Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
1 I 9 L 8 L O 6 e B l . a E n N e E , p 1 N 8 a O I 9 m Z 1 e A - t R E P0 0785/02 s 1 i T 1 S s - I l 4 G a 2 E R e . h L A c i D f 3 i 2 E d LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T o . N T m E R S E A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ritardo denuncia rifiuti: dr. Rosario De Musis Presidente procura all'opposizione. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 17565/83 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron.2158 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Onofrio Fittipaldi Rep. Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud. 04.10.2001 S E N T E NZA °sul ricorso iscritto al n. 17565 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto DA F.LL AT s.n.c., in persona del legale rappresen- tante LORIS AT e quest'ultimo in proprio, eletti- vamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 4, presso l'avv. Gian Domenico Magrone, che, con l'av- v. Michele Russo di Monza, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PROVINCIA DI MILANO, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G.B. Vico 2059 2001 ་ - 2 - - n. 29, presso l'avv. Piero D'Amelio, che, con l'avv. Luciano Fiori del foro di Milano, la rappresenta e di- fende per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 1576 del- 1'11 12 maggio 1999. Udita, all'udienza del 4 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 12 maggio 1999, il Pretore di Milano ha dichiarato nulla l'opposizione della s.n.c. F. li AT e di RI AT all'ordinanza del presidente della Provincia di Milano che aveva ingiunto il paga- mento di £.
5.000.000 agli opponenti, quale sanzione non il inviato in ritardo (il 1°/3/1995 e per avere 28/2/1995) la denuncia dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 3, L. 475/88; gli opponenti avevano impugnato il provvedimento e chiesta una riduzione della sanzione. Il pretore, pur prevedendo il novellato art. 83 c.p.c. che la procura "si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", ha ritenuto 3 che la specialità dell'atto imponesse un riferimento preciso al ricorso cui era materialmente congiunto che nel caso mancava, riferendosi la procura genericamente al presente giudizio e poichè la stessa non era rife- ribile con certezza all'opposizione, dichiarava la nullità di quest'ultima, escludendo vi fossero spese sostenute dalla Provincia di Milano. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso con due motivi la s.n.c. F.li AT e RI AT e la provincia di Milano si è difesa con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta falsa applica- zione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 25 maggio 1997 n. 41, in relazione all' art. 360 n. 3 C. p.c. per avere il pretore dichiarato nulla l'opposi- zione della società e di RI AT, mancando rife- rimenti precisi nella procura al giudizio in corso. La procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto introduttivo del giudizio di merito era la seguente: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado dello stes- so, ad ogni effetto di legge, ivi compresa la compari- zione delle parti, nonchè tutti gli atti relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà 4 di legge compresa quella di conciliare e transigere, incassare, quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinuncia e chiamare terzi in causa, l'avv. Michele Russo e la Dott. Fran- cesca Gerini, presso i quali eleggo domicilio in Mon- per autentica za, Via Parravicino 2, AT RI - Michele Russo - Francesca Gerini". Lo scopo della novella legislativa del 1997 che é in- tervenuta per superare una giurisprudenza rigorosa e formalistica sul punto, evidenzia la sicura riferibi- lità della procura su foglio separato all'atto cui sia materialmente congiunta.
1.1. Il primo motivo di ricorso é fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte: "Sulla base del nuovo testo dell'art. 83 c.p.c., é valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, essendo di per sè sufficiente a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza" (così Cass. 5 marzo 2001 n. 3189 e 6 aprile 2000 n. 4326), doven- dosi equiparare ad una procura in calce, come tale ri- feribile certamente all'atto cui accede (Cass. gen- naio 2000 n. 11). Anche in caso di procura su foglio separato, l'atto conferitivo dei poteri e quello giudiziario cui accede 5 vanno esaminati congiuntamente e il primo non può che riferirsi all'altro, dovendosi identificare la parte del giudizio e il difensore con una lettura complessi- va di ambedue gli atti (Cass. 22 marzo 2001 n. 4139). Deve allora ritenersi che la procura sopra richiamata ha i requisiti di specialità sufficienti ad escludere la nullità dell'opposizione ritenuta dal pretore, ri- ferendosi agli atti introduttivi della società e del AT;
la sentenza impugnata deve cassarsi sul punto.
2. Il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il pretore esami- nato le domande proposte, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, resta assor- bito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla questione preliminare della valida instaurazione del contraddittorio negata dal pretore, che ha quindi e- scluso di essere stato investito del potere di deci- dere su alcuna domanda.
3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per le spese dell'inte giudizio di lef. Himity.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e di- 6 chiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impu- causa al Tribunale di Milano in gnata e rinvia la persona di diverso magistrato, anche per le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2001. Il presidente Polyuns Il sigliere estensore Consis Jotun CORTE SUPREMA IN Prima Sezione Civre Depositato in Cancelleria 4 GEN. 2002 IL CANCELLERE Luisa Passinetti IL CANCELLERE 11 Ейхе I L L 9 O 8 B 6 E . E le N N a , IO en 1 Z 8 p A 9 R a 1 T - m IS 1 iste -1 G E 4 R s 2 al A . D L e E ifich 3 T 2 EN . d ES T o R m A