Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 23737
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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In materia di imputabilità, la capacità di intendere e volere può ritenersi esclusa o gravemente diminuita solo in presenza di una infermità mentale che sia conseguenza di un'alterazione patologica insediatasi nel soggetto, anche non stabilmente; pertanto, non rientrano nella categoria di infermità mentale le manifestazioni di tipo nevrotico, le alterazioni comportamentali e i fenomeni propri delle personalità cosiddette psicopatiche, che si manifestino in modo sporadico o episodico, come le cosiddette "reazioni a corto circuito", connesse a turbamenti psichici di tipo transitorio e a semplici spinte emotive o passionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 23737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23737
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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