Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE05469 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17770/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.•16507 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TA RB RA, AN US, UB NA ER, AR IN, RO IN, PI RL, IN MA, EL LD, RI IL, CC DANTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 701, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE USSANI D'ESCOBAR, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2002 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 633 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati IN MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 16824/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/09/98 R.G.N. 34259/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI per delega USSANI D'ESCOBAR; udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 21/8/96 i lavoratori indicati in epigrafe avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda da loro proposta per la declaratoria di applicabilità anche al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo per dipendenti da aziende di navigazione aerea, di cui alla L. n. 859 del 13/7/65, del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art, 2116 c.c., pur in difetto di regolare contribuzione, che in effetti non era stata versata dal loro datore di lavoro Unifly Express Spa, dichiarato fallito nel novembre 1990. Convenivano quindi in giudizio l'INPS ed insistevano nella domanda di risarcimento del danno per omessa applicazione della circolare del Ministero dei Trasporti n. 330863 del 28/10/87, che demandava all'Istituto la vigilanza sul regolare adempimento dell'onere contributivo e la denuncia delle relative omissioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui D. M. 18/6/81. L'INPS contestava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 20/3 – 25/9/98, lo rigettava, precisando che l'art. 2116 c.c. stabiliva - che “le prestazioni ... sono dovute ... anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi” e quindi era necessario, ai fini della sua applicabilità, che: a) la parte precisasse quale prestazione intendeva ottenere dall'INPS; b) dimostrasse la sussistenza di tutte altre condizioni per ottenerla (con esclusione del solo requisito contributivo) e quindi c) l'omissione contributiva che l'aveva danneggiata. Nella specie, gli appellanti non richiedevano alcuna prestazione e nemmeno allegavano di avere maturato il diritto a percepirne qualcuna;
pertanto, a prescindere dalla applicabilità dell'art. 2116 c.c. agli iscritti agli albi speciali, come nel caso in esame, in difetto di espressa previsione legislativa, la domanda doveva essere respinta. Né era ammissibile, ai sensi dell'art. 437 CPC, la domanda di risarcimento del danno perché non formulata in primo grado;
in ogni caso, simile domanda sarebbe stata infondata nei confronti dell'INPS, posto che il secondo comma dell'art. 2116 c.c. prevede la responsabilità per danni solo a carico del datore di lavoro. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Riassumendo i termini della controversia, deducono i ricorrenti che la Compagnia aerea Unifly Express Spa, presso cui avevano prestato la loro attività lavorativa, aveva omesso di versare i contributi previdenziali, pur decurtando alle buste paga le quote previste a carico. del lavoratori. La circolare del Ministero dei Trasporti n. 330863 del 28/10/87, avente ad oggetto “omissione versamento contributi e relative sanzioni", prevede a carico dell'INPS l'obbligo di accertare l'eventuale omissione contributiva e quindi di intervenire presso VI (organo di controllo dell'aviazione civile) ai fini 2 dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. M. 18/6/81 (sospensione delle licenza di trasporto aereo ed ingenti sanzioni economiche a carico della società datrice di lavoro). L'INPS non aveva mai adempiuto a tali obblighi e da qui derivava la sua responsabilità. L'art. 2116 c.c. è sicuramente applicabile in favore degli iscritti al Fondo Volo, che tecnicamente è considerato un distaccamento dell'INPS, al quale è omogeneo, come evidenziato dall'art. 12 L. n. 859 del 13/7/65. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza di tutti i cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione, e col D. Lgs. n. 164 del 24/4/97, che all'art. 2 prevede la possibilità di chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa, in applicazione dell'art. 1 L. n. 29 del 7/2/79, cd. “principio d'armonizzazione", valevole anche per i dipendenti iscritti ai Fondi speciali. Né è esatto che gli istanti non avevano allegato di avere chiesto all'INPS alcuna specifica prestazione, in quanto la stessa era stata ampiamente precisata “ovvero l'applicazione dell'art. 2116 c.c. in relazione all'omesso versamento dei contributi". In ogni caso il giudice doveva esercitare i suoi poteri istruttori d'ufficio per colmare le eventuali lacune della parte, per chiarire i termini della controversia. La sentenza quindi viene contestata in ogni sua parte ed in particolare per il mancato uso dei suddetti poteri istruttori. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare principio di 3 diritto, secondo cui “il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore;
pertanto, con riferimento al Fondo - gestito dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilita' del suddetto automatismo, posto che ne' la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, ne' le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna espressa deroga al principio, che, al contrario, viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonche' il richiamo alla stessa disciplina contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo" (Cass. n. 1460 del 2/2/2001). Il Collegio condivide questo principio, per la ragione essenziale che la costituzione di una regolare posizione assicurativa costituisce di per sé un diritto, autonomamente azionabile a prescindere dalla richiesta attuale di una prestazione previdenziale. Sotto il profilo della sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente questa Corte ha già chiarito che, benche' letteralmente l'art. 2116 c.c. assicuri al lavoratore il diritto alle “prestazioni” della previdenza obbligatoria anche in caso di omesso versamento dei contributi dovuti, talche' sembrerebbe far 4 J riferimento alla situazione in cui il lavoratore abbia maturato gli altri presupposti per la spettanza del trattamento previdenziale (tra cui l'età pensionabile), non di meno deve tenersi conto di una recente pronuncia interpretativa della Corte costituzionale (n. 374 del 1997), che ha ritenuto che gia' prima del pensionamento il lavoratore possa far valere la computabilita', nella sua posizione assicurativa, dei contributi dovuti ma omessi, al fine di ottenerne il ricongiungimento in altra gestione previdenziale. L'esercizio del diritto all'integrazione della posizione assicurativa non deve essere necessariamente differito al momento della maturazione del diritto alla pensione, ma riguarda anche la mera integrita' della posizione assicurativa. A fortiori, quindi, deve ritenersi che analoga pretesa sia azionabile allorche' nella stessa gestione previdenziale venga dal lavoratore rivendicata non ancora il diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, bensi' soltanto la computabilita' di tali contributi. In tal caso la sussistenza dell'interesse ad agire e' assicurata dalla contestazione dell'ente in ordine alla computabilita' dei contributi medesimi. La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 374 del 5/12/97, ha dichiarato che "non è fondata -in riferimento all'art. 3 Cost.- la q.
1.c. degli art. 2 e 6 L. n. 29 del 7/2/79, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali, nella parte in cui, disciplinando in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi il versamento da parte della gestione di provenienza a quella di destinazione dei contributi di propria pertinenza, non consentono che l'INPS trasferisca anche i contributi 5 non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale". Spiegando le ragioni della decisione, il giudice delle leggi ha dato della normativa vigente una interpretazione costituzionalmente corretta, affermando che il "principio di automaticita' delle prestazioni , con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non gia' solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui>, ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. salvo diverse disposizioni delle leggi speciali>: il che - significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso". Trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, la stessa vincola il giudice ordinario non gia' nel senso che deve adottare (in positivo) proprio l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ma nel senso non puo' accogliere quell'interpretazione che la Corte ha, espressamente o implicitamente, ritenuto incostituzionale, salvo nuovamente la questione di costituzionalita'. sollevare L'interpretazione dell'art. 2116, comma 1°, c.c. in senso conforme al principio enunciato dalla citata pronuncia n. 374 del 1997, valorizza null'altro che l'interpretazione letterale della disposizione, superando così ogni dubbio di incostituzionalità, ed in questo senso è pienamente condivisa dal Collegio. Ne consegue che il primo comma dell'art. 2116 c.c. esprime il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per essere applicato ai Fondi speciali, non deve essere espressamente richiamato nelle singole 6 1 disposizioni di legge, ma eventualmente può essere escluso esplicitamente dal legislatore, il quale è libero di conformare diversamente tale principio secondo il tipo di assicurazione obbligatoria alla quale i contributi omessi si riferiscono. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Perugia, che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia. Roma 7 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE EST.JL CONS Francesco M aiorano IL PRESIDENTESaul IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 16 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE T R O 7