Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 37555
CASS
Sentenza 18 ottobre 2006

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L'art. 714 cod. proc. pen. prevede che, una volta maturato il termine di un anno senza la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione, debbono essere revocate le "misure coercitive" senza alcuna specificazione. Ne consegue che non può essere applicata altra misura, seppur meno gravosa, non trovando applicazione in materia estradizionale le disposizioni normative relative ai termini massimi di custodia cautelare o di misure diverse dalla custodia cautelare e neppure la disciplina prevista dall'art. 307 cod. proc. pen. in materia di misure che possono essere adottate in caso di scarcerazione per decorrenza termini. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza con la quale il giudice dopo aver revocato la misura della custodia in carcere per decorso del termine previsto dall'art. 714 cod. proc. pen. aveva applicato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 37555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37555
    Data del deposito : 18 ottobre 2006

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