Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 2
La disposizione di cui all'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che prevede la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per le violazioni non costituenti più reato e per le quali non si debba emettere decreto di archiviazione o pronunciare sentenza di proscioglimento, si applica anche ai fatti che non erano previsti come reato già all'atto dell'esercizio dell'azione penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di trasmissione all'autorità amministrativa degli atti relativi a procedimento per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti - L.18/11/1981 n. 659 -, sorto per fatti commessi successivamente alla sua depenalizzazione).
Nel caso in cui il fatto per il quale era stata esercitata l'azione penale non sia più previsto dalla legge come reato, il giudice non è tenuto, ove la situazione probatoria favorevole non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza, al preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea, e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 11057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11057 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 10/07/2000
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " DE IO ID " N. 2802
3. " SS DO " REGISTRO GENERALE
4. " AL DO " N. 10386/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RL GI IC avverso la sentenza in data 19.5.99 della C.A., di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ID DE IO udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Fraticelli che ha concluso per A.S.R. nella parte relativa alla trasmissione degli atti al Prefetto.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 18.1.96 il GIP del Tribunale di Varese mandò assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" AM GI, tratto a giudizio, insieme ad altri imputati, per rispondere di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti (artt. 110 c.p. - 7 L. 195 del 2.5.74 e 4 l. 659 del 18.11.81), commessa in Varese nel marzo 1992.
Il Giudicante era pervenuta alla detta conclusione sulla base del rilievo che, in rapporto al tipo di sola pena pecuniaria prevista dal cit. art. 4 l. 659/81, doveva ritenersi applicabile l'art. 32 co. 2 l. 689/81, entrata in vigore il 29.5.92 e cioè successivamente alla data del 9.2.81 di entrata in vigore della l. 659/81. Avverso tale decisione propose appello il P.M. presso quel Tribunale denunziando, con due distinti motivi, l'errata interpretazione della disciplina in materia di finanziamento illecito dei partiti, nonché la mancata statuizione da parte del GIP della trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 19.5.99 confermò la sentenza di primo grado e dispose la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per l'applicazione delle sanzioni amministrative, ritenendo che "alla conferma della sentenza consegue comunque che gli atti devono essere trasmessi" alla competente autorità amministrativa, "come effetto della riconosciuta avvenuta depenalizzazione delle ipotesi di reato loro originariamente ascritte".
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale ha denunciato con il primo motivo la violazione dell'art. 129 co. 2 c.p.p. "per (non) aver la sentenza impugnata motivato con riferimento alla non previsione come reato del fatto contestato, anziché prosciogliere nel merito l'imputato". La censura è infondata. Deve, innanzi tutto, essere premesso che non è univoco, soprattutto in riferimento alla causa di proscioglimento connessa all'abolitio criminis, l'assunto (tratto, in termini, dalla sentenza di questa Corte, 5.5.92, Battaglia e altri), secondo cui "l'ordine di priorità delle diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. indica, in caso di concorso di dette cause, quale debba essere applicata con priorità sulle altre, in quanto, nel predisporre tale ordine, il legislatore ha inteso effettuare una valutazione dell'interesse dell'imputato e, graduando tale interesse, stabilire quale formula di proscioglimento risulti più favorevole". Esiste, infatti, un indirizzo contrapposto, in base al quale, sempre secondo il disposto dell'art. 129 cit., si impone una pronuncia nel merito in caso di evidenza circa l'insussistenza del fatto o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, esclusivamente in presenza di una causa estintiva e non anche di una diversa pronuncia nel merito;
conseguentemente, quando risulti che il fatto per cui è stata esercitata l'azione penale non è più previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza di assoluzione o proscioglimento per tale causa, non è tenuto a un preventivo accertamento per verificare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato" (Cass. sez. VI, 5. 5.92 n. 5309, Valpiani e altri). A tale indirizzo ritiene il Collegio di aderire, perché l'accertamento relativo alla rilevanza penale del fatto è, e deve essere, preliminare a qualsiasi altro;
sarebbe priva di senso, oltre che non giustificata dall'ordinamento processuale, qualsiasi indagine del giudice penale in ordine a un fatto cui la legge non attribuisca (o non attribuisca più) un significato penalmente rilevante. Di ciò, del resto. tiene conto anche il diverso indirizzo. che, in realtà, afferma che, anche in presenza di una abolitio criminis, il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare se sussistano le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole e, quindi, se vi sia la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, come pure se manchi del tutto la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso (Cass. sez. III, 6.10.93 n. 9096, La Piccirella e altri); ciò significa che, ferma restando l'impossibilità di qualsiasi indagine ulteriore, deve trattarsi di una situazione già esistente e cristallizzata allo stato degli atti, che consenta, sia nell'aspetto positivo che in quello negativo, il proscioglimento con una formula che travalichi quella della presa d'atto dell'irrilevanza penale del fatto;
deve, inoltre, trattarsi di una situazione probatoria che si connoti (sia in positivo che nell'ipotesi della mancanza di prove) con i caratteri dell'evidenza. perché all'ipotesi della mancanza totale di prova non può essere equiparata,, in base al disposto dell'art. 530 co. 2 c.p.p., la insufficienza o contraddittorietà della prova stessa,
ché, altrimenti, posto che la disciplina dettata dall'art. 129 c.p.p. presuppone il concorso di varie cause di proscioglimento,
verrebbe di fatto a vanificarsi il criterio dell'evidenza cui il legislatore, in detta norma, ha condizionato la preferenza dell'assoluzione in fatto su ogni altra formula concorrente (v., in tali sensi, la sent. La Piccirella da ult. cit.). Nè. contrariamente a quanto, sostenuto con il motivo in esame, rileva che "il GIP, prima, e la Corte d'Appello, poi, hanno completamente omesso di motivare sul punto della possibile sussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole per l'imputato" Infatti, in considerazione della natura necessariamente preliminare della presa d'atto dell'irrilevanza penale del fatto contestato e alla conseguente impossibilità per il giudice di ulteriori accertamenti di merito, sarebbe in ogni caso, onere delle parti sollecitare (il che nella specie non è stato fatto) i poteri di verifica del giudice in ordine alla già acquisita situazione di evidenza probatoria (sia, in positivo, dell'innocenza dell'imputato, sial in negativo, della totale mancanza di prove a suo carico); nel difetto di tale onere di allegazione, correttamente il giudice pronuncia declaratoria di irrilevanza penale del fatto, anche omettendo l'indagine circa la possibilità di una pronuncia di merito.
Con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell'art.41 l. 689/81 "per avere la sentenza impugnata, nel trasmettere gli atti al Prefetto, fatto erronea applicazione di legge penale e comunque per aver agito in assoluta carenza di potere". Il ricorrente rileva, in particolare, che "l'art. 41 l. 689/81... costituiva una norma transitoria di raccordo attraverso la quale si era istituito un collegamento tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa per effetto del venir meno della giurisdizione della prima conseguente alla intervenuta abolitio criminis, onde consentire alla seconda l'adozione dei provvedimenti richiesti per l'applicazione delle sanzioni. Il caso che ricorre nella specie, però, è diverso perché il procedimento penale che ne occupa è iniziato nel 1990 e l'episodio contestato è del 9 marzo 1992, data sotto la quale la fattispecie ipotizzata era già depenalizzata e, dunque, l'autorità giudiziaria penale era già carente di giurisdizione;
non si tratta, dunque, di un fatto non più previsto dalla legge come reato, ma di un fatto, che all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non era previsto come reato e rispetto al quale l'A.G. non aveva potestà punitiva". La censura è infondata, avendo la Corte territoriale emesso la declaratoria di irrilevanza penale del fatto in base alla disposizione dell'art. 32 co. 2 l. 689/81 e disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in applicazione dell'art. 41 della stessa legge (che stabiliva che "l'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione all'autorità competente"). Ciò significa che, in base a due diverse disposizioni della stessa legge (i citati artt. 32 e 41 l. 689/81), il fatto era stato depenalizzato e, in relazione al fatto stesso, veniva stabilito l'obbligo per il giudice della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Il carattere di norma transitoria dell'art. 41 non comporta la distinzione (posta dal ricorrente a base della sua tesi) fra fatto non più previsto dalla legge come reato e fatto che, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non era previsto come reato e, di conseguenza, in relazione alla seconda ipotesi, il venir meno dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di trasmissione degli atti;
ché, anzi, il fatto che si tratti di una norma processuale (secondo la definizione di norme processuali transitorie data dal legislatore stesso all'art. 41) importa, in base al principio del tempus regit actum, l'attualità e la permanenza del detto obbligo. Le sole eccezioni all'obbligo della trasmissione previste dal legislatore sono quelle della pronuncia di un decreto di archiviazione o di una sentenza di proscioglimento (chiaramente nel merito); ma, nel caso in esame, non ricorre la prima ipotesi, ne', come si è visto, poteva ricorrere la seconda (nel difetto della prova evidente dell'innocenza dell'imputato o della totale mancanza di prove a suo carico).
D'altra parte, l'ordine di trasmissione non contrasta nemmeno con il fatto che l'autorità giudiziaria penale fosse, secondo l'espressione adoperata dal ricorrente, già carente di giurisdizione al momento del fatto, perché, proprio in conseguenza dell'accertata irrilevanza penale del fatto, il giudice penale ha emesso la relativa sentenza assolutoria e il conseguenziale, ex art. 41, ordine di trasmissione;
cioè, risulta evidente come non possa ritenersi costituire esercizio della giurisdizione il mero ordine di trasmissione all'autorità competente, connesso al proscioglimento conseguente alla depenalizzazione del fatto (sia pure intervenuta, essa depenalizzazione, prima della commissione del fatto stesso). Va, in definitiva, disatteso l'assunto conclusivo del ricorrente, secondo cui l'ordine di trasmissione sarebbe, nel caso in esame, stato emesso in assoluta carenza di giurisdizione, trattandosi di potere che il giudice non poteva emettere, perché la possibilità di disporre la trasmissione degli atti ad altra autorità non è previsto dalla legge e, dunque, sotto tale profilo, il provvedimento in questione si deve ritenere inesistente e pertanto abnorme".
Infine, non potevano i giudici delle fasi precedenti valutare l'eventuale estinzione per prescrizione dell'illecito amministrativo, esorbitando la valutazione stessa dai poteri del giudice penale, al quale, pacificamente - v. Cass. sez. III, 6.10.93 n. 9096, Steinhauslin - in presenza di una abolitio criminis, è inibita la pronuncia di prescrizione del reato avvenuta prima della depenalizzazione;
deve ritenersi, a fortiori, che al giudice stesso è inibito l'analogo potere di valutazione, dell'estinzione di un illecito di altra natura).
L'eccezione stessa, contenuta nella parte finale del ricorso, potrà essere opposta nella competente sede amministrativa (nella quale potranno essere fatte valere anche le altre, relative alla attribuibilità del fatto all'attuale ricorrente, in ordine a cui non potrà valere come giudicato la presente vicenda processuale, esauritasi nella mera e preliminare presa d'atto dell'irrilevanza penale del fatto).
Dovendo, sulla base dei rilievi che precedono ritenersi infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2000