza di spaccio di altre partite di eroina (capo g.); per finire con la custodia di non meglio indicate quantità della medesima sostanza stupefacente (capo h).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo undici profili di censura.
2.1. Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il ricorrente contesta la sussistenza stessa di un quadro di gravita indiziaria riferita all'ipotesi di reato associativa, sostenendo in sintesi che esso non può fondarsi sulla mera esistenza di frequentazioni amicali con il coindagato RS AN, dolendosi, inoltre, sia della mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame di letture alternative degli esiti delle operazioni di captazione delle conversazioni, sia della mancata precisazione del ruolo che egli avrebbe svolto all'interno della struttura associativa.
Sottoposti a specifica critica sono anche, i profili che attengono al carattere transnazionale dell'associazione ed alla configurazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.2 Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene che egli avesse disponibilità di sostanza stupefacente, statuizione invero operata esclusivamente sulla base delle risultanze dell'attività tecnica di captazione.
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., ed alle regole ivi stabilite in tema di valutazione della prova.
2.4 Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene che egli abbia contribuito alla commissione del reato di cui al capo d dell'imputazione provvisoria, dalle intercettazioni telefoniche emergendo unicamente la circostanza di avere, su richiesta di RS AN, contattato una persona attestata presso l'esercizio commerciale della propria moglie, senza avere consapevolezza dei termini e dell'oggetto dell'incontro.
2.5 Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene che egli abbia contribuito alla commissione del reato di cui al capo f dell'imputazione provvisoria, il suo attivismo dovendosi, invece, ascrivere ad esigenze connesse alla propria attività di esportatore di derrate alimentari.
2.6 Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene che egli abbia contribuito alla commissione del reato di cui al capo g. dell'imputazione provvisoria, essendosi recato a Torino unicamente per acquistare una nuova autovettura.
2.7 Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ritiene che egli abbia contribuito alla commissione del reato di cui al capo h dell'imputazione provvisoria, le conversazioni intercettate ritenute rilevati attenendo, infatti, all'utilizzo di ammoniaca notoriamente utilizzata nel processo di lavorazione della carne e dunque a circostanza afferente la propria attività di allevatore e macellaio.
2.8 Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione delle regole processuali sulla giurisdizione, ritenuta sussistente quella dell'autorità giudiziaria italiana in luogo di quella statunitense.
2.9 Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione delle regole processuali in materia di competenza, essendo stata erroneamente disattesa l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria reggina in favore di quella di Roma, luogo in cui la ritenuta associazione criminale ha per la prima volta manifestato i propri segni di operatività, al rientro in Italia del coindagato UP RA incaricato della ricerca di canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.
2.10 Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione delle regole processuali in materia di nullità e inutilizzabilità della prova, riguardo all'attività svolta in Italia dall'agente sotto copertura: il ricorrente lamenta, in sostanza, che questi non si sarebbe limitato ad acquisire elementi di prova dei reati provvisoriamente contestati, ma avrebbe anche indotto o incitato alla relativa commissione, travalicando i limiti normativamente imposti alla sua attività.
2.11 Violazione di legge in relazione all'art. 275 c.p.p., per mancata indicazione del motivo per cui le ritenute esigenze cautelari individuate dal GIP non potevano essere soddisfatte con misure alternative a quella della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza stessa di un quadro di gravita indiziaria riferita all'ipotesi di reato associativa, asseritamente argomentata sull'esistenza di mere frequentazioni amicali con il coindagato RS AN, ma in senso contrario va rilevato che la condotta che si addebita al ricorrente cadeva in un momento topico per la vita del sodalizio criminale, decisosi ad avviare scambi intercontinentali di sostanze stupefacenti (eroina contro cocaina) in vista di un deciso rafforzamento della propria posizione sul mercato illecito. In tale contesto, è corretto ritenere che tutte le persone interessate alla vicenda ricoprano un ruolo significativo per il sodalizio criminale, non essendo ragionevolmente ipotizzabile il coinvolgimento di un soggetto ad esso estraneo ovvero collegato ad uno dei componenti da legami di natura diversa.
Quanto a possibili letture alternative delle emergenze indiziarie, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha già espresso il principio che in presenza di una situazione fattuale riconducibile in astratto a più interpretazioni alternative, di cui una lecita, i riscontri alle dichiarazioni accusatorie (si verteva in tema di chiamata di correità) devono esprimere non solo qualità ed idoneità individualizzante, ma devono altresì risultare significativi in ordine alla scelta della direzione di lettura della fattispecie concreta (Sez. 6^, sent. n. 29425 del 09/07/2009, Marrazzo, Rv. 244472).
Al di là dell'inevitabile tasso di astrattezza della massima, non può negarsi che l'interpretazio-ne accolta dal Tribunale del Riesame sia del tutto compatibile con le risultanze indiziare, ond'è che la critica ad essa rivolta si appesi plausibile ma non tale da inficiare la logicità delle considerazioni da esso svolte.
Quanto ai profili attinenti al carattere transnazionale dell'associazione ed alla configurazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, vale rilevare che essi non esplicano allo stato alcuna concreta incidenza ai sensi dell'art. 278 c.p. sul mantenimento della misura cautelare in atto e sui relativi termini di durata di fase, essendo al ricorrente provvisoriamente contestati reati che già nella loro originaria configurazione e non tenendo cioè conto delle aggravanti in esame, per pena edittale massima sono di per sè riconducibili alla più grave ipotesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1 n. 3). Tali motivi di ricorso risultano, dunque, inammissibili per difetto di attualità dell'interesse alla impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a seconda ipotesi).
3. Infondati sono anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, concernenti pretesi vizi di motivazione circa la disponibilità di sostanza stupefacente, affermata solo in base alle risultanze dell'attività tecnica di captazione e di valutazione della prova (melius: del materiale indiziario) in relazione alla consumazione del reato di cui al capo d.
La valutazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali, i quali costituiscono larga parte delle acquisizioni investigative ed indiziarie a carico del RA, è questione essenzialmente di fatto demandata alla prudente valutazione del giudice di merito ed ove questi ne abbia fornito coerente e logica lettura - nella specie dando conto della sequenza temporale degli accadimenti che portano RS AN e UP RA a recarsi dal ricorrente, incaricato a sua volta di reperire il campione di eroina da consegnare all'agente sotto copertura IM (pagg. 49-51 ordinanza) - risulta immune da censure in sede di legittimità.
4. Analoga valutazione deve farsi con riferimento al quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, riguardanti le emergenze indiziarie riferite ai reati di cui ai capi f, g, h dell'imputazione provvisoria.
Anche per questi casi il ricorrente propone letture alternative delle condotte ascrittegli, a volte attribuendole alla propria attività di esportatore di derrate alimentari (capi f, J), altra allo intento di recarsi a Torino per acquistare una vettura (capo g.), ma vale ribadire che quella invece datane dal Tribunale di EG AL (almeno in un caso, reato sub h, in verità imposta dal chiaro tenore dei dialoghi captati, v. pag. 90 ordinanza) appare del tutto coerente con il significato attribuito alle restanti risultanze investigative - in primis il sequestro dei campioni di stupefacenti consegnati all'agente sotto copertura statunitense - a quelle logicamente collegate e con le stesse strettamente interdipendenti, come tali pienamente conformi, allo stato attuale delle acquisizioni informative, al compendio indiziario raccolto.
5. Parimenti infondato è l'ottavo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione delle regole processuali sulla giurisdizione, ritenuta sussistente quella dell'autorità giudiziaria italiana in luogo di quella statunitense.
Come già rilevato in occasione della trattazione della posizione di un concorrente nella medesima fattispecie concreta di reato (sez. 6^ sent. 28160 del 30/10/2014, RS), mediante la prospettazione di un preteso difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello statunitense, si intendono in realtà censurare in altro modo le ragioni stesse poste a fondamento sia dell'ordinanza cautelare genetica che di quella di riesame impugnata, tutte concernenti la ritenuta configurabilità del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In maniera oltre tutto contraddittoria si deduce poi, con il successivo motivo, l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria reggina in favore di quella romana, doglianza che postula invece in maniera pacifica la giurisdizione del giudice nazionale.
6. Con il nono motivo di ricorso si deduce, infatti, eccezione d'incompetenza territoriale della autorità giudiziaria di EG AL in favore di quella di Roma, luogo in cui la ritenuta associazione criminale ha per la prima volta manifestato i propri segni di operatività, al rientro in Italia del coindagato UP RA incaricato della ricerca di canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.
L'eccezione è infondata.
Sia, infatti, che si voglia individuare la competenza territoriale per il reato di cui all'art. 74 Legge Stup., con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, dandosi così rilevanza al luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso (Cass. Sez. 5^, sent. n. 4104 del 08/10/2009, Doria e altri, Rv. 246064), sia che la si voglia radicare nel luogo in cui la struttura criminosa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris (Sez. 6^, sent. n. 22286 del 02/03/2006, Savino, Rv. 234- 722), sia infine che la determinazione della competenza per territorio debba effettuarsi in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2^, sent. n. 23211 del 09/04/ 2014 Morinelli e altro, Rv. 259653 in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali e Sez. 2^, sent. n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650 in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso), non v'è dubbio che nel caso di specie la condotta materializzatasi in Roma non rappresenti che un frammento poco significativo e comunque di rilevanza recessiva rispetto alla concretizzazione del programma criminoso determinatasi nella provincia di EG di AL, mediante consegna all'agente sotto copertura dei campioni con cui avviare il programmato traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti unitamente alla controparte statunitense. Risulta, dunque, pienamente rispettato il criterio di individuazione della competenza territoriale, in relazione al più grave reato contestato (art. 74 cit.) di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1, in favore dell'autorità giudiziaria reggina.
7. Con il decimo motivo di ricorso si deducono nullità e inutilizzabilità della prova, riguardo all'attività svolta in Italia dall'agente sotto copertura: il ricorrente lamenta, in sostanza, che questi non si sarebbe limitato ad acquisire elementi di prova dei reati provvisoriamente contestati, ma avrebbe anche indotto o incitato alla relativa commissione, travalicando i limiti normativamente imposti alla sua attività.
Anche tale doglianza risulta infondata, ma ai fini della sua confutazione vale svolgere una necessaria premessa. Ai fini di stabilire la validità delle operazioni sotto copertura, occorre nel nostro ordinamento fare esclusivo riferimento alla L. 16 marzo del 2006, n. 146, art. 9, con cui il legislatore - cogliendo l'occasione dell'attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 3 maggio 2001 - ha dettato una sorta di statuto generale delle tecniche investigative speciali (consegne controllate, sorveglianza elettronica, attivazione di siti Internet y civetta"), sinteticamente ricondotte nel testo normativo alla tipologia generale delle operazioni coperte (undercover operations). Pur essendo sopravvissute alla novella norme inerenti la stessa materia contenute in altri comparti normativi (si pensi, proprio in materia di stupefacenti, al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 97 e 98), successivi interventi del legislatore - nella specie, mediante la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 8, comma 2, lett. a e b, comportante l'abrogazione dei citati artt. 97 e 98 - hanno confermato che quello delineato dalla L. n. 146 del 2006, art. 9 costituisce il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali, cui fare necessario rinvio per la soluzione dei problemi che il loro concreto svolgimento possa far insorgere.
La prima conseguenza è che - trattandosi di complesso di regole dettato dal legislatore nazionale, sia pure talora in ottemperanza di obblighi di natura convenzionale internazionale -esso rappresenta il principale parametro di validità di tali tecniche investigative condotte sul territorio nazionale, non implicanti necessarie forme di collaborazione con giurisdizioni estere.
Quanto a pretesi profili di illegittimità nell'avvio delle specifiche operazioni sotto copertura in esame, va rilevato che la L. n. 146 del 2006, art. 9, richiede unicamente che ai fini dell'operatività della causa di giustificazione di cui al comma 1, lett. a) e b) sussista la necessaria "copertura" costituita dall'autorizzazione, debitamente documentata (comma 1 bis), rilasciata dagli organi competenti indicati al comma 3; l'autorità giudiziaria competente per le indagini (il PM) deve, tuttavia, ricevere preventiva comunicazione dell'avvio dell'operazione, nonché delle modalità di svolgimento, dei soggetti che vi partecipano e dei risultati, potendo a sua discrezione richiedere l'indicazione del nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria respon-sabile, nonché quelli degli eventuali ausiliari e delle interposte persone impiegati (comma 4).
È quanto correttamente avvenuto nel caso di specie, in cui a pag. 62 dell'ordinanza impugnata è espressamente indicato (nota 44), il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria nazionale responsabile dell'operazione, a sua volta a conoscenza delle esatte generalità dello agente statunitense sotto copertura indicato in atti come IM.
Venendo in particolare a quest'ultimo, non par dubbio che il suo ruolo possa e debba ricondursi alla figura della "interposta persona" di cui al comma 1 bis dell'art. 9, distinta da quella dell'ausiliario, il quale svolge la sua attività nell'ambito di competenze tecniche e che a differenza del primo non può rifiutarsi di prestarla (art. 348 c.p.p., comma 3); non è, invece, affatto necessario che l'interposta persona possieda specifiche competenze per svolgere i compiti ad essa demandati e il fatto che per avventura appartenga, come nella specie, ad un collaterale organismo investigativo estero collaborante con quelli nazionali, non determina alcun mutamento nella qualificazione giuridica del suo operato. Con riferimento, infine, alle concrete modalità di svolgimento dell'attività sotto copertura, si rileva che nel caso in esame, l'agente IM ha presenziato ad una riunione organizzativa negli Stati Uniti, in cui è stata impostata la futura attività di cooperazione criminale transcontinentale ed una volta giunto in AL, ha avuto due abboccamenti con esponenti del gruppo facente capo al ricorrente, acquisendo due campioni di eroina di distinto valore ponderale da sottoporre all'esame dei supposti suoi referenti oltre oceano.
Non hanno, dunque, alcun fondamento le censure svolte dal ricorrente secondo cui la sua attività avrebbe addirittura istigato alla consumazione dei reati in effetti poi consumati.
Quanto, infatti, alla parte prodromica del suo agire, al momento degli incontri preliminari svoltisi negli Stati Uniti, la sussistenza di un'associazione per delinquere italiana dedita al traffico internazionale di stupefacenti appariva già delineata, venendo semplicemente disvelata dall'attività dell'agente sotto copertura. Quanto, invece, alle operazioni di acquisto vero e proprio di sostanze stupefacenti, vale rilevare che esse rientrano nelle operazioni normativamente codificate dalla L. n. 146 cit., art. 9, comma 1, lett. a) e l'acclarata loro rispondenza al modello legale non necessita di ulteriori giustificazioni ai fini del loro compimento;
anzi, la relativa concretizzazione è tale da giustificare retrospettivamente anche le attività prodromiche, come quelle dianzi citate, non essendo concepibile, in un contesto di criminalità organizzata, condurre operazioni di compravendita di stupefacenti non preceduti da preliminari contatti ed accordi operativi tra i contraenti.
A parere di questo Collegio, dunque, è certamente da ribadire la perdurante validità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di responsabilità penale dell'agente infiltrato e per converso di inutilizzabilità della prova acquisita in caso di operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, posto che all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse (Sez. 3^, sent. n. 37805 del 09/05/2013, Jendoubi e altro, Rv. 257675; Sez. 2^, sent. n. 38488 del 28/05/2008, Cuzzucoli e altri, Rv. 241442), ma il suo richiamo appare superfluo quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponda ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dalla L. n. 146 del 2006, art. 9. 8. Infondata è, infine, anche, l'ultima censura che si appunta sulla asserita mancata indicazione del motivo per cui le ritenute esigenze cautelari individuate dal GIP non potevano essere soddisfatte con misure alternative a quella della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha rilevato che, nonostante l'intervenuta (abrogai;iene parziale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, riferita al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 231 del 2011
e la venuta meno della presunzione semplice di adeguatezza della misura custodiale in carcere, quella in concreto disposta dal GIP appare proporzionata alla gravita dei fatti in contestazione, alla pena irrogabile all'esito del giudizio di merito ed al ruolo in concreto svolto dal ricorrente, indicato come soggetto postosi costantemente al servizio dell'organizzazione criminale promotrice della progettata impresa di avviare un traffico intercontinentale di sostanze stupefacente, nonché le condotte provvisoriamente ascrittegli espressione di una radicata scelta delinquenziale, valutazioni invero pienamente compatibili con la natura delle risultanze investigative a suo carico e come tali insuscettibili di censura allo stato attuale delle acquisizioni indiziarie.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015