Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 2
In tema di declaratorie di cause di non punibilità, il giudice non è tenuto - qualora il fatto per cui sia stata esercitata l'azione penale non sia più previsto dalla legge come reato e la situazione probatoria non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza - al preventivo accertamento per verificare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 10 L. n. 46 del 2006, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 320 del 2007) nella parte in cui escludeva l'appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento - nella parte in cui esclude l'appellabilità, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, in quanto il secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale e detta limitazione appare, peraltro, bilanciata dalla rapidità e completezza nella definizione del processo oltre che ragionevole in relazione ai benefici premiali derivanti all'imputato dalla scelta di tale rito.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio l'unica parte offesa è la P.A.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005). Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2008, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 3869
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 028214/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) CA DA N. IL 20/04/1950;
02) NI GI N. IL 10/02/1928;
03) AS CO N. IL 08/12/1932;
04) AR GI N. IL 17/01/1938;
05) DI EL N. IL 30/07/1932;
06) NI RI N. IL 08/04/1947;
07) IU GI N. IL 28/01/1939;
08) DE IG N. IL 08/08/1931;
09) DI DR N. IL 06/02/1953;
10) NI AU N. IL 01/08/1953;
11) OL AS N. IL 31/01/1946;
12) ON NZ N. IL 22/03/1938;
13) BA CO N. IL 04/08/1942;
avverso SENTENZA del 22/11/2004 TRIBUNALE di FORLÌ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Delehaye NR, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Anconelli Giordano per NI ed in sostituzione dell'avvocato Marco Martinez per RD, BA, OL, ON e RB, e avvocato Giampaolo US per AM, NI, AN, GH ed AN, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa in data 22 novembre 2004, all'esito del giudizio abbreviato, proscioglieva tutti gli imputati dai reati di falso in bilancio loro rispettivamente contestati per non aver commesso il fatto e perché il fatto non era più preveduto dalla legge come reato e dai reati di falso e bancarotta semplice per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Avverso tale pronuncia tutti gli imputati hanno proposto appello, ma la Corte di Appello di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza emessa in data 9 marzo 2007, preso atto delle modifiche intervenute con la L. n. 46 del 2006, dichiarava inammissibili gli appelli senza trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado gli imputati RD SA, BA AU, OL IL, ON EN e RB AN, tutti prosciolti all'esito del rito abbreviato con formule diverse da quella di insussistenza del fatto, ovvero di non commissione del medesimo da parte dell'imputato, hanno, tramite il loro difensore di fiducia, dedotto:
1) quanto al capo G) della rubrica la violazione dell'art. 2621 c.c., L. Fall., art. 223, n. 1, n. 2, comma 3 e art. 530 c.p., comma 1 perché, essendo stato contestato ed escluso dal giudice il ed nesso eziologico tra il falso in bilancio ed il dissesto, il proscioglimento avrebbe richiesto la formula perché il fatto non sussiste;
2) quanto al capo F) della rubrica la violazione della L. Fall., art.217, art. 2392 c.c., commi 1 e 2, art. 2381 c.c., commi 1 e 2, artt.40 cpv e 43 c.p., nonché l'omesso esame delle questioni concernenti la sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed il contributo causale fornito dagli imputati, tenuto conto in particolare dell'ampia delega di poteri conferita al direttore generale ed al presidente della società e del fatto che molti consiglieri di amministrazione erano privi di delega e di attribuzioni;
3) quanto al capo C) della rubrica, ascritto al solo RD SA, la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, essendo evidente la prova di non commissione del fatto da parte del ricorrente.
NR RO e UÈ ST, nei confronti dei quali era stato dichiarato dal Tribunale non doversi procedere per essere il reato di cui al capo F) della rubrica estinto per intervenuta prescrizione, tramite il proprio difensore di fiducia, con il ricorso per cassazione hanno dedotto:
1) la erronea applicazione della L. Fall., art. 217 non essendo ravvisabili operazioni manifestamente imprudenti;
2) la erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e L. Fall., art. 217 ed il vizio di motivazione sul punto non essendo state conferite ai ricorrenti deleghe di alcun genere;
3) la violazione dell'art. 110 c.p. e L. Fall., art. 217 ed il vizio di motivazione sul punto perché non sono stati indicati ne' il contributo fattuale di ciascun componente del consiglio di amministrazione ne' l'elemento psicologico.
AM UI, NI US, AN US, RD LE e AN AL, nei confronti dei quali era stato dichiarato non doversi procedere per essere i reati di cui ai capi C) ed F) estinti per intervenuta prescrizione, tramite il loro difensore di fiducia, con il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, oltre che della ordinanza della Corte di Appello, hanno dedotto:
1) in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica - violazione dell'art. 477 c.p. - il Tribunale ha omesso di individuare l'autore del falso e non ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico;
2) in ordine al reato di cui al capo F) della rubrica, la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice. NI AV, prosciolto dai reati sub G) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e da quelli di cui ai capi C) ed F) per essere estinti per intervenuta prescrizione, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Forlì e contro l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, deducendo:
1) con riferimento alla ordinanza, la illegittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p. modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 10 relativamente all'appello dell'imputato contro sentenze di proscioglimento per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.;
2) in ordine al reato di falso di cui al capo C) non può essere individuata la responsabilità del falso per induzione nella sola posizione di presidente del consiglio di amministrazione della COMER e ciò senza considerare che si tratta di una ipotesi di falso inutile;
3) in ordine al reato di bancarotta semplice di cui al capo F) perché dalla stessa sentenza non è rilevabile la sussistenza di operazioni manifestamente imprudenti;
4) in ordine al reato di falso in bilancio di cui al capo G) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi di cui si è detto non sono fondati.
Preliminarmente va detto che si tratta di giudizio con il rito abbreviato, cosicché per il regime delle impugnazioni risulta applicabile l'art. 443 c.p.p. e non l'art. 593 c.p.p., al quale ha fatto riferimento il Pubblico Ministero richiamando la sentenza n. 85 del 2008 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato la incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10 in relazione appunto all'art. 593 c.p.p.. Orbene l'art. 443 c.p.p., comma 1 stabilisce che l'imputato ed il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula.
Con la L. n. 46 del 2006 veniva soppresso l'inciso quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula.
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 luglio 2007 n. 320 ha ripristinato la situazione normativa precedente.
Da quanto detto deriva che l'ordinanza di inammissibilità della Corte di merito del 9 marzo 2004 non è corretta per il riferimento alla L. n. 46 del 2006 dal momento che il regime dell'appello dell'imputato avverso sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del rito abbreviato non era mutato granché con la cd. Legge Pecorella;
in effetti gli appelli, proprio perché tendevano nel caso di specie ad ottenere una diversa formula di proscioglimento, non erano consentiti nemmeno con il testo ante L. n. 46 dell'art. 443 c.p.p., comma 1 frutto di una modifica apportata al testo originario del citato art. con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 31, lett. a). Gli appelli proposti si sarebbero dovuti, pertanto, qualificare come ricorsi per cassazione, impugnazione ammissibile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del rito abbreviato. La ordinanza 9 marzo 2007 della Corte di merito deve, per le ragioni indicate, essere annullata senza rinvio.
Le originarie impugnazioni avverso la sentenza di primo grado debbono essere qualificate come ricorsi per cassazione e come tali esaminate e valutate da questo Collegio.
Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti da RD, BA, OL, ON e RB va detto che è
infondato il primo motivo di impugnazione. Il Tribunale in effetti ha prosciolto con formula piena gli imputati che non avevano commesso il fatto, mentre ha dichiarato che il fatto non era preveduto dalla legge come reato per gli altri imputati sul presupposto che non era stato contestato il superamento delle soglie previsto dall'art. 2621 c.c.. A ciò aggiungasi che secondo la Suprema Corte nel caso in cui il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, il giudice non è tenuto, ove la situazione probatoria favorevole non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza, al preventivo accertamento per verificare la eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato (Cass., Sez. 3^ penale, 10 luglio 2000 - 27 ottobre 2000, n. 11057, CED 217749). Nel caso di specie la suddetta evidenza della prova favorevole non era ravvisabile, come chiarito dal Tribunale di Forlì. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione perché, tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza impugnata a carico degli imputati, che avevano venduto merce a clienti in condizioni di insolvenza effettuando, quindi, operazioni manifestamente imprudenti, non era affatto evidente la prova della loro estraneità ai fatti contestati al capo F) della rubrica o della insussistenza degli stessi.
Di conseguenza al Tribunale non è restato altro che prendere atto del maturarsi della prescrizione.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
È, infine, infondato anche il terzo motivo di impugnazione concernente la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso sub C) anche con riferimento al RD perché il Tribunale ha ritenuto, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, che non vi fossero prove evidenti della innocenza del RD e degli altri componenti del consiglio di amministrazione della fallita società.
Non può la Corte di Cassazione procedere ad una rivalutazione delle prove fornite sul punto dalla difesa.
Infondati risultano anche i motivi di ricorso proposti da RO NR e ST UÈ.
In effetti i tre motivi di impugnazione debbono essere trattati unitariamente.
I ricorrenti contestano la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub f).
È necessario rinviare, al fine di evitare inutili ripetizioni, a quanto già osservato per analogo motivo di impugnazione - il secondo - proposto con il ricorso precedentemente esaminato. Il Tribunale, con motivazione non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che le operazioni indicate in tale capo fossero da ritenere manifestamente imprudenti e che fossero da ricondurre al consiglio di amministrazione della società. Ha ritenuto, infine, il Tribunale che non vi fosse agli atti la prova evidente della insussistenza del fatto o della estraneità allo stesso dei ricorrenti, circostanza questa che rende pienamente legittima e non censurabile la statuizione impugnata. Infondato è anche il ricorso di AM, NI, AN, RD e AN.
Con riferimento al reato sub c) ed alla declaratoria di estinzione per prescrizione, i ricorrenti si sono doluti che non fosse stato accertato l'autore del falso mediato e la sussistenza dell'elemento psicologico.
Orbene quando si sia in presenza di una causa estintiva del reato non è richiesta la prova in positivo della responsabilità dell'imputato, ma è necessaria la prova evidente della insussistenza del fatto o della estraneità dell'imputato allo stesso. Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del reato contestato ed alla assenza di prova evidente di estraneità allo stesso di alcuni o di tutti gli imputati.
La motivazione così impostata non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Quanto al delitto di bancarotta semplice di cui al capo F) della rubrica, pure dichiarato estinto per prescrizione, non si può che rinviare a quanto già osservato per analogo motivo di impugnazione proposto con i ricorsi precedentemente esaminati.
È infondato, infine, il ricorso proposto da NI AV concernente i capi C), F) e G) della rubrica.
Manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento ai punti non già presi in considerazione dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, con la citata sentenza 20 luglio 2007 n. 320, ha, invero, ripristinato l'originario testo dell'art. 443 c.p.p. depurandolo dalle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. Già in precedenza si è osservato che in effetti la legge citata non aveva modificato granché il regime di impugnazione delle sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato;
in questo quadro l'appello avverso sentenze di proscioglimento è possibile soltanto in limitate ipotesi.
Orbene le pur pregevoli argomentazioni del difensore non consento di mettere in discussione la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, peraltro ricordata dallo stesso ricorrente, secondo la quale la limitazione alla appellabilità delle sentenze emesse all'esito del rito abbreviato non è costituzionalmente illegittima perché il secondo grado di merito non è imposto dalla Costituzione e la limitazione appare bilanciata dalla rapidità e completezza nella definizione del processo oltre che ragionevole in relazione ai benefici premiali derivanti all'imputato dalla scelta di tale rito. Quanto ai rilievi concernenti il capo C) della rubrica vanno richiamate le considerazioni già svolte in ordine a tale analogo motivo di impugnazione proposto con i ricorsi precedenti. Non hanno poi pregio le osservazioni in merito alla pretesa inutilità del falso perché, come si desume dalla sentenza impugnata, i falsi erano diretti ad ottenere finanziamenti pubblici. Anche per quanto concerne i rilievi relativi al capo F) della rubrica - bancarotta semplice - non si può fare altro che rinviare alle considerazioni svolte in precedenza a proposito di analogo motivo proposto da altri imputati, considerazioni che legittimano il rigetto del motivo stesso.
Infine anche per quel che concerne il capo G) della rubrica - bancarotta societaria - non si può che rinviare alle considerazioni svolte in precedenza a proposito di identico motivo di gravame proposto da altro ricorrente.
Per tutte le ragioni indicate la ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 9 marzo 2007 deve essere annullata e le originarie impugnazioni avverso la sentenza di primo grado debbono essere qualificate come ricorsi;
tutti i ricorsi vanno rigettati. Ricorrono giusti motivi per omettere la condanna alle spese del procedimento dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza della Corte di Appello 9 marzo 2007 e, qualificate le originarie impugnazioni avverso la sentenza di primo grado come ricorsi, li rigetta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2009