Sentenza 7 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2021, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2021 |
Testo completo
" REPUBBLICA ITALIANA 02772-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 1657 /2021 - Presidente - Sent. n. sez. Gerardo Sabeone Maria Teresa Belmonte CC 07/12/2021 - Irene Scordamaglia R.G. N. 18732/2021 Giuseppe Riccardi - Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore di NE SPV s.r.l., Avv. Micaela Ghini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13/10/2020 la Corte di Appello di Milano ha accolto il ricorso diretto all'accertamento del credito proposto dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi soc. coop. a r.l., e da Peneolpe SPV S.r.I., con riferimento agli immobili confiscati ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 alla Dieci Mattoni S.r.l. e alla Metro Quadro s.r.l. La confisca dei beni e delle quote della Metro Quadro s.r.l. e della Dieci Mattoni s.r.l. veniva disposta dalla Corte di Appello di Milano che, con sentenza if del 19/07/2016, confermava sul punto la decisione del Gip del Tribunale di Milano del 26/06/2015; la confisca diveniva definitiva in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione in data 29/09/2017. L'ordinanza impugnata veniva invece emessa in sede di giudizio di rinvio, disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 924 del 17/10/2019, dep. 2020, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 07/01/2019 che aveva rigettato i ricorsi proposti in relazione alle domande di ammissione dei crediti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, deducendo la violazione del contraddittorio. Espone al riguardo di avere ricevuto comunicazione dell'ordinanza mediante PEC dell'Avv. Ghini, difensore della NE SPV s.r.l., e di non aver mai ricevuto avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Appello, nonostante all'Agenzia fosse affidata l'amministrazione e la gestione dei beni confiscati, e fosse dunque terzo interessato. s Denuncia la violazione dell'art. 11 RD n. 1611/1933, rilevando che tutti gli e atti giudiziali e le pronunce devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio, ai sensi della disposizione del T.U., come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce inoltre la violazione del principio del contraddittorio, essendo stati i beni acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, e la violazione dell'art. 1, commi 194-206, della I. 228 del 2012, rilevando che al procedimento in esame non si applica il c.d. Codice Antimafia, ma ratione temporis la legge di stabilità 2013 (n. 228/2012); ne consegue che la domanda di ammissione doveva essere proposta dinanzi al Tribunale di Milano, e non già alla Corte di Appello.
3. Ha depositato memoria il difensore della NE SPV s.r.l., Avv. Micaela Ghini, deducendo l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, per difetto di legittimazione e per tardività, essendo stato depositato il ricorso in data 18/05/2021, nonostante l'ordinanza impugnata fosse stata depositata il 19/10/2020; evidenzia che anche la comunicazione a mezzo PEC inviata dall'Avv. Ghini risale al 01/05/2021, sicché il ricorso sarebbe stato comunque depositato dopo 17 giorni, e quindi tardivamente. Nel merito chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso proposta da NE SPV s.r.I., in quanto l'ordinanza, seppur depositata il 19/10/2020, non risulta essere stata comunicata all'Agenzia ricorrente, che ne ha ricevuto notizia in seguito alla comunicazione a mezzo PEC inviata dall'Avv. Ghini, ricevuta il 03/05/2021; non risulta documentata la ricezione in data 01/05/2021, dedotta dalla NE, sicché il ricorso, depositato il 18/05/2021, deve ritenersi tempestivo.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato. Invero, la confisca dei beni è divenuta definitiva, e la gestione e l'amministrazione dei beni sono conferiti all'Agenzia, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 159/2011. Al riguardo, infatti, con riferimento ad una confisca non irrevocabile, è stato affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, partecipazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati all'udienza di verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001, ha carattere meramente facoltativo e non obbligatorio, sempre che la domanda di ammissione del credito da parte del terzo sia stata presentata prima che il provvedimento di confisca di prevenzione sia divenuto irrevocabile e, quindi, prima che l'effetto traslativo a favore dello S Stato si sia prodotto;
ne consegue che, in tale ipotesi, la mancata instaurazione C del contraddittorio nei confronti della predetta agenzia non costituisce causa di nullità della decisione (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, Rv. 271000). Al contrario, si è chiarito che, in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Rv. 261713, che, nella fattispecie, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia Nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente); del resto, in tema di esecuzione, nel caso di procedimento senza formalità nell'ambito del quale venga disposto un provvedimento di confisca, per "interessato" - al quale deve essere notificata la decisione e, a pena di nullità assoluta e insanabile, l'avviso dell'udienza per q 3 decidere sulla conseguente opposizione, si deve intendere non solo chi ha presentato l'istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta alla quale è seguita l'ordinanza decisoria (Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Ubi Banca s.p.a., Rv. 275446). Il sistema normativo codificato dal d.lgs. 159/2011, del resto, prevede espressamente che, nella fase di verifica dei crediti, decreto di approvazione dello stato passivo venga "comunicato all'Agenzia" (art. 59, comma 3). Nel caso in esame, peraltro, viene in rilievo l'applicazione della c.d. legge di stabilità del 2013 (I. 24 dicembre 2012, n. 228), che, all'art. 1, comma 200, prevede che il giudice dell'esecuzione, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. 159/2011, lo ammette al pagamento, "dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Tanto premesso, dunque, la Corte di appello ha deciso in ordine al ricorso proposto dai terzi creditori indicati senza estendere il contraddittorio all'Agenzia Nazionale, titolare dei beni in ordine ai quali era stata proposta la domanda di riconoscimento del credito. Il terzo interessato, titolare del bene sul quale va ad incidere l'accertamento di diritti di credito, è legittimato ad intervenire nel procedimento, e deve essere avvisato a pena di nullità dell'udienza di trattazione. Pertanto, il mancato avviso all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, e per essa all'Avvocatura dello Stato, ha determinato una nullità assoluta. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Sabeone Sutepe RecordGiuseppe 4 Deposit Roma,