Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 2
In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia Nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente).
La disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca definitiva penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") con la conseguenza che la misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salvo una successiva tutela di tipo risarcitorio in favore del creditore garantito.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2014, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/09/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - N. 2470
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Sandrini Enrico G. - Consigliere - N. 2718/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMM.NE E LA DESTINAZ. DEI BENI SEQ. E CONF. ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
nei confronti di:
BANCA NUOVA S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 90/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 13/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione e con ordinanza del 13 novembre 2013, accogliendo la relativa domanda dell'istituto di credito, dichiarava la permanenza degli effetti della ipoteca costituita in favore della Banca Nuova SPA relativamente agli immobili posti in Messina, c.da Mulino, oggetto di confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies in danno del proprietario, NA OV, condannato con sentenza del 10.7.2006, n. 370/06, confermata in sede di appello e divenuta definitiva il 3 novembre 2009.
A sostegno della decisione il G.E. precisava: la banca ricorrente ha documentato di essere creditrice nei confronti di NA OV della somma di Euro 56.280,59 a titolo di rate di mutuo rimaste insolute, mutuo contratto il 18 marzo 2005, garantito con ipoteca sugli immobili confiscati;
l'ipoteca risulta iscritta in epoca anteriore al sequestro preventivo su tali beni disposto con decreto del 18 aprile 2006; la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 194 dispone che, là dove non applicabile la disciplina del primo libro del codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011), sui beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione, non possono essere eseguite o proseguite azioni esecutive;
il comma 198 della citata norma, inoltre, per le garanzie ipotecarie costituite anteriormente al sequestro di prevenzione, rimanda ai commi 194 e 206 per le modalità ed i limiti del soddisfacimento;
nel caso di specie però non è applicabile la richiamata novella normativa, dappoiché nel caso di specie non ricorre una ipotesi di confisca di prevenzione, bensì quella di confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies di guisa che ad esso trova applicazione la disciplina previgente fondata sul principio della buona fede incolpevole;
nella fattispecie la cadenza temporale della costituzione ipotecaria, del sequestro e della successiva confisca, nonché gli esiti della istruttoria preliminare per la concessione del mutuo provano la ricorrenza dell'affidamento incolpevole dell'istituto mutuante.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, difesa dall'Avvocatura dello Stato, la quale sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia l'avvocatura ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 114, comma 2 in relazione al R.D. n. 1611 del 1933 e violazione delle regole del contraddittorio,
dappoiché non notificato il decreto di fissazione dell'udienza, poi celebratasi davanti al G.E., all'avvocatura dello Stato di Messina, domiciliataria ex lege dell'Agenzia convenuta.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia l'avvocatura ricorrente violazione di legge perché non notificata all'Agenzia convenuta l'atto di impugnazione della Banca Nuova SPA, come imposto dal combinato disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 584 c.p.p.. 2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 194 e D.L. n. 302 del 1992, art. 12 sexies perché irritualmente esclusa l'applicabilità della novella citata alla confisca per cui è causa, viceversa da ritenere del tutto assimilabile, ai fini in discussione e per la tutela del terzo creditore, a quella di prevenzione, come da insegnamento di Cass., sez. un. civ. 10532/2013, ss.uu. 7.5.2013, n, 10532, ed ancora sez. civ. 3, 22814/2013, con la conseguenza che il rapporto tra confisca ed ipoteca deve essere risolto facendo prevalere la misura patrimoniale, salva una successiva tutela di tipo risarcitorio per compensare il sacrificio del creditore garantito. Di qui, ai sensi della L. n. 228 del 2012, commi 194 e segg. la improcedibilità dell'azione esecutiva a disposizione dell'istituto di credito garantito dall'ipoteca.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia infine l'avvocatura ricorrente difetto della motivazione, dappoiché per nulla argomentata la ritenuta sussistenza dell'affidamento incolpevole da parte della banca mutuante, peraltro contraddetto dalle circostanze fattuali richiamate sia dal provvedimento di sequestro preventivo, che dalla sentenza di condanna.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'accoglimento della eccezione procedimentale eppertanto per l'annullamento della ordinanza impugnata.
4. Sono fondati il primo ed il terzo motivo di impugnazione, nei limiti che si preciseranno, assorbenti di ogni altra doglianza dappoiché pregiudiziali alla valutazione delle censure successive.
4.1 Va in primo luogo affermato il principio che la novella di cui alla Legge di stabilità del 2012, commi 194 e segg. (L. 24 dicembre 2012, n. 228) trova applicazione non soltanto in relazione alla confisca di prevenzione, bensì anche a quella di cui al D.L. n. 302 del 1992, art. 12 sexies (c.d. confisca allargata). Tanto risulta confermato da Cass., sez. un. civ. 10532/2013, ss.uu. 7.5.2013, n, 10532, e da sez. civ. 3, 22814/2013, ed ancora più di recente da una pregevole pronuncia di questa sezione del 20 maggio 2014, n. 26527, est. Magi. In tale ultima pronuncia viene perspicuamente evidenziata la marcata tendenza legislativa e giurisprudenziale ad assimilare i due istituti della confisca c.d. allargata e quella di prevenzione e come l'unica distinzione tra essi non riguardi le finalità, del tutto coincidenti, ma faccia riferimento esclusivamente alla qualità della persona a carico del quale si adotta il provvedimento ablativo, condannata quella della confisca D.L. n. 302 del 1992, ex art. 12- sexies socialmente pericoloso quella della confisca di prevenzione.
4.2 Quanto invece al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 110 come è noto, confermando sostanzialmente il disposto del D.L. n. 4 del 2010, art. 1 convertito in L. n. 50 del 2010, ha disciplinato la natura, il ruolo e le funzioni della "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", riconoscendo ad essa la personalità giuridica di diritto pubblico (comma 1, art. 110) nell'esercizio delle funzioni assegnate.
L'art. 114 del richiamato D.Lgs., modificato dal D.Lgs. n. 218 del 2012, art. 7, nello stabilire il foro esclusivo per le controversie di natura amministrativa derivanti dall'applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (foro determinato ai sensi dell'art. 135 cod. amm., comma 1, lett. p)), statuisce al comma successivo che "All'Agenzia si applica il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1", norma questa in forza della quale,
come è noto, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate con autonomo ordinamento, spetta all'Avvocatura dello Stato. Di qui la necessaria applicazione del successivo R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 2, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali e le sentenze devono essere notificati nei modi ivi indicati "a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio" (art. 1 cit., comma 3). In applicazione pertanto delle disposizioni appena richiamate il decreto di fissazione dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione proposto dalla SpA "Banca Nuova" con sede in Palermo per il riconoscimento della efficacia della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato, avrebbe dovuto essere notificato all'Agenzia, parte nel processo come peraltro formalmente riconosciuto dal G.E., presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, di guisa che, l'omessa notifica nelle forme dette della vocatio in jus, in quanto sanzionata a pena di nullità degli atti successivi, ha prodotto la nullità dell'ordinanza impugnata, la quale deve essere per tale ragione cassata con rinvio al giudice territoriale.
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015