Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39258
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Sentenza 15 giugno 2017

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la partecipazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati all'udienza di verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001, ha carattere meramente facoltativo e non obbligatorio, sempre che la domanda di ammissione del credito da parte del terzo sia stata presentata prima che il provvedimento di confisca di prevenzione sia divenuto irrevocabile e, quindi, prima che l'effetto traslativo a favore dello Stato si sia prodotto; ne consegue che, in tale ipotesi, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della predetta agenzia non costituisce causa di nullità della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39258
    Data del deposito : 15 giugno 2017

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