Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 39110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39110 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39110/2025 Roma, li, 03/12/2025
LI RI RO
- Presidente -
RI NA EL
- Relatore -
Sent. n. sez. 1429/2025 UP 20/11/2025
AO OR
R.G.N. 29145/2025
LD CI
PIERANGELO CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG ND nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di L'Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Angelo Pettinella, che ha depositato conclusioni scritte, unitamente alle note spese e ha chiesto la conferma
dell'impugnata sentenza;
udito il difensore dell'imputato, avv. Italo Colaneri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 gennaio 2025, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, ha ritenuto ND NG responsabile del reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2) e 61, n. 1) cod.
Firmato Da: RI NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4544b41d5a7537c4-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: LI RI RO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
pen. per aver cagionato a NT NI lesioni gravi dalle quali era derivato l'indebolimento della funzione cerebrale riferita all'area psichica del cervello. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, la vicenda ha avuto origine da un alterco tra l'imputato e la persona offesa insorto dopo che il NG, a bordo della propria auto, aveva superato il furgoncino guidato dal NI e si era arrestato davanti al lui al semaforo rosso. Il NI era sceso dal veicolo e si era posto a fianco della vettura guidata dall'imputato, e, offendendolo, aveva inserito le mani all'interno dell'abitacolo, mimando il gesto di un pugno e impedendo al NG di uscire. Questi, allora, era sceso dalla vettura e aveva colpito con un pugno al volto il NI, che era caduto a terra battendo la testa e riportando una duplice lesione alle ossa nasali e alla zona occipitale.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della legittima difesa, sia nella forma piena, sia putativa o dell'eccesso colposo. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della ritenuta assenza di proporzionalità tra l'offesa e la difesa rispetto alle risultanze del materiale probatorio in atti. La proporzione sarebbe attestata dal fatto che il ricorrente si trovava in una situazione di pericolo concreto in cui, mentre era fermo al semaforo rosso, il NI - di corporatura ben più robusta di quella del NGsi era appoggiato alla portiera della sua auto impedendogli di uscire, aveva inserito le mani nell'abitacolo e aveva inveito contro di lui, minacciandolo di morte. A fronte di tale situazione l'imputato, non potendo allontanarsi a causa del semaforo rosso, per difendersi gli aveva sferrato un unico pugno. In ogni caso, opererebbe la presunzione di proporzionalità sancita dall'art. 52, ultimo comma, cod. pen., dovendo l'abitacolo della vettura dell'imputato considerarsi luogo privato. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di esaminare e motivare gli elementi indicati dalla difesa con l'atto di appello a fondamento della sussistenza dell'esimente invocata e, specificamente, l'aggressività del NI, riferita non solo dall'imputato ma anche dai testi escussi, la condizione di ubriachezza in cui versava al momento dei fatti, l'attualità del pericolo in cui si trovava l'imputato in ragione delle minacce di morte che il NI gli rivolgeva e del fatto che questi lo bloccava in auto, impedendogli di uscire, e introduceva le mani nell'abitacolo cercando di colpirlo mentre il semaforo era rosso, sicché egli non aveva modo di allontanarsi.
2.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della legittima difesa putativa, ex art. 59, comma 4 cod. pen.
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Firmato Da: RI NA EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 444b41d5a7537c4 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: LI RI RO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
Contraddittoriamente la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto provato che la persona offesa aveva inserito le mani nell'abitacolo dell'auto a bordo del quale si trovava il NG, avrebbe al contempo escluso che tale condizione costituisse un pericolo sufficiente a giustificare la legittima difesa ancorché putativa.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di motivazione nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un errore determinato da colpa nella legittima difesa. Le risultanze istruttorie avrebbero dovuto indurre a ravvisare un errore sulla sussistenza di una situazione di pericolo concreto, ingenerata dalla condotta del NI, il cui movimento delle mani all'interno dell'autovettura sulla quale si trovava il ricorrente sarebbe da questi stato letto come un pugno che stava per attingerlo. Ricorrerebbero pertanto i presupposti dell'art. 59, ultimo comma e la condotta risulterebbe punibile a titolo di colpa, sicché mancando la querela il ricorrente avrebbe dovuto essere prosciolto.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di motivare sulla richiesta difensiva di riqualificare il fatto come reato colposo.
2.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa, ex artt. 55 e 52 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe escluso l'eccesso ritenendo che non vi fosse un'offesa concreta ai danni dell'imputato e poi contraddittoriamente affermando che era stato proprio l'atteggiamento aggressivo del NI ad innescare la reazione dell'imputato.
2.6. Il sesto motivo (erroneamente rubricato come quarto) lamenta vizio di motivazione in riferimento all'eccesso colposo di legittima difesa putativa, atteso che le la condotta e l'elemento psicologico sarebbero riconducibili a tale paradigma normativo.
2.7. Il settimo motivo (erroneamente rubricato come quinto) denuncia vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 62-bis cod. pen. come prevalenti sulle circostanze aggravanti. In modo illogico la Corte territoriale avrebbe escluso la prevalenza delle attenuanti in ragione della affermata gravità delle lesioni subite dal NI, non avendo tenuto adeguato conto né delle dichiarazioni dei testi che riferivano come egli conducesse una vita normale, né della deposizione del consulente di parte, dott. Iorio, specialista in psichiatria, che aveva riscontrato l'assenza di postumi.
2.8. L'ottavo motivo (erroneamente rubricato come sesto) lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento
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sanzionatorio, determinato in misura pari al quadruplo del minimo edittale, nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
2.9. Il nono motivo (erroneamente rubricato come settimo) lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto di appello.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. NI UE, erede della costituita parte civile NI NT, ha depositato memoria in data 17 novembre 2025, a firma dell'avv. Angelo Pettinella, con cui ha svolto argomentazioni atte a contrastare i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
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2. I primi sei motivi, che denunciano vizio di motivazione, pongono la questione della configurabilità nella specie della scriminante della legittima difesa, eventualmente anche nella forma putativa, nonché dell'eccesso colposo. Essi sono infondati, nei termini che saranno di seguito precisati.
2.1. Nella sua forma tradizionale, la legittima difesa prevista dall'art. 52, comma 1, cod. pen., rimasta immutata pur a seguito delle modifiche legislative che si sono succedute, richiede ai fini della sua integrazione tre presupposti: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui;
la necessità di reagire a scopo difensivo;
la proporzione tra la difesa e l'offesa (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, [...], Rv. 283185 01; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, [...], Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, [...], Rv. 267473). Questa Corte di legittimità ha precisato che, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione in parola, è necessario che: - il pericolo deve essere incombente ovvero in atto;
deve derivare da un'aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva deve comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, [...], Rv. 286931-02; Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, [...], in motivazione).
- il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, [...], Rv. 240447 01), sicché non ricorre allorché vi sia un'alternativa lecita o comunque meno dannosa, ugualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, [...], Rv. 235181-01); - non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, [...], Rv. 273861-01); -il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [...], Rv. 279777 01; Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, [...], Rv. 230392-01). L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione» (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, [...], cit.; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, [...], Rv. 273401 - 01; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, [...], Rv. 267473 - 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, [...], Rv. 255268-01). Ne consegue che la valutazione processuale circa la responsabilità non potrà fondarsi su elementi accertati solo a posteriori, grazie all'attività investigativa e all'istruttoria, salvo che questi ultimi siano utili per ricostruire il contesto in cui l'autore del fatto si è mosso e i dati di realtà che quest'ultimo ha avuto a disposizione nel corso dell'azione di cui è chiamato a rispondere.
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Firmato Da: RI NA EL Emesso Da: TRUSTPRO
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2.2. Nel caso in esame correttamente è stata esclusa la sussistenza della scriminante invocata, rendendosi tuttavia necessarie talune precisazioni. Secondo quanto emerge dalla ricostruzione della dinamica degli accadimenti, accertata nel corso dell'istruttoria dibattimentale e chiaramente illustrata dalla sentenza di primo grado, è indubbio che il diverbio ha avuto origine allorché il NI era sceso dal proprio furgone e si era posto in piedi accanto all'auto del Manifesta, ferma al semaforo, intrattenendo con lui uno scambio verbale animato e introducendo le mani nell'abitacolo della vettura, a minacciare l'imputato. A fronte di tale condotta aggressiva, risulta dirimente la reazione posta in essere dal NG, il quale scendeva dalla macchina e colpiva il NI, sferrandogli un pugno al volto che ne provocava la caduta a terra. Tale reazione non può senz'altro qualificarsi come una condotta meramente difensiva, né tanto meno come "necessaria" in quanto non sostituibile da altra meno dannosa e ugualmente idonea ad assicurare tutela all'aggredito, ovvero come l'unica possibile al fine di tutelare la propria incolumità; essa, piuttosto, costituisce accettazione della sfida, dello scontro fisico con il NI. Ne consegue che viene a mancare il presupposto della necessità della difesa, così che non è possibile ritenere la condotta delittuosa posta in essere da NG giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen.
2.3. Non risulta pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla disciplina della cd. legittima difesa domiciliare prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 52 cod. pen. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo ad un altro e in quanto sfornito dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 c.p., giacché nell'autovettura non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica. Si è aggiunto che per privata dimora deve intendersi il sito adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius exdudendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali. In conseguenza l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Sez. 5, n. 3446 del 26/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 28584901; Sez. 1, n. 13979 del 24/02/2009, [...], Rv. 243556 01; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, [...], Rv. 241229-01).
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Si è pertanto escluso che la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, operi con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica (Sez. 4, n. 19375 del 14/03/2013, [...], Rv. 255894-01).
2.4. Nemmeno è possibile ritenere sussistenti, in conseguenza della dinamica dei fatti, i presupposti della legittima difesa putativa, così come invocata dalla difesa del ricorrente. Secondo i parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, la scriminante in parola può essere riconosciuta anche sotto il profilo putativo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen., laddove l'autore del fatto incorra in un errore scusabile circa la sussistenza dei presupposti dell'esimente; tale essendo quello che trovi adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, [...], Rv. 286808 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, [...], Rv. 255268 - 01, in motivazione;
Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245634-01; Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, [...], Rv. 233189-01). La sentenza impugnata, attenendosi ai principi ora richiamati, ha correttamente escluso la configurabilità della scriminante anche nella forma putativa per la determinante ragione che il fatto che la persona offesa avesse inserito le mani nell'abitacolo dell'auto, in cui il NG si trovava, non consentiva di ravvisare una situazione concreta tale da giustificare una errata rappresentazione dei fatti e giustificare una reazione come quella in concreto avuta dall'imputato.
2.5. In modo altrettanto corretto, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo. Tale istituto previsto dall'art. 55 cod. pen. - che determina la punibilità a titolo di colpa, ove previsto dalla legge penale, di un fatto commesso in presenza di causa di giustificazione presuppone che il reo abbia agito nella sussistenza in fatto dei requisiti di una causa di giustificazione, ma abbia, per colpa, ecceduto dai limiti della stessa. Con riguardo all'ipotesi di legittima difesa, la fattispecie dell'eccesso colposo ricorre qualora l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, abbia posto in essere la necessaria difesa del bene giuridico minacciato,
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ma, per errore determinato da colpa, abbia ecceduto rispetto alla necessaria proporzione tra difesa ed offesa (Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997, [...], Rv. 208474). Ne consegue, dunque, che l'art. 55 cod. pen. presuppone l'esistenza delle condizioni per riconoscere la scriminante della legittima difesa, eventualmente anche nella forma putativa, e al contempo il superamento solo colposo, e non volontario, del limite costituito dalla proporzione tra il bene giuridico minacciato dall'offesa altrui e quello leso dalla reazione difensiva (Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, [...], Rv. 285373-01). Tale inquadramento giuridico rende evidente la manifesta infondatezza della censura proposta, in quanto l'accertamento compiuto in ordine alla insussistenza della legittima difesa, anche nella forma putativa, esclude la configurabilità dell'eccesso colposo.
3. Il settimo motivo, concernente il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito che statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [...], Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01). Le considerazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale sono incensurabili, dal momento che risultano sorrette da adeguate e coerenti argomentazioni. Esse, invero, risultano fondate sulla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa - indebolimento permanente delle funzioni neurocognitive attestata dalla perizia, cui la sentenza impugnata ha in modo non irragionevole ritenuto di accordare rilievo prevalente rispetto agli esiti della consulenza di parte.
4. L'ottavo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al profilo di censura concernente l'entità del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice oltre il minimo edittale, ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario, degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta, in ragione della entità delle lesioni che dalla stessa ne sono derivate, secondo un apprezzamento non manifestamente illogico, che, come tale, si sottrae alle censure del ricorrente.
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Manifestamente infondata è anche la censura con cui si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non ricorrendone i presupposti. La causa di non punibilità prevista da tale disposizione opera invero con riguardo alle ipotesi di reato per le quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, mentre nel caso di specie veniva in rilievo il delitto di cui all'art. 583, comma 1, cod. pen. sanzionato con la pena minima di tre anni di reclusione.
5. Il nono motivo è manifestamente infondato. L'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove è disposta dal giudice di appello, su richiesta delle parti, allorché egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nella specie la Corte territoriale, conformandosi a tale previsione, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha respinto la richiesta avanzata dall'imputato, ritenendo completo il quadro probatorio.
6. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
7. Il riferimento alle condizioni di salute della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
PQM
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52, d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore MA Elena Mele
Il Presidente
TT MA SI
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