Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso di ricorso avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, è prevista una procedura garantita dalla presenza delle parti che esclude la possibilità di adottare la decisione "de plano". Il comma 4 dell'art.6 della legge n.217 del 1990, infatti, richiama espressamente la disciplina dettata dall'art.29 della legge 13 giugno 1942, n.794, la quale stabilisce che il presidente ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 3.2.1999
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N. 985
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo NO " N. 34797/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NG PO, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 13.7.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - adito in sede di ricorso ex art.6 legge 30.7.1990 n. 217 avverso quella 24.6.1998 che rigettava la richiesta di ammissione al patrocinio dei non abbienti avanzata dal VA - lo respingeva, osservando che la richiesta era carente in punto di redditualità del richiedente, il quale si era limitato, in sede di autocertificazione al riguardo, a dichiarare di non godere di alcun reddito.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il VA, denunciando:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato inaudita altera parte e ad opera della sezione del Tribunale, anziché del suo Presidente, come impone l'art.29 legge 13.7.1942 n.794, richiamata dall'art.6 c.4 legge n.217/1990;
- con il secondo motivo, violazione di legge, in punto di redditualità, dal momento che, avendo il VA autocertificato di vivere da solo e di non godere di alcun reddito - oltre che essere detenuto ininterrottamente dal 1986 era adempiuto il postulato normativo.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato.
Rileva infatti la Corte - quanto alla doglianza espressa con il primo motivo - che mentre è pacifico (contrariamente a quanto si afferma nel ricorso stesso) che competente a decidere è il Tribunale e non il suo presidente (cfr.Sez.I,16.10.1997,n. 5798),il procedimento deve essere modulato, giusta il richiamo contenuto nell'art.6 c.4 legge n.217/1990, sull'art.29 della legge 13.6.1942, n. 794. Il quale stabilisce che il presidente ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al Collegio in camera di consiglio. È dunque prevista una procedura garantita dalla presenza delle parti e non è consentito decidere de plano, come invece è avvenuto nella fattispecie.
Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della procedura;
e pertanto, mentre resta assorbito il secondo motivo di ricorso;
che attiene alla valutazione di merito dell'impugnazione dinanzi al Tribunale;
l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di Firenze, il quale riesaminerà il ricorso indirizzatogli, nel rispetto dei diritti della difesa.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in cancelleria il 29 marzo 1999