CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORG.ZZATA nel procedimento a carico di: LA IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8351 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti: ANBSC) avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 18 settembre 2018, ha, in sede esecutiva, riconosciuto alla BPI ScpA - Gruppo Bancario BNL, il diritto di prelazione sul ricavato della vendita degli immobili già intestati alla società immobiliare DI ed oggetto di confisca. Ha, in proposito, ritenuto la tardività dell'opposizione, proposta il 17 marzo 2021, ovvero in epoca largamente successiva alla scadenza del previsto termine di quindici giorni, il cui decorso ha avuto avvio il 5 ottobre 2020, giorno in cui l'ordinanza del 18 settembre 2018 è stata ritualmente portata a conoscenza dell'ANBSC e del Coadiutore. 2. L'ANBSC propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi — dei quali si darà conto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale con riferimento all'omessa notificazione, nei suoi confronti e per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, del ricorso del creditore e della decisione impugnata. Con i residui motivi, reitera le doglianze già articolate con l'atto di opposizione, attinenti, rispettivamente, alla sua indebita pretermissione nell'ambito del procedimento introdotto dall'istituto bancario, alla lesione del principio del contraddittorio, all'inosservanza della disciplina che regola i rapporti tra confisca ed ipoteca, alla competenza del Tribunale all'ammissione del credito, alla legittimazione attiva della società istante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha, sul punto, recepito gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità e consacrati, tra le altre, da Sez. 1, 9758 del 2 13/12/2016, dep. 2017, Sebastiani, Rv. 269278; Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, Edil Merici, Rv. 266045; Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259331), prevede, al comma 1-quater, che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano, tra l'altro, ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano e che, in tali casi, l'ANBSC coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tra le norme applicabili alle ipotesi di confisca c.d. allargata rientrano quelle dettate dagli artt. 52 e SS. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione. 3. Il provvedimento impugnato è stato emesso nell'ambito di procedimento esecutivo relativo a confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 13 marzo 2012, resa nei confronti di ID PO NZ AC, confermata, sul punto, dalla locale Corte di appello I'll marzo 2013 e divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2015, nonché con quella del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2013, resa nei confronti di GI AC, confermata, sul punto, dalla locale Corte di appello il 10 aprile 2014 e divenuta irrevocabile il 21 aprile 2016. Trattandosi di istanza presentata dopo la formazione del giudicato in ordine al provvedimento ablatorio e volta al riconoscimento del credito vantato dal terzo ed afferente a bene oggetto di confisca, viene in rilievo il ruolo dell'ANBSC — soggetto che, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, ha personalità giuridica di diritto pubblico nell'esercizio dei compiti assegnatile di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e di amministrazione e destinazione dei beni confiscati — espressamente indicata quale destinataria delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'art. 1, comma 200, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 59, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'ammissione al pagamento del credito del terzo ed all'approvazione, con decreto, dello stato passivo. 3 3.1. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando il menzionato contesto normativo, ha rimarcato che il rapporto esecutivo «coinvolge - trattandosi di beni confiscati - i soggetti cui la legge attribuisce compiti gestionali e amministrativi in forza dell'intervenuta confisca», onde «la nozione di 'interessato' [...] identificata nel titolare di posizioni giuridiche, siano esse di diritto pubblico o di diritto privato, non può che riconoscersi in capo all'ANBSC, soggetto che dovrebbe - in ipotesi - occuparsi di estinguere, in tutto o in parte, il credito vantato dall'istante» (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario s.p.a., Rv. 257912, in motivazione;
sull'attribuzione della qualità di «interessato» anche a chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere titolare del bene, cfr. Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Ubi Banca S.p.a., Rv. 275446). Muovendo da tale premessa, ha, coerentemente, affermato che, in tema di confisca ex art. 12-sexies, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, il decreto di fissazione dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione proposto per il riconoscimento della efficacia della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato deve essere notificato all'Agenzia, parte nel processo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713, in motivazione); ciò, diversamente da quanto accade nella diversa ipotesi in cui la domanda di ammissione del credito preceda la formazione del giudicato sulla confisca e la produzione dell'effetto traslativo in favore dello Stato, nel qual caso la partecipazione dell'ANBSC ha carattere facoltativo, anziché obbligatorio, e la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non costituisce causa di nullità della decisione (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, ANBSC, Rv. 271000). Ancor più chiaramente, è stato, di recente, ribadito che «la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55» (Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 282275). Tanto, sull'espressa considerazione che la confisca, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi e che il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'ANBSC, cui 4 spetta in via esclusiva, in forza del successivo art. 47, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede (in termini, cfr. anche Sez. 5, n. 13099 del 09/03/2021, ANBSC, non massimata). Una volta riconosciuta all'ANBSC la veste di soggetto interessato all'incidente di esecuzione incoato da Intesa Sanpaolo S.p.a., è logico ritenere che la decisione emessa all'esito di un giudizio svoltosi senza la necessaria integrazione del contradittorio nei confronti dell'ANBSC sia affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, secondo quanto già statuito con riferimento a casi distinti, ma connotati da identità di ratio (cfr. Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno, non massimata;
Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667). In questo senso si è, del resto, orientata, di recente, la giurisprudenza di legittimità nel precisare che «In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione» (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, ANBSC, Rv. 282654 - 01). 4. Le conclusioni raggiunte in merito alla necessità, nei procedimenti di esecuzione promossi dai terzi che intendano far valere i loro diritti sui beni sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. e regolati dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di estendere il contraddittorio all'ANBSC inducono a stimare l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Milano (il quale, va incidentalmente notato, ha, per quanto consta, ritenuto di procedere inaudita altera parte e di applicare la procedura bifasica prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) al momento di attestare la tardività dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto asseritamente presentata oltre il termine di quindici giorni ivi previsto. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che «per le controversie derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio» (Sez. 1, 5 n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713; sul punto, cfr. anche Sez. 1, n. 21295 del 07/02/2017, dep. 2018, Bancapulia S.p.a., non massimata). Ne discende che «in assenza di notifica del provvedimento giudiziale, il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui l'Avvocatura ne abbia acquisito conoscenza certa ed effettiva, restando, invece, irrilevante l'eventuale pregressa conoscenza dello stesso da parte dell'Agenzia» (Sez. 1, n. 43482 del 19/05/2021, C.F. Liberty Servicing S.p.a., Rv. 282480), e che va, dunque, identificato nell'Avvocatura dello Stato il destinatario naturale di un provvedimento avverso il quale possa essere proposta impugnazione. Nel caso di specie, depositato, il 19 settembre 2018, il provvedimento con cui è stato riconosciuto il diritto di prelazione della BPI ScpA - Gruppo Bancario BNL, l'opposizione è stata presentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano il 17 marzo 2021 senza che, nel lasso temporale intermedio, l'ordinanza del Tribunale fosse stata ritualmente portata a conoscenza del soggetto indicato dalla legge, onde, restando, come detto, priva di rilevanza la comunicazione effettuata il 5 ottobre 2020 nei confronti dell'ANBSC e del coadiutore, deve essere, conclusivamente ritenuta la tempestività della proposta opposizione e, di conseguenza, l'illegittimità del provvedimento impugnato che, sul fallace presupposto della tardività dell'impugnazione, ha omesso di vagliare le ragioni dedotte dall'ANBSC a sostegno dell'opposizione. 5. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso il 29/11/2021.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8351 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti: ANBSC) avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 18 settembre 2018, ha, in sede esecutiva, riconosciuto alla BPI ScpA - Gruppo Bancario BNL, il diritto di prelazione sul ricavato della vendita degli immobili già intestati alla società immobiliare DI ed oggetto di confisca. Ha, in proposito, ritenuto la tardività dell'opposizione, proposta il 17 marzo 2021, ovvero in epoca largamente successiva alla scadenza del previsto termine di quindici giorni, il cui decorso ha avuto avvio il 5 ottobre 2020, giorno in cui l'ordinanza del 18 settembre 2018 è stata ritualmente portata a conoscenza dell'ANBSC e del Coadiutore. 2. L'ANBSC propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi — dei quali si darà conto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale con riferimento all'omessa notificazione, nei suoi confronti e per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, del ricorso del creditore e della decisione impugnata. Con i residui motivi, reitera le doglianze già articolate con l'atto di opposizione, attinenti, rispettivamente, alla sua indebita pretermissione nell'ambito del procedimento introdotto dall'istituto bancario, alla lesione del principio del contraddittorio, all'inosservanza della disciplina che regola i rapporti tra confisca ed ipoteca, alla competenza del Tribunale all'ammissione del credito, alla legittimazione attiva della società istante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha, sul punto, recepito gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità e consacrati, tra le altre, da Sez. 1, 9758 del 2 13/12/2016, dep. 2017, Sebastiani, Rv. 269278; Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, Edil Merici, Rv. 266045; Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259331), prevede, al comma 1-quater, che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano, tra l'altro, ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano e che, in tali casi, l'ANBSC coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tra le norme applicabili alle ipotesi di confisca c.d. allargata rientrano quelle dettate dagli artt. 52 e SS. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione. 3. Il provvedimento impugnato è stato emesso nell'ambito di procedimento esecutivo relativo a confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 13 marzo 2012, resa nei confronti di ID PO NZ AC, confermata, sul punto, dalla locale Corte di appello I'll marzo 2013 e divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2015, nonché con quella del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2013, resa nei confronti di GI AC, confermata, sul punto, dalla locale Corte di appello il 10 aprile 2014 e divenuta irrevocabile il 21 aprile 2016. Trattandosi di istanza presentata dopo la formazione del giudicato in ordine al provvedimento ablatorio e volta al riconoscimento del credito vantato dal terzo ed afferente a bene oggetto di confisca, viene in rilievo il ruolo dell'ANBSC — soggetto che, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, ha personalità giuridica di diritto pubblico nell'esercizio dei compiti assegnatile di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e di amministrazione e destinazione dei beni confiscati — espressamente indicata quale destinataria delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'art. 1, comma 200, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 59, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'ammissione al pagamento del credito del terzo ed all'approvazione, con decreto, dello stato passivo. 3 3.1. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando il menzionato contesto normativo, ha rimarcato che il rapporto esecutivo «coinvolge - trattandosi di beni confiscati - i soggetti cui la legge attribuisce compiti gestionali e amministrativi in forza dell'intervenuta confisca», onde «la nozione di 'interessato' [...] identificata nel titolare di posizioni giuridiche, siano esse di diritto pubblico o di diritto privato, non può che riconoscersi in capo all'ANBSC, soggetto che dovrebbe - in ipotesi - occuparsi di estinguere, in tutto o in parte, il credito vantato dall'istante» (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario s.p.a., Rv. 257912, in motivazione;
sull'attribuzione della qualità di «interessato» anche a chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere titolare del bene, cfr. Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Ubi Banca S.p.a., Rv. 275446). Muovendo da tale premessa, ha, coerentemente, affermato che, in tema di confisca ex art. 12-sexies, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, il decreto di fissazione dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione proposto per il riconoscimento della efficacia della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato deve essere notificato all'Agenzia, parte nel processo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713, in motivazione); ciò, diversamente da quanto accade nella diversa ipotesi in cui la domanda di ammissione del credito preceda la formazione del giudicato sulla confisca e la produzione dell'effetto traslativo in favore dello Stato, nel qual caso la partecipazione dell'ANBSC ha carattere facoltativo, anziché obbligatorio, e la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non costituisce causa di nullità della decisione (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, ANBSC, Rv. 271000). Ancor più chiaramente, è stato, di recente, ribadito che «la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55» (Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 282275). Tanto, sull'espressa considerazione che la confisca, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi e che il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'ANBSC, cui 4 spetta in via esclusiva, in forza del successivo art. 47, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede (in termini, cfr. anche Sez. 5, n. 13099 del 09/03/2021, ANBSC, non massimata). Una volta riconosciuta all'ANBSC la veste di soggetto interessato all'incidente di esecuzione incoato da Intesa Sanpaolo S.p.a., è logico ritenere che la decisione emessa all'esito di un giudizio svoltosi senza la necessaria integrazione del contradittorio nei confronti dell'ANBSC sia affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, secondo quanto già statuito con riferimento a casi distinti, ma connotati da identità di ratio (cfr. Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno, non massimata;
Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667). In questo senso si è, del resto, orientata, di recente, la giurisprudenza di legittimità nel precisare che «In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione» (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, ANBSC, Rv. 282654 - 01). 4. Le conclusioni raggiunte in merito alla necessità, nei procedimenti di esecuzione promossi dai terzi che intendano far valere i loro diritti sui beni sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. e regolati dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di estendere il contraddittorio all'ANBSC inducono a stimare l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Milano (il quale, va incidentalmente notato, ha, per quanto consta, ritenuto di procedere inaudita altera parte e di applicare la procedura bifasica prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) al momento di attestare la tardività dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto asseritamente presentata oltre il termine di quindici giorni ivi previsto. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che «per le controversie derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio» (Sez. 1, 5 n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713; sul punto, cfr. anche Sez. 1, n. 21295 del 07/02/2017, dep. 2018, Bancapulia S.p.a., non massimata). Ne discende che «in assenza di notifica del provvedimento giudiziale, il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui l'Avvocatura ne abbia acquisito conoscenza certa ed effettiva, restando, invece, irrilevante l'eventuale pregressa conoscenza dello stesso da parte dell'Agenzia» (Sez. 1, n. 43482 del 19/05/2021, C.F. Liberty Servicing S.p.a., Rv. 282480), e che va, dunque, identificato nell'Avvocatura dello Stato il destinatario naturale di un provvedimento avverso il quale possa essere proposta impugnazione. Nel caso di specie, depositato, il 19 settembre 2018, il provvedimento con cui è stato riconosciuto il diritto di prelazione della BPI ScpA - Gruppo Bancario BNL, l'opposizione è stata presentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano il 17 marzo 2021 senza che, nel lasso temporale intermedio, l'ordinanza del Tribunale fosse stata ritualmente portata a conoscenza del soggetto indicato dalla legge, onde, restando, come detto, priva di rilevanza la comunicazione effettuata il 5 ottobre 2020 nei confronti dell'ANBSC e del coadiutore, deve essere, conclusivamente ritenuta la tempestività della proposta opposizione e, di conseguenza, l'illegittimità del provvedimento impugnato che, sul fallace presupposto della tardività dell'impugnazione, ha omesso di vagliare le ragioni dedotte dall'ANBSC a sostegno dell'opposizione. 5. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso il 29/11/2021.