Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 11057
CASS
Sentenza 10 luglio 2000

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La disposizione di cui all'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che prevede la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per le violazioni non costituenti più reato e per le quali non si debba emettere decreto di archiviazione o pronunciare sentenza di proscioglimento, si applica anche ai fatti che non erano previsti come reato già all'atto dell'esercizio dell'azione penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di trasmissione all'autorità amministrativa degli atti relativi a procedimento per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti - L.18/11/1981 n. 659 -, sorto per fatti commessi successivamente alla sua depenalizzazione).

Nel caso in cui il fatto per il quale era stata esercitata l'azione penale non sia più previsto dalla legge come reato, il giudice non è tenuto, ove la situazione probatoria favorevole non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza, al preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea, e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 11057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11057
    Data del deposito : 10 luglio 2000

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