Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In materia di imputabilità, la capacità di intendere e volere può ritenersi esclusa o gravemente diminuita solo in presenza di una infermità mentale che sia conseguenza di un'alterazione patologica insediatasi nel soggetto, anche non stabilmente; pertanto, non rientrano nella categoria di infermità mentale le manifestazioni di tipo nevrotico, le alterazioni comportamentali e i fenomeni propri delle personalità cosiddette psicopatiche, che si manifestino in modo sporadico o episodico, come le cosiddette "reazioni a corto circuito", connesse a turbamenti psichici di tipo transitorio e a semplici spinte emotive o passionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 23737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23737 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 01/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 534
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 29897/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OC;
avverso la sentenza dell'8/5/2003 della Corte d'appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con sentenza dell'8/5/2003 la Corte d'appello di Potenza ha confermato decisione del Tribunale di Matera che aveva dichiarato OC RT colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 336 C.P., condannandolo, concorso di attenuanti generiche, a pena di legge.
Sul punto della imputabilità - il solo ancora in discussione - la Corte territoriale ha ritenuto di condividere pienamente il giudizio del Tribunale circa la capacità d'intendere e di volere, per come ritenuto, sia pure in contrasto col consulente di parte, dal perito nominato ed ampiamente esaminato anche in dibattimento: questi ha parlato di una reazione abnorme di tipo crepuscolare e di una turba episodica del comportamento, sfociante in una sorta di reazione a corto circuito tipica dei soggetti impulsivi;
d'altra parte - osserva ancora il giudice del merito - lo stesso consulente di parte ha parlato dì "confusione reattiva" che può sfuggire per il suo carattere abnorme alla stessa coscienza del soggetto, ma non ha mai fatto riferimento a una patologia mentale di natura organica. Col proposto ricorso il difensore lamenta difetto di motivazione - travisamento dei fatti - illogicità: il perito Dr.ssa Zingarelli avrebbe limitato la sua indagine a un solo colloquio preliminare e soprattutto utilizzato un protocollo diagnostico non più in uso da tempo (tanto che il consulente di parte Dott. Guarino, applicando il protocollo attualmente corrente ha raggiunto la conclusione di totale incapacità d'intendere e di volere); la sentenza di appello non avrebbe poi dato risposta ai motivi coi quali si rilevava come il giudice di prime cure non avesse affatto spiegato le ragioni della propria adesione al parere della Dr.ssa Zingarelli (che tra l'altro aveva finito con l'ammettere che i disturbi accusati da RT sono classificati, secondo il protocollo da lei disatteso, nella più ampia categoria delle "altre psicosi non organiche") e non avesse valutato le testimonianza dell'avv. Marsilio e della Dr.ssa Santoro medico curante del RT;
la sentenza infine non avrebbe considerato che gli sviluppi della scienza psichiatrica mondiale accertano oggi l'esistenza di affezioni che, sebbene prive di base organica, sono delle vere e proprie psicosi, come tale incidenti sulle condizioni mentali.
DIRITTO
Il ricorso, per quanto abilmente prospettato, fa largo uso di rilievi in fatto e di censure già svolte coi motivi di appello e che hanno trovato risposta da parte della Corte territoriale. L'unico argomento meritevole di qualche considerazione è quello riguardante il mancato riferimento da parte del perito al protocollo di diagnosi e classificazione attualmente adottato dall'O.M.S.. Anche su questo, peraltro, è necessario intendersi.
Nel nostro sistema penale si può la capacità di intendere e di volere ritenere esclusa ovvero grandemente scemata solo in presenza di infermità mentale che sia conseguenza di un'alterazione patologica insediatasi anche non stabilmente nel soggetto: non rientrano nella categoria le manifestazioni di tipo nevrotico, le alterazioni comportamentali non sostenute sul piano organico, gli stessi fenomeni propri delle personalità c.d. psicopatiche, specie se si manifestano in modo sporadico o episodico: per questo le c.d. "reazioni a corto circuito", connesse a turbamenti psichici di tipo transitorio e a semplici spinte emotive o passionali, non sono valutabili ai fini di cui agli artt. 88 - 89 C.P.(rv. 191879 e 185323). Vero è che nel termine di malattia in senso medico-legale la scienza psichiatrica comprende processi morbosi che possono essere noti (cd. psicosi organiche) ovvero non individuati (psicosi endogene) ma ugualmente assimilabili ai primi: questo, però, a condizione che si manifestino (le endogene) con fenomeni differenziantisi per qualità, non soltanto per quantità, da quelli propri del soggetto considerato normale.
Nel caso, per quanto risulta senza smentite dalle sentenza di merito, il perito Dott. Zingarelli ha potuto con facilità accertare che si tratta di soggetto con turbe episodiche di comportamento le quali, in una condizione di grave tensione emotiva, possono determinare "risposte motorie e verbali esagerate sul piano quantitativo, ma qualitativamente contraddistinte da una congrua capacità di giudizio..": si tratta esattamente di una di quelle reazioni "a corto circuito" alle quali si accennava, nel caso comprensibilmente scatenata, in un contesto personale e familiare già in difficile equilibrio, da un fatto in sè sconvolgente, qual' è il subire una perquisizione domiciliare.
E questo da anche conto del perché, accertato che non vi è substrato organico, il perito - e il giudice - pur dando conto della abnormità "quantitativa" del comportamento del RT e nel riconoscere che le stesse psicosi non organiche possano, per scienza medica, classificarsi malattia mentale, hanno nella specie escluso ogni ipotesi del genere proprio per la mancanza di quel differenziale "qualitativo" al quale si accennava, situazione di fatto che il ricorrente non discute. Donde la inutilità tecnica di ogni riferimento al "protocollo" sul quale ha insistito il ricorrente. Il ricorso va in definitiva respinto, con l'onere delle spese come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004