Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 2
In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa. (Fattispecie relativa ad un credito - assistito da garanzia ipotecaria su un bene poi confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 306 del 1992 - che un istituto bancario aveva acquisito "in blocco" in uno a numerosi altri ai sensi degli artt. 58 segg. D.Lgs. n. 385 del 1993 per il quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso l'estraneità della banca, precisando che, nella valutazione della diligenza di quest'ultima, doveva tenersi conto delle particolari modalità di acquisizione del credito).
L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (subentrata all'Agenzia del demanio nella gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a confisca ai sensi del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50) è legittimata a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia riconosciuto, "inaudita altera parte", la condizione di terzo di buona fede ad un creditore garantito da ipoteca su un bene confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45260 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3040
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 9596/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 233/2010 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 18/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa - a seguito di procedura partecipata - in data 18.8.2012, il GIP di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'opposizione proposta dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (da ora in poi ANBSC) avverso il provvedimento emesso in data 29.9.2010 (ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4) con cui era stata accolta l'istanza proposta,
all'epoca, da Italfondiario s.p.a. (quale procuratore speciale di TE AN s.r.l.) tesa ad ottenere il riconoscimento della condizione di creditore buona fede rispetto alla intervenuta confisca di un bene immobile gravato da ipoteca.
La vicenda, di una certa complessità nei suoi passaggi procedimentali, può essere sintetizzata nel modo che segue:
- in data 1 giugno 1996 veniva iscritta ipoteca sull'immobile sito in Puegnago del Garda, località Fronzaga, via Borgo Alto n. 9 ben identificato in atti, e successivamente intestato (in data 11.2.1998) a LV OS RA da Gloria, moglie di NI AS, a garanzia di mutuo concesso alla società costruttrice Italbeni s.r.l. dalla RI s.p.a.. La OS, in particolare, si accollava una quota del mutuo originariamente concesso, in virtù dell'acquisto dell'immobile, per un valore di L. 110 milioni. L'acquisto, peraltro, viene stipulato dalla OS con altra società (Amazzonia s.r.l.) nel frattempo subentrata ad Italbeni nella titolarità del complesso immobiliare (con atto del 30.12.1997);
- in data 21 agosto 2000 l'immobile in questione veniva sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di procedimento penale (ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies) instaurato a carico di NI AS, sequestro trasformatosi in confisca divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2003 a seguito di passaggio in giudicato della decisione emessa il 28.11.2001;
- in data 5.12.2005 si verificava cessione dei crediti in blocco tra la società Intesa Gestione Crediti (già subentrata a RI) e la società TE AN s.r.l. per effetto del quale la TE AN diventata, tra l'altro, cessionaria del credito in questione, sorto in capo a RI s.p.a..
Ora, a fronte della condizione specifica del bene intestato alla OS (con credito non riscosso, tanto che era stata intentata procedura esecutiva nel 2004, sospesa nel 2008 per presa d'atto della intervenuta confisca), la società cessionaria del credito TE AN, agendo tramite il procuratore speciale Italfondiario s.p.a. proponeva il primo incidente di esecuzione, teso ad ottenere la inefficacia del provvedimento di confisca in qualità di terzo creditore di buona fede, con riconoscimento del diritto di credito da far valere nei confronti dell'Agenzia del Demanio.
In data 29.9.2010 veniva pertanto emesso - ai sensi dell'art. 676 c.p.p.. il primo provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione accoglieva - in parte - l'istanza del terzo creditore. In particolare, veniva osservato che la trascrizione dell'ipoteca aveva data certa anteriore (1996) rispetto al provvedimento di sequestro preventivo (2000) e il contratto di mutuo era stato stipulato originariamente con la società costruttrice. Da ciò la considerazione della buona fede del terzo creditore TE AN, da ritenersi estraneo al reato posto in essere dal NI. La pronunzia tuttavia non faceva discendere da tale qualità soggettiva l'esigibilità del credito in danno dell'Agenzia del Demanio e, pertanto, in detta parte risultava sfavorevole al soggetto istante.
Ne derivava la proposizione - sempre da parte di TE AN tramite Italfondiario - di una opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 tesa ad ottenere l'effettivo riconoscimento del credito, trattata in contraddittorio non già con l'ANBSC ma con l'Agenzia del Demanio che, peraltro, nel costituirsi chiedeva - all'udienza del 17.5.2011 - integrarsi il contraddittorio con ANBSC in forza della L. 31 marzo 2010, n. 50. In sede di decisione di tale procedimento, con ordinanza del 24.5.2011, il giudice dell'esecuzione riteneva legittimata a costituirsi la sola Agenzia del Demanio e respingeva l'opposizione, confermando i contenuti dell'ordinanza emessa il 29.9.2010. Successivamente, in data 3.8.2011 veniva proposto ricorso in opposizione - ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 - avverso l'ordinanza del 29.9.2010 da ANBSC che, pertanto, instaurava la (terza) procedura incidentale sul tema, poi decisa con il provvedimento emesso in data 18.8.2012 e qui impugnato. Nell'atto introduttivo, l'ANBSC, costituitasi a mezzo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sosteneva:
- di essere il soggetto giuridico legittimato a proporre opposizione, in forza dei contenuti della legge istitutiva del L. 31 marzo 2010, n. 50 e della circostanza di fatto di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento con cui era stata - in parte - accolta la prima istanza di TE AN srl;
- che il riconoscimento della buona fede del creditore ipotecario TE AN, operato con il provvedimento opposto, era erroneo e illegittimo posto che l'accertamento incidentale era stato svolto nei confronti dell'originario creditore RI e non teneva conto del fatto che la cessione successiva si era verificata dopo il sequestro preventivo e la stessa confisca. Chiedeva pertanto rivalutarsi l'aspetto della buona fede del cessionario.
Operate tali doverose premesse, va detto che il giudice dell'esecuzione - nel provvedimento qui impugnato - negava il riconoscimento della buona fede e dell'affidamento incolpevole in capo al cessionario TE AN srl sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'ANBSC era da ritenersi effettivamente il soggetto legittimato alla proposizione dell'opposizione, in virtù dell'affidamento normativo dei compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati -operato pacificamente con la L. 31 marzo 2010, n. 50 (di conversione del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4) - e pertanto in ragione della irrilevanza del contraddittorio in precedenza instaurato (nella seconda procedura) con l'Agenzia del Demanio;
- sulla base degli orientamenti giurisprudenziali espressi da questa Corte di legittimità in casi analoghi (tra cui si cita Sez. 1, n. 29197 del 2011) l'opposizione era fondata e la TE AN non poteva ritenersi terzo "estraneo" al reato. Ciò perché detta nozione implica il riconoscimento non solo della originaria buona fede del soggetto che ha concesso il credito ma anche dei successivi soggetti cessionari, che devono impiegare l'ordinaria diligenza nelle contrattazioni al fine di escludere il conseguimento di un qualsiasi vantaggio dall'altrui azione illecita. La buona fede del cedente non viene per ciò solo "trasmessa" al cessionario e - nel caso in esame - l'atto di cessione (avvenuto in blocco tra la Intesa Gestione Crediti spa e la TE AN srl) era avvenuto in data posteriore alla trascrizione del sequestro preventivo e della relativa confisca. Da ciò la considerazione per cui la condizione giuridica del bene era "conoscibile" con l'impiego di ordinaria diligenza, il che esclude il riconoscimento dell'affidamento incolpevole.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Stefano Preziosi - il soggetto giuridico Italfondiario s.p.a. nella qualità di procuratore speciale di TE AN s.r.l. adducendo distinti motivi. Con il primo motivo si deduce violazione della disciplina processuale di riferimento, con particolare riguardo alla norma in tema di giudicato (art. 649 c.p.p.). Ciò perché, ad avviso del ricorrente, l'avvenuta trattazione della procedura di opposizione conclusasi in data 24.5.2011 in contraddittorio con l'Agenzia del Demanio (ritenuta quale unico soggetto legittimato dal giudice allora procedente) ha dato luogo all'esaurimento della complessiva procedura esecutiva, non risultando proposto avverso detta ordinanza alcun ricorso per cassazione. Non poteva pertanto ritenersi legittimata l'ANBSC a proporre una "nuova" opposizione nei confronti del primo provvedimento (favorevole, almeno in parte, a TE AN) per essere stata espressamente esclusa la sua qualità di "parte" nell'ambito della procedura già trattata e decisa il 24.5.2011. Da ciò la sostanziale abnormità del provvedimento di revoca adottato dal GIP in data 18.8.2012.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva, in ogni caso, erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Muovendo dalla considerazione della corretta indicazione -
nel provvedimento impugnato - dei principi di diritto sottesi al riconoscimento della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo creditore, il ricorrente ne contesta l'applicazione operata al caso di specie. Ciò perché non vi sarebbe alcun elemento da cui poter dedurre o anche supporre che l'intervenuta cessione dei crediti da Intesa Gestione a TE AN sia avvenuta allo scopo di aggirare la disciplina normativa in tema di confisca dei beni provento di reato o allo scopo di recare vantaggio all'originario debitore coinvolto, sia pure in via mediata, nel fatto illecito. Si contesta, in particolare, l'addebito di scarsa diligenza nel momento della cessione - in blocco - dei crediti, avvenuta dopo la trascrizione del sequestro preventivo penale. Ciò perché detta cessione è avvenuta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993 - cessione di rapporti giuridici in blocco - e ha riguardato, in un unico contesto, decine di migliaia di posizioni creditorie in sofferenza. Non corrisponde, pertanto, alla realtà e alla tipogia di operazione conclusa l'addebito di scarsa diligenza, non potendosi pretendere - in capo al cessionario - l'obbligo di effettuare un preciso controllo sui beni posti a garanzia di ogni singolo credito ceduto. L'estraneità del cessionario al reato sarebbe pertanto del tutto evidente e non potrebbe applicarsi, in suo danno, una sorta di "presunzione di malafede" non prevista dalle norme di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e conduce - per le ragioni che si diranno - all'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
1.1 Conviene tuttavia affrontare talune questioni preliminari in rito, anche alla luce dei contenuti della requisitoria scritta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso per la qualificazione del presente ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e ciò in ragione del fatto che l'ANBSC - soggetto giuridico diverso dalla Agenzia del Demanio - non avrebbe in realtà potuto proporre opposizione ma, in quanto terzo rispetto alle precedenti procedure, esclusivamente un nuovo incidente di esecuzione che andava deciso senza contraddittorio. Sul punto va tuttavia osservato che, nella invero particolare vicenda oggetto del presente ricorso, vi è di certo stata:
- una prima deliberazione operata, correttamente, in assenza di contraddittorio su istanza proposta da Italfondiario s.p.a. (provvedimento del 29 settembre 2010) e avente ad oggetto il riconoscimento della buona fede del terzo creditore, con esito positivo per l'istante;
- una ulteriore deliberazione, quella emessa in data 18.8.2012 e oggetto del presente ricorso, resa all'esito di un contraddittorio tra l'originario istante Italfondiario ed il soggetto giuridico nei cui confronti - senza dubbio alcuno - devono dispiegarsi gli effetti della decisione, ossia la ANBSC, in forza delle norme istitutive di tale organismo (D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 con. in L. n. 50 del 2010). Dunque il procedimento esecutivo ha già visto una "doppia"
valutazione di merito e, sul punto, i temi trattati risultano di certo esaustivi sia rispetto alla cognizione del giudice che rispetto alle facoltà di prospettazione delle parti.
L'unico reale tema risulta, pertanto, in punto di correttezza della procedura, quello posto dal primo motivo di ricorso per cassazione che è, tuttavia, infondato.
Ciò perché all'esito della prima decisione, emessa in data 29.9.2010 l'ordinanza che accoglieva - in parte - l'istanza della Italfondiario s.p.a. doveva - in virtù di quanto previsto dall'art. 667 c.p.p., comma 4 - essere di certo notificata all'ANBSC, soggetto giuridico non solo già all'epoca esistente e titolare dei poteri relativi alla amministrazione dei beni confiscati (in forza di legge) ma soprattutto identificabile quale "interessato". Il rapporto esecutivo, infatti, nel particolare caso che ci occupa, non intercorre esclusivamente tra il Pubblico Ministero ed il soggetto istante (ciò avviene esclusivamente nei casi tipici di incidente proposto dal soggetto condannato) ma coinvolge - trattandosi di beni confiscati - i soggetti cui la legge attrbuisce compiti gestionali o amministrativi in forza dell'intervenuta confisca e, pertanto, nel caso de quo, l'ANBSC.
La nozione di "interessato", soggetto titolare della facoltà di proporre opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, va pertanto identificata nel titolare di posizioni giuridiche - siano esse di diritto pubblico o di diritto privato - incise dal provvedimento emesso (si veda, di recente, Sez. 3, n. 23761 del 11.5.2010), e pertanto non può che riconoscersi in capo all'ANBSC, soggetto che dovrebbe - in ipotesi - occuparsi di estinguere, in tutto o in parte, il credito vantato dall'istante.
Ciò posto va anche detto che l'omessa notifica del provvedimento emesso in data 29.9.2010 rendeva dunque legittimata l'ANBSC a proporre - in ogni tempo - opposizione, a nulla valendo l'ulteriore errore commesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura decisa in data 24.5.2011 (con contraddittorio instaurato tra Italfondiario e Agenzia del Demanio, già da tempo priva di legittimazione, anche secondo il recente arresto giurisprudenziale rappresentato da Sez. 1, n. 29378 del 29.4.2010. rv 247858, cui si unisce Sez. 1, n. 8767 del 16.2.2011, rv 249618). Ciò perché l'erronea individuazione del soggetto in realtà legittimato non può certo dispiegare i suoi effetti nei confronti del reale titolare dell'interesse protetto dall'ordinamento. La decisione del GIP del 24 maggio 2011 - questa sì viziata in modo del tutto evidente - dunque tamquam non esset nei confronti dell'ANBSC che in modo del tutto legittimo ha proposto l'opposizione, come ritenuto - in modo condivisibile - nel provvedimento qui impugnato.
1.2 Ciò posto, va verificato il contenuto del secondo motivo di ricorso, che appare fondato.
Sul punto, va notato che sul tema in questione vi è stata - nel corso del tempo - ampia stratificazione giurisprudenziale, stante la necessità di contemperare due posizioni teoriche tra loro apparentemente inconciliabili: da un lato la confisca "speciale" prevista originariamente dalla normativa antimafia ed estesa nell'ambito penalistico da norme come quella qui azionata (confisca in passato ritenuta come modo di acquisto della proprietà a titolo originario in capo allo Stato) dall'altro la tutela del diritto di credito assistito da garanzia reale sulla res confiscata. L'evoluzione giurisprudenziale ha portato, nel corso del tempo, a ritenere che la devoluzione del bene alla mano pubblica non comporta di per sè la totale "cancellazione" della storia del bene medesimo e non comporta la automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull'oggetto, a condizione che il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua posizione di "buona fede" e di "affidamento incolpevole" nei momenti essenziali della intervenuta contrattazione civilistica.
Sin dalla nota decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999, si è affermato infatti che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui. Si è altresì precisato che l'essere la confisca un modo "autoritativo" di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.
Il Collegio condivide - in proposito - l'orientamento espresso di recente da Sez. 1, 29.4.2011, n. 30326, circa l'identificazione delle condizioni che portano al riconoscimento del diritto del terzo "estraneo al reato", nel senso che va di certo esclusa, una accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del detto terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui attività illecita. Per rendersi conto della insostenibilità di una simile tesi basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che, conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell'evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia:
sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso della "ordinaria diligenza e prudenza". In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre "conoscibile", se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa.
In altre parole, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza - da rapportarsi al caso in esame - teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo. Ora, nel caso che ci occupa, la verifica di tali presupposti è stata operata - da parte del giudice dell'esecuzione - in modo non condivisibile.
Se da un lato non si è dubitato della buona fede dell'originario creditore RI (aspetto su cui si tornerà in seguito) si è di contro ritenuto ostativo al riconoscimento dell'affidamento incolpevole il fatto che il cessionario TE AN abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al sequestro e alla confisca, dovendosi ritenere "conoscibile" il vincolo tramite l'impiego della ordinaria diligenza.
Sul tema questo Collegio non ignora - ovviamente - il precedente rappresentato da Sez. 1, n. 29197 del 2011 ma rileva che in tale decisione (citata nel provvedimento impugnato) viene preso in esame caso solo apparentemente analogo, in quanto non risulta - in quella sede - dedotta ed esaminata espressamente la particolare "modalità" della cessione del credito qui in rilievo, ossia la cessione massiva di rapporti giuridici in blocco avvenuta (pacificamente in data successiva al sequestro e alla confisca, ferma restando la precedente iscrizione di ipoteca, risalente al 1996) ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e ss..
Tale modalità di cessione dei rapporti giuridici - da verificare nella sua effettiva entità, indicata dal ricorrente in decine di migliaia di posizioni cedute - prevista dalla legge, rende concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti a originaria garanzia ipotecaria, correlati ai crediti ceduti e obiettivamente influisce circa l'onere di diligenza richiesto. Del resto, come notato nel fondamentale insegnamento rappresentato da Sez. U. n.9 del 28.4.1999, al giudice spetta il compito di valutare l'uso della diligenza richiesta dalla "situazione concreta" e non può, dunque prescindersi da tale tipologia di verifica.
Tale aspetto non risulta sufficientemente valutato nella motivazione del provvedimento impugnato e - sul punto - risulta pertanto esistente un vizio motivazionale che andrà colmato anche attraverso la concreta verifica dell'entità numerica dei rapporti giuridici contestualmente ceduti, realizzabile solo in sede di merito. Va inoltre osservato che la verifica della buona fede del soggetto originariamente erogatore del muto ipotecario è stata anch'essa operata - qui in senso positivo - senza tener conto del fatto che l'istituto bancario (nel caso in esame la RI) ben avrebbe potuto opporsi al frazionamento dell'originario mutuo in capo ai successivi acquirenti degli immobili, nell'ipotesi di condizioni soggettive non rassicuranti in punto di solvibilità, chiedendo un supplemento di garanzie attraverso il mantenimento della originaria pretesa nei confronti della società costruttrice. Anche su tale aspetto, pertanto, è da ritenersi che vada ampliata la valutazione del giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, non essendovi preclusioni in merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013