Articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 giugno 1971
Art. 12. (Prestiti dei soci)

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle societa' cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , non si applica alle societa' cooperative e ai loro consorzi.
Le modalita' e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.
Entrata in vigore il 5 giugno 1971
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