Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., esclude la punibilità del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l'imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un'assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtà inesistente, era stata redatta annotazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 12817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12817 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
128 17 /1 3 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente FRANCESCO SERPICO N..N. 394 Dott. - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere -N. 33458/2012 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI nei confronti di: AM GI N. IL 03/06/1943 avverso la sentenza n. 474/2011 TRIBUNALE di TERNI, del 09/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI D'ANGELOUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. १. che ha concluso perchè il ricorso sie Guvertito in appello Udit i difensor Avv. я ву Udito, per la parte civile, l'Avv Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 9.5.2012 Il Tribunale di Terni assolveva AM AN dal delitto di falsa testimonianza ascrittogli perché non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica di Terni deducendo erronea applicazione dell'art. 384 c.p. e manifesta illogicità della motivazione non potendosi invocare nella specie l'esimente dello stato di necessità il cui riconoscimento si fonderebbe su una irragionevole affermazione secondo la quale chi commette un atto illecito può poi delinquere per andare esente da responsabilità.
3. Deve preliminarmente qualificarsi il proposto motivo quale esclusiva censura ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.b) c.p.p., essendo riferito l'asserito vizio di illogicità alla ratio decidendi e non alla sua esplicazione.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
5. Il Tribunale ha riconosciuto l'esimente in parola all'imputato in quanto risulta pacifico che se egli avesse ammesso innanzi al Giudice civile che la AT non gli aveva conferito alcuna delega, avrebbe implicitamente ammesso la falsificazione del verbale di assemblea condominiale, avendo egli indotto in errore colui che l'aveva materialmente redatto in ordine alla esistenza di tale delega annotata a verbale.
6. Secondo costante orientamento di questa Corte, non è punibile per il reato di cui all'art. 372 c.p. il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per reato in precedenza commesso. In tal caso, non può revocarsi in dubbio che ricorra per il delitto di falsa testimonianza la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, diversamente opinando, si violerebbe il principio fondamentale nemo tenetur se detegere>>, nel senso che colui che abbia tenuto una condotta illecita, chiamato poi a deporre come teste in ordine alla medesima condotta, sarebbe costretto a confessare l'illecito antecedentemente commesso;
consegue, quindi, che, in tale specifica situazione, il persistere nel mendacio non può essere sanzionato penalmente ( Sez. 6, Sentenza n. 3427 del 05/11/2008 Ud. Rv. 242420, P.G. in proc. Devito.). In caso di favoreggiamento, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è applicabile anche quando lo stato di pericolo per la libertà 0 per l'onore sia stato cagionato - volontariamente dall'agente (Sez. 6, Sentenza n. 20454 del 04/03/2009 ваЯ в Rv. 244389 Imputato: AN e altro.); ancora, è scriminata, ai sensi dell'art. 384 cod. pen., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura (Sez. 6, Sentenza n. 28631 del 06/02/2007 Rv. 237092 P.C. in proc. Palladio.); da ultimo, in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, tutelando in tal modo l'esercizio del diritto di difesa quale manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. ( Sez. 6, Sentenza n. 37398 del 16/06/2011 Rv. 250878 Imputato: Galbiati e altro.).
7. Pertanto, il Tribunale si è correttamente posto nell'alveo dell'orientamento richiamato quando ha riconosciuto all'imputato l'esimente in parola essendo, altrimenti, costretto ad ammettere l'illecito perpretato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 26.2.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Francesco Serpico Мирив ий DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR 2013 DICASSAZE M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P COATE SUB Piera Esposito N E I O Z A 2