Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERI DELL'INTERNO e DEL TESORO, rappresentati e difesi per legge dell'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso di essa alla via dei Portoghesi, 12 in Roma;
- ricorrenti -
contro
TR TR, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza 1, presso l'avv. Mauro Mellini, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Franco Barbera;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 44 del 2.3.2001, r.g. n. 87/2000. Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.3.2001 la Corte di Appello di Messina, decidendo sull'appello, avverso sentenza del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, proposto dai Ministeri del Tesoro e dell'Interno nei confronti di OP TR, rigettava l'appello confermando il diritto del OP all'indennità di accompagnamento.
Osservava in motivazione che la consulenza tecnica esperita aveva confermato che il soggetto, per il grave deterioramento delle facoltà psichiche, non era in grado di compiere autonomamente ed in maniera adeguata gli atti della vita necessari per la sopravvivenza ed aveva pertanto diritto alla chiesta indennità.
Propongono ricorso per Cassazione affidato a 12 motivi i ministeri soccombesti, resiste con controricorso il OP. È stata fissata a sensi dell'art. 375 c.p.c. per la decisione la Camera di consiglio odierna ed acquisite le conclusioni scritte del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, perché effettuata presso la Cancelleria della Corte di Appello di Messina e non presso il procuratore del OP che aveva eletto domicilio in Messina. Si è verificata, infatti, la sanatoria di cui all'art. 56, secondo comma, c.p.c. avendo l'atto raggiunto il suo scopo per essersi l'intimato costituito tempestivamente con controricorso spiegando le sue difese.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con i primi due motivi, denunciando la denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 ed i vizi della motivazione, i ministeri ricorrenti lamentano che si sia ritenuta la necessità di aiuto e non l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita come presupposto del diritto all'indennità, assumono poi la mancanza di permanenza del deficit psichico.
La prima censura è infondata in quanto la Corte territoriale non ha accertato la necessità di aiuto ma che il OP non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, accertamento che corrisponde alla previsione letterale dell'art. 1 che si assume violato. La seconda è inammissibile in quanto, in ordine alla permanenza ed alla gravità dell'encefalopatia, i ministeri ricorrenti prospettano, inammissibilmente in sede di legittimità, un diverso accertamento di fatto, senza indicare vizi della motivazione che sorregge quello diverso della Corte di Appello. Con i motivi dal terzo al decimo i ricorrenti deducono, in relazione all'accertata incapacità psichica, l'incapacità di agire in giudizio del soggetto o in ogni caso l'incapacità naturale. Le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente statuito, tra le tante da ultimo Cass. n. 4834 del 2002, che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale di persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, si riferisce solo a quelle, che sono state legalmente private della capacità di agire con sentenza di interdizione o di inabilitazione o con nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone affette da incapacità naturale.
Con gli ultimi due motivi il Ministero dell'Interno censura l'accertamento nei suoi confronti dell'invalidità utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo legittimato passivo di detto accertamento il solo Ministero del Tesoro. La censura è infondata perché la sentenza ha accertato anche il diritto all'indennità di accompagnamento alla cui erogazione è tenuto il Ministero dell'Interno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 6,00, oltre Euro 1500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004