Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di procedimento civile, poiché il giudicato (esterno) formatosi in un precedente giudizio (nel caso, di riconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata)si forma sull'attribuzione del bene della vita ("petitum") e sulla ragione giuridica della stessa ("causa petendi"), l'accertamento dei fatti (concernenti l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita) compiuto dal giudice in tale primo giudizio non è preclusivo di diverso accertamento (nel caso, della giusta causa di risoluzione) in un successivo giudizio (nel caso, di risoluzione del contratto) tra le stesse parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. FAVARA Ugo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI AN Battista - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI GI, SI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO PIGNATELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 201/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione 2^ Civile, emessa il 27/01/99 e depositata il 27/03/99 (R.G. 331/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. AN Battista PETTI;
udito l'Avvocato Ignazio MORONI (per delega Avv. Luciana ROSTELLI);
udito l'Avvocato Sergio DEL VECCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (del 21 dicembre 1974) AN e IC OI convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo la signora AM LI Cortinovis, deducendo che con scrittura privata (del dicembre 1973) avevano acquistato dalla convenuta una porzione di fabbricato sito in Cologno al Serio;
che in relazione a tale acquisto era derivata una controversia tra le parti, conclusa con una sentenza del Tribunale di Bergamo (sent. n.512/79) passata in giudicato;
che detta sentenza conteneva l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita;
che si trattava di scrittura con effetti traslativi dell'acquisto dell'immobile; che in relazione agli obblighi assunti gli acquirenti dovevano versare a titolo di residuo prezzo, la somma di lire 10.000.000, con la rivalutazione monetaria del 55% e con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Tanto premesso la LI agiva nei confronti dei OI chiedendo la risoluzione del contratto, posto che gli acquirenti non avevano provveduto al pagamento dei 10 milioni (rivalutati) ancora dovuti come corrispettivo dell'acquisto.
Si costituivano i OI e contestavano il fondamento delle pretese, deducendo una serie di inadempimenti della LI:
- l'immobile non era mai stato consegnato, pur stabilendosi che la consegna sarebbe avvenuta il 30 maggio 1976;
- l'immobile non apparteneva alla sola LI AM, ma per la metà alla sorella AN;
- la LI AM non si era mai adoperata per fare acquistare ai convenuti la proprietà delle quote della sorella;
nonostante una procura speciale che conferiva tali poteri;
- la LI aveva poi venduto tale quota (della sorella) ad un terzo (il proprio marito).
Sulla base di tali comportamenti contrari a buona fede i convenuti chiedevano la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice, ed il risarcimento dei danni.
La causa era istruita con prove testimoniali e documentali, ed all'esito, con sentenza del 28 gennaio 1997 il Tribunale rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa della LI, che era condannata al risarcimento dei danni ed alle spese del giudizio. La decisione era appellata dalla LI (venditrice) che ne chiedeva la riforma;
resistevano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza depositata il 27 marzo 1999 la Corte di appello di Brescia così decideva: rigetta l'appello e condanna la LI alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre la LI deducendo tre motivi di censura, resistono le contro parti con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti, per le seguenti considerazioni.
Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo ed il vizio della motivazione sull'interpretazione del giudicato esterno (violaz. artt. 2909 cc, 324 cpc, 1480 e 1453 cc). La tesi è che la sentenza del Tribunale di Bergamo accertava l'avvenuto acquisto da parte dei OI, a mezzo della scrittura privata del dicembre 1973, della intera porzione del fabbricato;
pertanto il giudice del merito, successivamente adito per la risoluzione del rapporto, non aveva il potere di modificare il giudicato.
Conseguentemente la valutazione dei reciproci inadempimenti andava fatta secondo le regole generali, mentre non poteva essere applicata la regola dell'art. 1480 (vendita di cosa parzialmente di altri). In senso contrario si osserva come la pur sintetica motivazione data dalla Corte di appello (ff. 12 motivaz.), con la quale si spiega il rigetto della eccezione di giudicato ("basta in proposito leggere il dispositivo della sentenza del 1979 per rendersi immediatamente conto che il Tribunale non affrontò (se non incidenter tantum) il problema della risoluzione esprima un apprezzamento di meno fatto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto fondato sul tema decidendi della lite di cui alla sentenza n. 512/1979 del Tribunale di Bergamo, che è la richiesta di riconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata con la quale i GIOISIS ebbero ad acquistare il fabbricato oggetto della lite e sull'accertamento che i GIOISIS non erano inadempimenti per la mancata stipula del rogito.
Nel dispositivo della sentenza nulla è detto in ordine alla sorte della riconvenzionale con la quale i Goisis avevano chiesto la risoluzione del contratto, ma il dispositivo reca la formula di stile "respinta ogni contraria istanza".
Orbene, questa Corte ritiene di confermare l'orientamento interpretativo (cfr. Cass. 30 marzo 1984 n. 2109; Cass. 9 marzo 1984 n. 1638) secondo cui, poiché il giudicato si forma sull'attribuzione del bene della vita (petitum) e sulla ragione giuridica della stessa (causa petendi), l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici nel primo giudizio (definito con sentenza passata in giudicato) non sia preclusivo del diverso accertamento delle giuste cause di risoluzione del rapporto (cfr. SU 21 aprile 1989 n. 1892). Il controllo che questa S. Corte può fare in ordine all'apprezzamento del giudice del merito sul giudicato esterno è delimitato ad un duplice riesame di legittimità: l'accertamento della violazione dell'art. 2909 cc e dei principi in tema degli elementi costitutivi della res iudicata;
b. l'accertamento di vizi della motivazione che non può essere apparente o contenere un travisamento logico. Sotto il primo profilo il giudicato esterno non determina un bis in idem e cioè una conflittualità tra il giudicato in essere e quello in fieri. Infatti il Tribunale di Bergamo, con la sentenza (86/87) confermata dalla Corte di appello, dichiara la risoluzione per la LI (venditrice) sulla base di un duplice addebito:
a. il fatto che la stessa non fosse la proprietaria dell'intero bene al tempo della vendita;
circostanza dedotta dai OI nella lite in corso di esame, e mai introdotta nel corso del primo giudizio passato in giudicato.
(Cfr. Le conclusioni degli attori Goisis riprodotte a margine della sentenza del Tribunale di Bergamo, contenenti la richiesta di riconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, con l'accertamento degli effetti traslativi, ordine di trascrizione e contestale pagamento a saldo del residuo di 10 milioni);
b. il fatto che la quota di proprietà venne in seguito ceduta ad un terzo anziché ai Goisis.
Le cause di risoluzione non risultano dunque pregiudicate dal giudicato esterno, perché attengono a una condotta contestuale alla stipula, ma asseritamente conosciuta dopo, da parte dello stipulante acquirente, e l'altra ad una condotta successiva alla stipula, che, indipendentemente dal giudicato esterno, ha definitivamente impedito l'effetto traslativo pieno.
Sotto il secondo profilo critico, la Corte, pur ravvisando un eccesso di sinteticità nella motivazione, per i motivi di cui sopra, ne deve rilevare la correttezza interpretativa, avendo preso conoscenza degli atti (la sentenza costituente giudicato esterno). Resta così. confermata, dopo il duplice controllo, la insidacabilità della valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine a detto giudicato.
Con il secondo motivo si deduce l'error in iudicando, il travisamento dei fatti e l'omesso esame di punti decisivi. Il motivo sviluppa tre censure, tutte infondate o inammissibili:
a. una prima censura (error in iudicando) investe l'oggetto del giudizio, dato che entrambe le parti chiedevano la risoluzione della vendita per i reciproci addebiti di inadempimento.
Gli inadempimenti (si assume) dovevano essere reciprocamente comparati.
In senso contrario si osserva che la motivazione (ff.11) indica analiticamente la valutazione delle reciproche condotte, e considera analiticamente le prove orali e gli effetti della mancata risposta all'interrogatorio, ritenendo quindi fondata l'exceptio inadimplendi proposta dagli acquirenti, sia l'azione proposta da costoro ai sensi dell'art. 1480 c.c. Non sussiste dunque alcun errore in iudicando, nè alcuna restrizione del devolutum in ordine alla considerazione dei reciproci inadempimenti.
b. una seconda censura attiene al cd. travisamento dei fatti (v. ff. 24 del ricorso) nel punto relativo alla vendita della quota di proprietà, fatta da LI AN, a ben sei danni dalla data procura, a Cortinovis Giuseppe.
LI AN è la sorella della ricorrente, che non è parte in lite.
Ma detto travisamento, se pur esistente, attiene ad un diverso rimedio revocatorio;
ove poi potesse essere considerato come un vizio della motivazione non avrebbe il carattere di decisività, proprio perché conferma la tesi degli acquirenti circa la fondatezza dell'exceptio inadimplendi, nonché dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1480 c.civile. Non sussiste dunque una pretermissione di un punto decisivo, e l'errore di attribuzione della vendita della quota ereditaria a AM LI anziché a LI AN, non è tale da stravolgere le responsabilità per l'inadempimento addebitato all'odierna ricorrente.
Con il terzo motivo si deduce che doveva essere esaminato il concorso colposo dei creditori acquirenti, come prevalente nella produzione del danno patrimoniale (come danno emergente e da lucro cessante).
Si assume che se gli acquirenti avessero trascritto la citazione ai sensi dell'art. 2652 cc) nessun danno avrebbero subito, perché la LI AN, qual comproprietaria non avrebbe potuto vendere a terzi.
In motivo è inammissibile è infondato. Esso era inammissibile sin dalla fase dell'appello, per essere stato introdotto, in modo generico, solo nelle conclusioni, senza l'accettazione del contraddittorio sul punto;
era inoltre inammissibile per il difetto di specificità.
Risulterebbe infine (ove ammissibile) infondato, essendo la scelta della cautela della trascrizione, in una fase di contenzioso, possibile fonte di responsabilità per la parte trascrivente, ove in sede di contenzioso la sua azione fosse stata respinta. Tale scelta non avrebbe mai potuto essere imputata a titolo di concorso colposo, ma di ragionevole prudenza.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003