Art. 12. (Prestiti dei soci)
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle societa' cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , non si applica alle societa' cooperative e ai loro consorzi.
Le modalita' e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle societa' cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , non si applica alle societa' cooperative e ai loro consorzi.
Le modalita' e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.