Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2004, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'RR IC, elettivamente domiciliato,in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI DI GIOIA, GABRIELA FEDERICO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Gabriela FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN D'IC, cessato dal servizio alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane il 2 dicembre 1994, ha chiesto al Tribunale di Brindisi;
a) l'accertamento del suo diritto a che siano computati, ai fini della liquidazione del T.F.R. e del trattamento pensionistico, tutti gli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, ancorché frazionati nel periodo dal 1 gennaio al 1
ottobre 1995 e quindi aventi decorrenza da date successive a quella del collocamento a riposo;
b) la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione delle suindicate prestazioni, liquidate sulla maggior base di computo implicata dall'accertamento del diritto di cui sopra, con ordine al convenuto stesso di indicare all'IPOST, la base di computo così determinata.
La domanda è stata accolta e la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata in cancelleria il 20 gennaio 2001, per la cui cassazione ricorre la s.p.a Poste Italiane, sulla base di un unico motivo, affidato al rilievo che pensione e trattamento di fine rapporto non potevano che essere liquidati sulla base della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo, di cui faceva parte soltanto la quota di aumenti dovuta al dipendente prima di tale momento.
Resiste con controricorso il pensionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per le pregiudiziali decisioni di loro competenza, in relazione al possibile difetto della giurisdizione ordinaria sulle questioni in tema di utile computo, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, degli emolumenti contrattuali indicati in parte narrativa e di condanna delle parti resistenti al pagamento delle conseguenti integrazioni. In effetti, le stesse Sezioni unite, con sentenza 9 agosto 2001, n. 10973, hanno stabilito che "la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane SpA che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, il riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva dell'intero aumento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la legge n. 71 del 1994 - che trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico".
A quest'orientamento deve essere data continuità.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte.
Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva dell'intero aumento retributivo previsto dall'art. 65 del C.C.N.L. 26 novembre 1994: la situazione giuridica soggettiva fatta valere riguarda dunque esclusivamente la prestazione pensionistica e non può essere riferita, ai fini della individuazione della causa petendi, al rapporto di lavoro dell'attuale ricorrente, posto che le differenze retributive in questione sono destinate ad incidere esclusivamente sulla misura del trattamento di pensione e non sul trattamento economico relativo a detto rapporto e dovuto dal datore di lavoro (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993 n. 3061, 29 dicembre 1997 n. 13058,29 gennaio 2000 n. 20). La controversia rientra, pertanto, nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, atteso che il decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e quindi in società per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art. 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste Italiane delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del TE (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane".
In relazione a questa previsione - applicabile nel caso di specie, in considerazione della data di cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale ricorrente - di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".
D'altra parte, la circostanza che nel caso di specie sia stato convenuto in giudizio il datore di lavoro e non l'IPOST involge una questione di merito attinente alla titolarità del rapporto pensionistico, ma, proprio per tale ragione, non rileva ai fini della determinazione della giurisdizione, da effettuarsi in relazione al tipo di rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla determinazione della giusta parte.
In considerazione della ritenuta sussistenza del detto momento di collegamento fra capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna della controparte al pagamento delle dovute integrazioni, e giurisdizione della Corte dei Conti, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla correlativa statuizione, concretatasi in una pronuncia di merito resa nell'erroneo presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Per effetto di questa pronuncia caducatoria, i motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai riferibili alle sole statuizioni rese dal giudice d'appello sui capi di domanda aventi ad oggetto rivendicazioni diverse dalle integrazioni del trattamento pensionistico, ossia emolumenti il cui titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stesso e perciò alla giurisdizione ordinaria.
Nè, in ordine all'indennità di buonuscita, questa conclusione può essere revocata in dubbio per la circostanza che l'emolumento è erogato da parte dell'Istituto postelegrafonici, cioè da un ente diverso dal datore di lavoro, e che l'erogazione avviene in applicazione della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
Al riguardo va ribadito, invero, l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10) che l'attribuzione, anche delle controversie sul tale emolumento, alla giurisdizione ordinaria è da riconoscere, a norma dell'art. 10, primo comma, del D.L. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti la erogazione dello stesso.
Per il suddetto esame ulteriore, il ricorso va, pertanto, rimesso, ai sensi dell'art, 142, disp. att. cod. proc. civ., alla competente sezione semplice della Corte e cioè alla Sezione lavoro, che regolerà anche il carico delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai capi di domanda concernenti la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni rese sui medesimi capi di domanda.
Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004