Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 ha natura di reato comune e, pertanto, autore della condotta corruttiva può essere "chiunque", non essendo necessaria, diversamente dall'ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale.
Commentario • 1
- 1. Scambio elettorale politico-mafioso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2016, n. 45152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
45 15 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 17/03/2016 Sentenza n.382/16 Registro generale n. 35402/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. PALMA TALERICO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CA- TANZARO nei confronti di: CAVA MICHELE, n. il 01/07/1963 MARINO GIANLUCA, n. il 10/10/72 IT ST, n. il 13/12/1971 inoltre: VI NO, n. il 22/05/1975 MARINO GIANLUCA, n. il 10/10/1972 2 avverso la sentenza n. 2486/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 19/11/2014; visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che chiedeva l'accoglimento del ricorso della Procura generale di Ca- tanzaro con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame nonché la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati;
uditi per il ricorrente AR IA l'avv. Romualdo Troncè e l'avv. CO Laratta, che chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
udito per il resistente IT MB l'avv. Mario Nigro, che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
udito per il ricorrente CQ DA l'avv. Mario Nigro, che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2014 la Corte di appello di Catanzaro, in par- ziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 30/04/2013, emetteva le seguenti statuizioni nei confronti degli imputati interessati dai ricorsi di Cassa- zione in oggetto: a) riduceva ad anni 1 di reclusione la pena inflitta a AR IA in or- dine al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, confermando la pronunzia di assoluzione per il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203 del 1991 per il reato predetto (sospensione condizionale già riconosciuta in primo grado); b) riduceva a mesi 8 di reclusione ciascuno la pena inflitta a IT Gio- vambattista e a AV IC in ordine al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, con concessione della sospensione condizionale al IT (derubricazio- ne dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. originariamente contestato, già ope- rata dal giudice di primo grado - sospensione condizionale già riconosciuta al Ca- va dal Tribunale); c) rideterminava la pena inflitta a CQ DA relativamente al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, previa derubricazione nell'ipotesi 3 di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. in anni 1 di reclusione, ed €. 3.000,00 di multa con concessione della sospensione condizionale della pena.
1.1. La Corte di appello riteneva infondati gli appelli proposti dal P.M. sulla diversa qualificazione giuridica, e dagli imputati AV, IT e AR, e acco- glieva parzialmente l'appello proposto dal CQ. Nella sentenza impugnata si dava atto che non risultava contestata l'effettività dei versamenti di somme di danaro operati dal AR a favore del AV e del IT (al primo circa €. 10.000,00), per procacciare voti in occa- sione delle elezioni provinciali di Crotone del 2009. 1.2. I pagamenti non consistevano in corrispettivi versati, diversamente da quanto sostenuto dal AR, per lo svolgimento di un volantinaggio, bensì in una parziale diretta remunerazione degli elettori in cambio del voto, mediante somme di danaro o utilità equivalenti come i buoni benzina. Ciò emergeva dall'entità sproporzionata rispetto all'ipotesi di una mera remunerazione per il volantinaggio e dalle intercettazioni sul punto del recluta- mento di elettori anche tra gli "zingari". Nella conversazione n. 9303 del 22/06/2009, il IT riferiva a NA TO, in termini tali da evidenziare il coinvolgimento del AV, delle trattative in corso col AR per il turno del ballottaggio, al fine di concordare il prezzo che quest'ultimo avrebbe versato in cambio dell'ulteriore procacciamento di voti. Il dialogo conteneva un esplicito riferimento alla diretta destinazione di buoni ben- zina agli interessati. Se tale era la destinazione delle somme per il procaccia- mento di voti durante il ballottaggio, altrettanto doveva essere avvenuto nella prima fase, in cui il AR era presente come candidato.
1.3. Analoga valenza assumeva l'episodio del pagamento dei pullman per la trasferta a Benevento dei tifosi della squadra di calcio del Crotone. Contraria- mente a quanto sostenuto dal AR, non si trattava di un mero finanziamento con finalità promozionali, come avvenuto in passato, bensì di una diretta elargi- zione in rapporto sinallagmatico col voto di coloro i quali ne beneficiavano.
1.4. In riferimento all'appello proposto dal P.M. avverso le assoluzioni in primo grado per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., relativamente al AV e al IT, e 416 ter cod. pen. nei confronti del AR nonché avverso l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, la Corte territoria- le richiamava l'ampia motivazione di cui alla sentenza del Tribunale. Si evidenziava che l'organica appartenenza del AV e del IT al clan NA non era contestata e che la condotta partecipativa non poteva consistere nella stessa attività di procacciamento dei voti esplicata in favore del AR, persino se attuata tramite soggetti contigui al clan NA;
non emergevano vantaggi arrecati all'associazione grazie al procacciamento di voti o la sua attua- 4 zione mediante metodo mafioso o la percezione di un'attività proveniente dal clan. L'assenza di prova in ordine ad un condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan o rafforzativa del sodalizio non consentiva di configurare l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991. 1.5. La Corte di appello riteneva infondato anche l'appello del CQ nella parte relativa alla contestazione dell'affermazione di responsabilità, rilevan- do che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la prova non era desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori (riferite a periodi pregressi e richiamate dal giudice di merito a soli fini di riscontro del coinvolgimento in attività concernenti gli stupefacenti, utili a decriptare le conversazioni captate), quanto dal contenuto delle conversazioni intercettazioni, caratterizzate dall'uso di termini fuori conte- sto ("cagià" contrassegnava l'acquirente di stupefacenti) e non riferibili all'oggetto del discorso, indicative di cessioni di droga effettuate dal CQ a favore di terzi (sono richiamate le conversazioni n. 2464 del 27/11/2009; n. 3663 del 04/12/2009; n. 4454 del 04/12/2009).
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e le difese degli imputati proponevano ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza chiedendone l'annullamento.
2.1. Il Procuratore Generale in relazione alle posizioni di AR IA, IT MB e AV IC, deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova in riferimento agli atti del processo specificamente indicati nonché per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. In particolare, la Procura generale contesta: a) nei confron- ti del AR, l'esclusione da parte della Corte di appello dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 (capo 26); b) nei confronti del IT e del AV, la riqualificazione - effettuata già dal Tribunale del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. originaria- - mente contestato (capo 1) nei loro confronti in quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570, cit.. 2.2. Ad avviso del requirente, la Corte di assise di appello non aveva af- frontato le specifiche doglianze riportate nell'atto di appello del P.M. presso il Tri- bunale, omettendo di valorizzare le emergenze probatorie. Si evidenziava che, durante le elezioni provinciali di Crotone del giugno 2009 (primo turno e ballot- taggio), l'imputato AR IA, candidato al primo turno, aveva elargito somme di danaro ed assegni per svariate migliaia di euro a beneficio di esponen- 5 ti di primo piano della criminalità organizzata crotonese, affinché procacciassero voti a favore suo e del candidato a Presidente della Provincia UR Stanislao. Nell'ambito del procedimento definito con rito abbreviato, era stata accla- rata la responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. degli esponenti di primo piano della cosca NA IG EN degli imputati NA TO e IE ME, principali artefici del procacciamento di voti a favore dei candidati UR e AR e beneficiari delle somme a loro erogate dal AR quale corrispettivo per il procacciamento di voti. L'organo inquirente rilevava che la Corte di merito non aveva valutato tale emergenza processuale, fondata sull'interrogatorio del AR del 21/01/2011, acquisito al fascicolo del dibattimento dal Tribunale di Crotone su accordo delle parti e sulle sue dichiarazioni sostanzialmente confermative rese all'udienza del 31/01/2013. 2.3. Secondo il ricorrente, tali elementi trovavano ulteriori riscontri in al- cune conversazioni intercettate: a) colloquio n. 8092 dell'08/06/2009, in cui il NA e lo IE, dopo lo spoglio dei voti al primo turno, si tenevano reciprocamente aggiornati sui voti a favore del AR e dello UR;
b) conversazione n. 8687 del 13/06/2009, avvenuta durante il ballottag- gio, che dimostrava: -la promessa del AR a favore di esponenti della cosca NA di somme di danaro per un importo pari ad €. 4.000,00 (circostanza ammessa dal AR nel suindicato verbale), a fronte di una più probabile richiesta più cospi- cua da parte dei vertici della cosca;
-la giustificazione dell'entità della somma pretesa, ritenute elevata anche dallo UR, in ragione dell'impegno di cinque persone impegnate nella ricerca dei voti e dell'impegno maggiore occorrente per il ballottaggio;
-la soddisfazione manifestata dal NA, convinto che, grazie alla propria capacità di reperire voti, la proposta sarebbe stata accettata dal AR;
- le frasi di IT IS e AR IA idonee a compren- dere che AV IC era stato reso edotto della vicenda nonché l'assenza di poteri decisionali del IT e del AV, che per ogni decisione e trattativa si sarebbero dovuto rivolgere al loro capo NA TO, superiore gerarchico;
c) conversazione n. 8726 del 14/06/2009, ad ulteriore conferma dell'esistenza di un accordo economico per il procacciamento dei voti tra AR IA e gli affiliati della cosca e alla stretta sinergia tra IE ME e il NA con AV IC e IT VA TA, appartenenti al medesimo sodalizio della 'ndrangheta, al contrario di quanto affermato dal Tribunale;
6 d) conversazione n. 8737 del 14/06/2009, dalla quale si evincevano la di- sponibilità della cosca a procacciare 2.000/3.000 voti e l'assenza di propensione dello UR a sborsare una somma superiore a quella offerta di €. 4.000,00 non- ché pianificazione delle operazioni inerenti alla campagna elettorale.
2.4. La Corte di assise di appello non aveva valutato le copie di due matri- ci di assegni di cui uno del 26/06/2009 dell'importo di €. 3.000,00 e l'altro di €. 500,00 del 17/04/2009, emessi da AR IA e negoziati da IE LB (padre di IE ME) e che all'udienza del 31/01/2013 il AR ammetteva di aver consegnato un assegno postdatato a AV IC, intestato a IE Al- berto, a titolo di corrispettivo per il procacciamento di voti e propaganda eletto- rale. I reali beneficiari erano IE LB e NA TO, come emergeva dalle conversazioni intercettate (nn. 8834 e 8870 del 16/06/2009), in cui si di- scuteva della corresponsione di un assegno di €. 3.000,00, postdatato al 26/06/2009, consegnato dal AR e nella disponibilità degli adepti della cosca, i quali tentavano di negoziarlo prima della data di valuta. Analoghe considerazioni potevano essere espresse nella conversazione n. 2380 del 30/06/2009, in cui si evincevano la reale destinazione dell'assegno allo IE e la percezione di somme di danaro mediante titoli, da parte degli adepti, anche successivamente alla chiusura della campagna elettorale.
2.5. Il ricorrente richiama sul punto le sentenze con cui NA TO e IE ME erano stati condannati in primo e in secondo grado in via non de- finitiva, con sentenze acquisite solo ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; le intercettazioni acquisite in quel processo comprovanti il ruolo del NA, dello IE, del AR, del AV e del IT nonché il metodo mafioso adoperato per il procacciamento dei voti;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BO RA LU (capo della cosca NA EN all'epoca dell'inizio della - sua collaborazione) e AR EN (altro esponente di spicco del clan) sul metodo di procacciamento dei voti nelle competizioni elettorali precedenti al 2009 a favore di AR IA, attraverso una ben rodata organizzazione ope- rativa.
3. La difesa di CQ DA proponeva ricorso per Cassazione per le ragioni qui di seguito riportate.
3.1. Violazione di norme procedurali previste a pena di nullità, assoluta mancanza di riscontri esterni individualizzanti nonché omessa e insufficiente mo- tivazione sul punto delle censure introdotte con l'atto di appello. Mancanza e ch manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà della stessa per conclu- 7 sioni non collegate alle premesse ed omessa motivazione in ordine alla tematica delle intercettazioni telefoniche. La difesa deduceva che, in ordine all'attività di spaccio, la Corte di appello aveva affermato di aver ricavato la prova del reato non dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (riferite a periodi pregressi e richiamate solo per decrip- tare le conversazioni captate), bensì solo dal contenuto delle intercettazioni ri- portate per esteso. Tale argomentare era illogico perché in ogni caso le dichiara- zioni dei collaboratori, pur non costituendo prova, avevano rappresentano riscon- tro probatorio e chiave di lettura del materiale delle intercettazioni. Tuttavia, la documentazione depositata dalle difese in dibattimento mina- va in re ipsa il narrato dei collaboratori e il dato probatorio ricavato in ordine alla decriptazione dei dialoghi intercettati: la documentazione anagrafica depositata dimostrava la presenza del CQ in Suzzara nel periodo indicato dai propa- lanti ed il suo impegno in attività lavorative diurne nonché, di conseguenza, la falsità delle dichiarazioni di accusa.
3.2. Violazione di legge penale e processuale, vizio di motivazione per il- logicità, contraddittorietà ed assoluta mancanza della stessa in relazione al man- cato riconoscimento delle attenuanti generiche, per mancanza di motivazione.
4. La difesa di AR IA ha proposto ricorso per Cassazione, per vio- lazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960. 4.1. La difesa premetteva che occorreva chiarire l'attività di predisposizio- ne della complessa macchina organizzativa predisposta dal AV e dal IT, dapprima della campagna elettorale del AR e, successivamente, al ballottag- gio, del AR che appoggiava lo UR. La struttura comprendeva numerose persone in ragione del collegio elettorale, il più grande della provincia di Crotone. La remunerazione non concerneva la controprestazione data dal voto, bensì la remunerazione per l'attività svolta. Il AR si interfacciava coi soli AV e Mo- rabito, i quali a loro volta si rivolgevano ad altri soggetti, dediti a compiere le normali attività svolte nel corso di una campagna elettorale. Tra tali attività rien- trava l'ottenimento di buoni benzina necessari all'effettuazione degli spostamenti necessari.
4.2. Ad avviso della difesa, non emergevano riferimenti del pagamento dei singoli voti agli zingari o a soggetti individuati, ma solo a persone gravitanti nell'organizzazione elettorale del AR, alla quale il AV e i IT avrebbe- ro dovuto elargire quantomeno un buono benzina per l'incarico espletato. Le do- glianze del AV e del IT riguardavano l'esiguità dell'importo; era com- 8 mentata l'insufficienza della somma di €. 4.000,00 fissata e l'esigenza di dare un buono benzina.
4.3. La difesa osservava che, in relazione al pagamento del pullman per la trasferta dei tifosi del Crotone calcio, la Corte di merito riteneva esistente un rapporto di diretta relazione sinallagmatica tra l'elargizione economica e l'espressione del voto: in proposito rilevava che ciò costituiva un falso problema, perché AR IA era espressione della tifoseria del Crotone calcio, legato alle frange ultrà da molti anni e già presidente di uno dei più noti gruppi della le- ga cittadina. Più volte provvedeva al pagamento dei pullman per le trasferte e, unitamente agli altri esponenti politici già candidati a consigliere provinciale, for- niva aiuti economici mediante la messa a disposizione dei pullman per la trasfer- ta della squadra locale. Anche alcuni testimoni riferivano che già in passato il AR aveva pagato alcuni pullman dei tifosi.
4.4. Secondo la tesi difensiva, dovevano escludersi la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra la dazione e l'espressione del voto nonché dell'elemento soggettivo di tale reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della Procura Generale è infondato e i ricorsi proposti dalle di- fese degli imputati sono manifestamente infondati.
2. Col proprio ricorso, il requirente ripropone le stesse doglianze già avan- zate nei motivi di appello e motivatamente disattese dalla corte di merito.
2.1. Relativamente al primo motivo, con cui si contesta l'assoluzione di AR dal reato di scambio elettorale e AV e IT da quello di partecipa- zione ad associazione di stampo mafioso, la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto non dimostrata l'appartenenza del AV e del IT al clan NA, circostanza esclusa dai collaboratori di giustizia, ed ha escluso poi che la condotta procacciatrice dei voti, esplicata in favore del AR, potesse integrare di per sé gli estremi della partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., non emergendo l'attuazione del procacciamento di voti mediante impiego di metodo mafioso o la percezione della sua provenienza dal clan NA e non potendosi sostenere che l'attività illecita risultasse funzionale alla vita e al funzionamento della cosca. Il Pg ricorrente, in termini estremamente generici, ha offerto una diversa chiave di valutazione del materiale probatorio, soprattutto delle intercettazioni, 9 limitandosi a richiamare il contenuto di alcune parti dei dialoghi, senza confron- tarsi adeguatamente con tali motivazioni. Questa Corte Suprema è, peraltro, ferma nel ritenere che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce que- stione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, 11/02/2013 n. 11794, Melfi, rv. 254439); in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una in- tercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti deci- siva ed incontestabile (conf. sez. U, 28/05/2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; sez. 6, n. 11189 dell'8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190). Inoltre, lamentando in modo generico la mancata considerazione di alcuni elementi probatori, quali quanto desunto da sentenze non definitive, prive di va- lore probatorio e comunque riferibili a una diversa competizione elettorale -in re- lazione alla quale si invoca una inammissibile proprietà transitiva- il ricorso si ri- solve nel proporre una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condan- na impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero l'illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità di- mostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di meri- to. Ebbene, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di le- gittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del meri- to (conf. sez. 6, 07/10/2015 n. 47204, Musso, Rv. 265482). Né, la S.C. può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proces- suali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6, 14/02/2012 n. 25255, Minervini, Rv. 253099).
2.2. Quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 in ordine al reato contestato al AR, la corte territoriale ha spiegato, con motivazione non illogica, le ragioni per le quali le espressioni contenute nei dia- loghi captati, citate dalla Procura appellante, non costituissero la prova dell'espletamento di forme di condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan e risultassero ricollegabili ad una sorta di pressione da esercitare non nei confronti degli elettori, bensì degli stessi sogget- ti, che avevano richiesto il procacciamento del voto, affinché pagassero le som- 10 me di danaro dovute. La corte ha evidenziato che l'organica appartenenza del AV e del IT al clan NA non era contestata, ma che la condotta par- tecipativa non poteva consistere nella stessa attività di procacciamento dei voti esplicata in favore del AR, persino se attuata tramite soggetti contigui al clan NA;
inoltre, non emergevano vantaggi arrecati all'associazione grazie al pro- cacciamento di voti o la sua attuazione mediante metodo mafioso o la percezione di un'attività proveniente dal clan. Correttamente, poi, in linea con la giurispru- denza di legittimità detta corte ha concluso che l'assenza di prova in ordine sia all'impiego del metodo mafioso sia ad un condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan o rafforzativa del sodalizio non ne consentiva la configurabilità. Infatti, l'art. 7 configura due diverse ipotesi di cir- costanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, ap- partenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso;
tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare co- artazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeter- minato di persone. Questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza aggra- vante in argomento ha affermato: "La ratio della disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le as- sociazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più deci- sa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggia- mento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comporti- no da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, rv. 210405); la seconda richiede che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafio- so e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo.
3. Col proprio ricorso la difesa del CQ ha contestato la condanna in ordine alle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti.
3.1. Per quanto attiene al primo motivo, va premesso che la Corte di ap- pello ha ritenuto dimostrata la sua responsabilità per gli illeciti in materia di stu- pefacenti alla luce del contenuto delle intercettazioni, rappresentando che le di- chiarazioni dei collaboratori CO, CU e AR, inerenti ad un periodo pre- cedente ai fatti, erano state utilizzate esclusivamente ai fini dell'interpretazione del linguaggio criptico dei colloqui e stabilire che l'oggetto degli stessi consistes- se in droga. A tal fine, la sentenza ha riportato le conversazioni da cui desumere il coinvolgimento di CQ: 11 nella conversazione n. 2464 del 27/11/2009, CQ DA era mandato dal proprio interlocutore a ritirare da una terza persona qualcosa desti- nato al "cagià" e, evidentemente, i due si preoccupavano di procurarsi lo stupe- facente da rivendere, avendo già la disponibilità del compratore. nella conversazione n. 3663 del 04/12/2009, erano adoperati frequen- temente vocaboli e locuzioni di termini quali "camion", "batterie", "mettere in moto" e "cantiere" in modo decontestualizzato, senza nessun aggancio con l'attività economica e professionale svolta;
alla luce delle dichiarazioni dei colla- boratori di giustizia CO, CU e AR (seppur riferite ad epoche di poco precedenti), costituivano altrettanti riferimenti criptici allo stupefacente. nella conversazione n. 4454 del 04/12/2009, erano citati dei rapporti di debito-credito, aventi origine in commerci della stessa natura, facenti capo al CQ, che richiedeva "una imbasciata" ovvero "una cinquina di batterie". - nella conversazione n. 4485 dell'08/12/2009, il CQ riferiva a tale MO di aver ricevuto la visita di un altro "cagià" (acquirente della droga) e di aver concordato un appuntamento per la consegna;
la successiva conversazione n. 4451 del 09/12/2009, era ricca di riferi- menti criptici allo stupefacente, tenuto conto dell'uso di termini eterogenei e pa- lesemente designati per indicare un oggetto diverso da quello apparente: le e- spressioni "sapeva di buono" e "no, non mi è piaciuta" inducevano ad escludere la possibilità di intendere i riferimenti ad una concessionaria e a qualcosa di "gri- gio" o di "blu" in senso letterale, trattandosi di evidenti notizie criptiche sugli stupefacenti). Come correttamente ritenuto dalla corte di appello, il coinvolgimento in atti- vità di spaccio del CQ trova prova diretta nel contenuto delle intercetta- zioni e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO, CU e AR, seppur riferite ad un periodo di poco precedente a quello in contestazio- ne, si ponevano come un mero riscontro, non destinato a comprovare le attività di detenzione e cessione di stupefacenti, bensì finalizzato esclusivamente alla comprensione dei termini oscuri adoperati nel corso delle conversazioni intercet- tate. La difesa non si confronta con le argomentazioni logiche ed esaurienti for- nite dalla Corte di appello sul punto, non contestando ad esempio la credibilità o l'attendibilità dei collaboratori né la logicità delle osservazioni in tema di interpre- tazione della terminologica criptica dei dialoghi captati (v. sub 2.1.). Va sottoli- neato che il contenuto delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate costituisce fonte di prova diretta di tipo dichiarativo, e non prova indiretta di tipo presuntivo per la quale l'art. 192 c.p.p., comma 2 richiede la sussistenza del re- quisito di gravità, precisione e concordanza. 12 3.2. L'ulteriore doglianza in ordine alla mancata applicazione delle atte- nuanti generiche è aspecifica, in quanto il ricorrente si è limitato a censurare l'omessa motivazione sul punto, senza però chiarire, in positivo, le ragioni per le quali dovevano essere concesse. Ebbene, la concessione delle attenuanti generi- che deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sotto- poste alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legit- timità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfat- to col solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fon- dare il riconoscimento del beneficio (sez. 3, 17/11/2015, dep. 2016, n. 9836, Pi- liero, rv. 266460). Le suesposte considerazioni comportano la manifesta infondatezza del ri- corso proposto dalla difesa del CQ.
4. Infine, va esaminato il ricorso presentato dalla difesa del AR. Va premesso che nel reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 l'autore della condotta corruttiva può risultare "chiunque", trattandosi di reato comune nel quale non è necessaria la presenza attiva di un pubblico ufficiale (diversamente dalla corruzione ordinaria) o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale. La fattispecie in commento tutela l'interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale. La di- sposizione normativa contempla due distinte ipotesi criminose, la prima a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od al- tro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura, la seconda a carico dell'elettore il quale per rendere favori elettorali accetta denaro o altra utilità. Nella prima ipotesi anche se generalmente lo stesso politico candidato alle elezioni realizza di persona la condotta criminosa a proprio vantaggio - nulla esclude la realizzabilità dell'intervento corruttivo da parte di qualsiasi cittadino, anche senza l'intervento del candidato politico, interessato ad influenzare la competizione elettorale, così che l'intervento sarà attuato a vantaggio altrui (il delitto previsto dall'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 integra un'ipotesi di cosiddetta "corruzione elettorale", non essendo un reato a concorso necessario, di talché per la sua configurabilità è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del cor- ruttore, la quale si atteggia come promessa del fatto del terzo e, conseguente- mente, impegna solo chi la effettua;
in tal senso, sez. 1, 30/11/2015, dep. 2016, n. 19230, Zappalà, non massimata sul punto;
sez. 1, 04/06/2014 n. 35495, Sca- 13 ramuzzino, Rv. 260129); si tratta di reato di pericolo astratto, essendo sufficien- te il compimento della condotta per determinare l'applicazione della sanzione. In ordine a tale fattispecie criminosa, occorre rilevare che la Corte d'appello corret- tamente ha valutato la sussistenza di tutti gli elementi del reato e che, con moti- vazione congrua e non manifestamente illogica, ha affrontato tutti gli argomenti prospettati dalla difesa col ricorso, attinenti a censure in fatto. La Corte di appel- lo, in particolare, ha svolto un'accurata disamina su tutti gli aspetti, spiegando le modalità della condotta illecita in relazione alle varie vicende oggetto di tratta- zione, quali il procacciamento dei voti presso gli zingari, l'utilizzazione dei buoni benzina quale strumento di pagamento degli elettori, l'assistenza sotto varie forme alla squadra di calcio del Crotone, ecc. La corte d'appello ha esauriente- mente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento riportando a pag.
5- le conversazioni dalle quali ha desunto che la correspon- sione dei buoni benzina agli elettori si poneva in rapporto sinallagmatico con l'espressione del voto e ne costituiva la controprestazione. Il ricorso non si confronta con le argomentazioni esposte in sentenza, so- pra riportate in dettaglio nella narrazione del fatto, ma nel ribadire le proprie do- glianze già prospettate nell'atto di appello, già analiticamente affrontate e confu- tate dalla Corte territoriale, si limita ad offrire una propria inammissibile rilettura alternativa del coacervo probatorio. Anche relativamente all'episodio della trasferta del Crotone calcio, la valuta- zione della corte di merito è esente da censura. Il AR, infatti, il giorno della trasferta (primo di ballottaggio) prendeva contatto coi tifosi sulla strada del ri- torno e ricordava loro che il giorno successivo sarebbero dovuti recarsi a votare;
inoltre, il giorno seguente si preoccupava di far materialmente prelevare i tifosi con un furgone e di farli accompagnare ai seggi (conversazioni nn. 827 del 21/06/2009 del AR con OT CO e MI EB, capi tifosi presenti sul pullman e 912 del 22/06/2009 tra il AR e il candidato UR). È quindi evidente che anche in questo caso, AR ha agito non già da semplice tifoso, ma come interessato alla competizione elettorale e le spese sostenute si sono poste come controprestazione economica all'espressione del voto in favore della propria coalizione. In questo senso può essere data risposta al quesito posto dalla difesa se- condo cui, secondo questa interpretazione della norma "anche una cena elettora- le potrebbe essere scambiata per corruzione elettorale perché, chiaramente, fi- nalizzata ad ottenere il consenso". Il discrimine è già nella norma. La cena elet- torale, per come è normalmente intesa, costituisce un momento in cui avviene la presentazione dei candidati alle elezioni e l'illustrazione del programma da realiz- 14 zare. Il voto favorevole dei partecipi è meramente eventuale e si rapporta al gradimento che ottiene il candidato. Nella corruzione elettorale, invece, la dazio- ne in favore dell'elettore, anche sotto forma di cibo e bevande, costituisce il compenso del voto ottenuto o da ottenere e si pone come controprestazione. Alla luce di tali considerazioni il ricorso presentato dalla difesa del AR deve essere ritenuto manifestamente infondato.
5. In conclusione, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello va rigettato e i ricorsi del AR e del CQ vanno dichiarati i- nammissibili, con conseguente condanna di tali imputati al pagamento delle spe- se processuali e al versamento ciascuno alla Cassa delle ammende della sanzio- ne pecuniaria equamente quantificata nella somma di €. 1.000,00.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il AR e il CQ al pa- gamento delle spese processuali e al pagamento di €. 1.000,00 (ciascuno) alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Aldo Esposito theLG Alde wish DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA