Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 475
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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In materia di procedimento civile, poiché il giudicato (esterno) formatosi in un precedente giudizio (nel caso, di riconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata)si forma sull'attribuzione del bene della vita ("petitum") e sulla ragione giuridica della stessa ("causa petendi"), l'accertamento dei fatti (concernenti l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita) compiuto dal giudice in tale primo giudizio non è preclusivo di diverso accertamento (nel caso, della giusta causa di risoluzione) in un successivo giudizio (nel caso, di risoluzione del contratto) tra le stesse parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 475
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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