Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
L'art. 714 cod. proc. pen. prevede che, una volta maturato il termine di un anno senza la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione, debbono essere revocate le "misure coercitive" senza alcuna specificazione. Ne consegue che non può essere applicata altra misura, seppur meno gravosa, non trovando applicazione in materia estradizionale le disposizioni normative relative ai termini massimi di custodia cautelare o di misure diverse dalla custodia cautelare e neppure la disciplina prevista dall'art. 307 cod. proc. pen. in materia di misure che possono essere adottate in caso di scarcerazione per decorrenza termini. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza con la quale il giudice dopo aver revocato la misura della custodia in carcere per decorso del termine previsto dall'art. 714 cod. proc. pen. aveva applicato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 37555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37555 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1754
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 035070/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP ST, N. IL 20/01/1975;
avverso ORDINANZA del 22/08/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO A.M. intese all'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. OSSERVA
Su richiesta della difesa di UP ST, soggetto estradando in Romania per esecuzione di pena, sottoposto alla misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 22.8.2006, rilevato che il termine di un anno previsto dall'art. 714 c.p.p., comma 4 era scaduto senza che tale A.G. avesse pronunciato nei confronti del detto estradando sentenza favorevole alla di lui estradizione e che, pertanto, la misura cautelare in atto doveva essere revocata, disponeva in conformità, ordinando l'immediata liberazione del UP se non detenuto p.a.c. e contestualmente, su conforme richiesta del locale PG., avuto riguardo alla gravità del comportamento pregresso tenuto dall'estradando che aveva, in precedenza, violato gli obblighi impostigli in sede di applicazione della misura degli arresti domiciliari, disponeva applicarsi al detto UP la misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Avverso tale provvedimento, nella parte dello stesso relativa all'assoggettamento all'obbligo predetto, il UP ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 311 e 719 c.p.p., deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge processuale nonché mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), e) con riferimento all'inosservanza degli artt. 307 e 714 c.p.p. Il ricorso è fondato quanto alla denunciata violazione di legge, di guisa che s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Come esattamente ha rilevato il ricorrente, infatti, in piena conformità all'univoco indirizzo di questa Corte di legittimità, l'impugnata ordinanza deve ritenersi illegittima nella parte in cui, in costanza della accertata causa di maturazione del termine massimo stabilito dall'art. 714 c.p.p., comma 4 e della conseguente revoca della misura coercitiva in atto, la Corte territoriale milanese ha disposto altra misura, pur sempre coercitiva, quale quella di cui all'art. 282 c.p.p., il che rappresenta palese violazione di legge e, come tale, correttamente deducibile in sede di ricorso ex art. 719 c.p.p. Giova, infatti, ribadire il principio di diritto secondo cui la materia attinente l'estradizione si articola secondo canoni ben puntualizzati dal legislatore nella parte della loro assoluta autonomia rispetto all'intero sistema processuale e nella parte che a questo, nei limiti e con i riferimenti specifici della norma, si richiama alla disciplina di carattere generale. Orbene, come risulta in termini anche di inequivoca valenza della portata stessa della lettera della legge, dell'art. 714 c.p.p., comma 4 si riferisce alla revoca delle misure coercitive senza distinzione di sorta, inequivocamente collegando tale revoca ad un fatto altrettanto inequivoco (decorso del termine), tanto da tratteggiare una sorta di "automatismo" insuscettibile di condizionamenti o di "recuperi", attraverso misure diverse o alternative pur sempre nell'ambito di quelle coercitive tracciate dal codice di rito.
Non a caso l'intento del legislatore di non frapporre la struttura e le caratteristiche del processo ordinario nella materia de libertate a quella tipicizzante il procedimento di estradizione, cadenzato da forme, tempi e modi del tutto autonomi, è dato significativamente coglierlo dalla lettura dell'art. 714 c.p.p., comma 2 in relazione agli artt. 303 e 308 c.p.p. nel quadro del titolo I del Libro IV.
È, dunque, pienamente fondata la conclusione del ricorrente secondo cui le misure coercitive adottate ai fini estradizionali vanno regolate soltanto sulla base "della specifica disciplina dettata dagli artt. 708, 714, 715, 716 e 718 c.p.p. e delle eventuali norme pattizie" (come tali prevalenti su quelle codicistiche ex art. 696 c.p.p.), con esclusione, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., del tutto incompatibili con la suddetta disciplina, in uno con quelle di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1 in relazione alle misure cautelari coercitive.
A prescindere dal palese significato della stessa espressione normativa di cui all'art. 714 c.p.p., comma 4 ("le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno" senza la pronuncia della sentenza favorevole all'estradizione),non si tratta di una "distinzione puramente terminologica", come esattamente rileva il ricorrente, puntualmente deducendo che "altro è infatti riferirsi ad una categoria di misure restrittive, altro è limitarne la previsione alla sola custodia. Da questa differenza discende quale conseguenza che, decorso il predetto termine temporale massimo e revocata la misura coercitiva in atto, quale che essa sia, non è possibile disporne altra, sia pure meno gravosa (come è stato fatto nella specie).
Una diversa lettura dell'art. 714 c.p.p., comma 4 implicherebbe, tra l'altro, un'irragionevole postulazione di nuova decorrenza di altro termine per la nuova misura coercitiva, applicata dopo la revoca della misura in atto, espandendo, in termini di assoluta abnormità, la soggezione al potere cautelare in relazione ai tassativi significati di "termine massimo" che istituzionalmente gli appartengono.
Di qui l'evidente violazione di legge denunciata e la conseguente illegittimità del provvedimento che va annullato senza rinvio. Il motivo attinente il difetto di motivazione è, peraltro, non ammissibile, stante i tassativi limiti di ricorribilità tracciati dall'art. 719 c.p.p. e, in ogni caso, è assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2006