Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto insussistente detto requisito nei confronti di un soggetto - ricacciato nella propria abitazione dal suo dirimpettaio e ivi colpito insieme alla figlia con un bastone - senza spiegare adeguatamente in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero o meno all'imputato - che a quel punto dell'aggressione si era procurato un coltello da pesca, con il quale aveva ferito il vicino di casa - di porre in essere senza pericolo per sé e per la figlia, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus").
Commentario • 1
- 1. L'utilizzo di un arma non esclude difesa legittima (Cass. 36987/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2018
In un contrasto tra due soggetti con obiettiva differenza di stazza e forza, contrasto ancora in atto e di fronte alla aggressione che non consenta una fuga, per l?uomo più debole ha diritto di difendersi anche con un arma: non è infatti precluso un legittimo utilizzo di una eventuale arma quale strumento di possibile difesa dinanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni ulteriori e più gravi. La entità delle lesioni o l'utilizzo di un arma non escludono affatto la possbilità di una difesa legittima. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 aprile ? 6 settembre 2016, n. 36987 Presidente Sabeone ? Relatore Micheli. Ritenuto in fatto Il difensore di A.C. ricorre avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2008, n. 25653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25653 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
25653/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
53 UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/05/2008
SENTENZA
N..2845, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. ROTELLA MARIO 11 N. 011066/2008 2. Dott. FUMO MAURIZIO
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO 11
4.Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 02/10/1951 1) IO AT (ANCHE P.C.)
N. IL 18/09/1955 2) RA IA (ANCHE P.C.)
avverso SENTENZA del 23/04/2007
CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
5-4220 Udito il Procuratore Generale in persona del Con
che ha concluso perit rijedo
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione RA AN e OP TA avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 23 aprile 2007 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado.
Il Tribunale aveva giudicato la OP colpevole del reato di lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un bastone, in danno di RA OL e RA
AN.
Anche RA AN era stato giudicato colpevole in relazione alle lesioni procurate, nella medesima occasione, alla OP con un coltello, ma il giudice gli aveva riconosciuto l'eccesso colposo nella legittima difesa, applicandogli la sanzione per il reato colposo. I fatti risalivano al 27 novembre 2000.
Entrambi venivano condannati, reciprocamente, al risarcimento del danno e il beneficio della sospensione condizionale era concesso subordinatamente al risarcimento stesso.
La Corte di merito, investita dell'appello proposto dal RA e, quanto alla OP, da appello incidentale, aveva accolto solo in parte l'impugnazione del primo in punto di condanna alla provvisionale e sospensione condizionale della pena e, relativamente alla impugnazione della OP, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività delle questioni proponibili con appello principale, sulla ricostruzione della vicenda, mentre aveva accolto parzialmente l'appello incidentale, in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno.
La vicenda aveva vis to contrapposti i nuclei familiari del RA e della OP, dimoranti nello stesso stabile.
Per motivi di vicinato, tra le due parti era insorto uno stato di grave tensione e, in occasione della aggressione fisica portata dalla OP nei confronti dei dirimpettai ed in casa degli stessi, il RA e la IA erano rimasti colpiti al pari della OP, raggiunta da un fendente al collo ad opera del RA che impugnava un coltello.
Deduce il RA
1) la violazione dell'art. 52 cp, come novellato, atteso che tale nuova formulazione non consente al giudice di sindacare la proporzionalità tra la offesa e la reazione della vittima, essendo pacifica, nella specie, la sussistenza dei soli requisiti richiesti e cioè la ingiustizia della aggressione e la attualità del pericolo. D'altra parte, la osservazione dei giudici secondo cui non sarebbe stato praticato il "commodus discessus" sarebbe da reputare illogica se riferita, come nella specie, ad una azione portata dall'aggressore all'interno della abitazione della vittima.
Deduce la OP
1 2) la illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, tenuto conto che essa aveva inteso contestare la dinamica dei fatti e che tale impugnativa doveva essere consentita alla luce della circostanza che l'imputato aveva concentrato le sue doglianze sul capo relativo alla causa di giustificazione, elemento che implicava la necessaria rivisitazione della intera vicenda.
Il ricorso di RA è fondato.
Occorre precisare che quanto sostenuto dal ricorrente in punto di modifica dell'art. 52 cp sul tema della proporzionalità tra offesa e difesa è del tutto corretto, in linea di principio. Ma non rileva nel caso di specie, come si dirà. E' invece rilevante e fondata la censura mossa alla motivazione adottata per quanto attiene alla ritenuta
"(in)evitabilità" della aggressione portata dall'aggredito nei riguardi della OP e su tale punto, alla luce dei rilievi che si formuleranno, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame.
La modifica apportata all'art. 52 cp dalla I. n. 59 del 2006 ha riguardato, come detto, solo il menzionato concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità.
Ha del resto già osservato questa Corte, rifacendosi anche al dato letterale del nuovo art. 52 comma 2 cp, che la reazione a difesa dei “beni” è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale anche per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri (rv 236502) ed altresì che in presenza di una aggressione in atto ovvero del pericolo immediato di una aggressione “alla persona", qualora la aggressione avvenga in un luogo di privata dimora da parte di un soggetto che si sia introdotto o trattenuto contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo ovvero clandestinamente o con l'inganno, è lecito - ferma la ricorrenza degli altri presupposti indicati- l'uso dell'arma legittimamente detenuta (v. rv 235181; rv 234382).
In altri termini, con riferimento alle azioni illecite poste in essere nei luoghi di privata dimora ed in quelli equiparati, il legislatore ha inteso definire in base ad un criterio presuntivo il concetto di proporzione tra difesa e offesa, previsto al comma 1 come requisito generale della causa di giustificazione in parola. In tal senso h a ritenuto di int ervenire p er incidere sulla sindacabilità del detto rapporto che la giurisprudenza aveva interpretato come riferito sia ai mezzi usati che ai beni giuridici in pericolo (rv 208256; rv 141128; rv 149337). Se ne può inferire che, date le predette condizioni, non è più ammesso se non nei termini dei quali si è detto, da parte del giudice, la messa a confronto dei beni giuridici oggetto della offesa e della difesa e dei mezzi usati da aggressore e aggredito.
Ciò non comporta anche il venir meno del sindacato del giudice sugli ulteriori requisiti previsti dall'art. 52 comma 1 e cioè la attualità della offesa ingiusta ( v. rv 236217) e la inevitabilità della difesa.
In particolare con riferimento a tale ultimo presupposto, ha osservato questa Corte che in tema di legittima difesa, la reazione è “necessaria” quando è “inevitabile" vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad
2 assicurare la tutela dell'aggredito. Ne consegue che l'allontanamento di costui, se non fà correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come "extrema", davvero inevitabile, "ratio" per salvare un proprio bene, e non per tutelare l'onore ( rv 195857).
Tutta la elaborazione giurisprudenziale in tema di commodus discessus, in altri termini, non ha necessariamente perso la propria rilevanza dopo la novella codicistica come dimostra anche la recente produzione giurisprudenziale di questa
Corte che ha ribadito la persistenza del requisito, valutabile dal giudice, della "necessità" della difesa (rv 234040).
Anche altra giurisprudenza ha affermato che il requisito della "necessità" va inteso nel senso la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda ed apprezzata
"ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (rv 235181).
Tale requisito è stato invero ritenuto insussistente, nel caso di specie, dalla Corte di merito che ha affermato come la parte avesse la scelta del commodus discessus, data dalla possibilità di ricacciare indietro la OP solo agitando il coltello e non usandolo per ferirla.
Si tratta, però di una affermazione apodittica e apparentemente in contrasto con la ricostruzione del fatto come accreditata.
Ricostruzione secondo cui il RA si sarebbe trovato ricacciato dentro casa ad opera della OP, seguita dalla propria IA;
la prima, dopo avere spinto la porta aperta dalla IA del RA, con atteggiamento francamente aggressivo aveva preso a colpire con un bastone la giovane padrona di casa e poi il padre. Questi, solo a tale punto della aggressione, sarebbe andato a procurarsi un coltello da pesca brandendolo contro le due e ferendo la OP. In realtà la ricostruzione dei fatti appare incompleta in relazione al principio sopra enunciato, non spiegando adeguatamente, come posto in evidenza dal ricorrente, in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero ( e se consentissero) al RA di porre in essere, senza pericolo per sé e per la IA, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus". Tale incompletezza della motivazione può trovare rimedio soltanto attraverso una nuova valutazione dei fatti, sotto tale specifico profilo, da parte del giudice del rinvio.
Il ricorso della OP è invece infondato. Essa lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato
"inammissibile l'appello incidentale", mentre dalla lettura della sentenza e del dispositivo emerge che l'appello incidentale proposto dalla OP in qualità di parte civile è stato ritenuto legittimo e corretto, tanto da aver meritato una disamina, conclusa in parte con un rigetto (riguardo alla maggiorazione della provvisionale) e in parte un accoglimento ( eliminazione della subordinazione della condizionale al risarcimento del danno).
La parte della impugnazione ritenuta, in motivazione, inammissibile, è stata quella formulata per sostenere la innocenza della OP quale imputata, e la inammissibilità
3 è stata giustificata, ineccepibilmente, con la tardività della presentazione della impugnazione intesa come appello proprio e non incidentale.
Quale parte civile, invero, la OP era legittimata alla presentazione di un appello incidentale riguardante esclusivamente i punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché quelli che avevano connessione essenziale con essi (rv 235699). Ne consegue che, avendo l'imputato RA proposto appello per vedere riconosciuta la tesi della propria legittima difesa, ossia della legittimità della propria risposta aggressiva alla condotta pacificamente e (ormai) indiscutibilmente lesiva posta in essere dalla OP,a quest'ultima giustamente è stato impedito di introdurre nel giudizio di appello temi riguardanti indistintamente e genericamente la ricostruzione di tutte le fasi della vicenda, essendo invece, l'ambito della impugnazione proposta dal RA, quella del luogo e delle ragioni della sua reazione contro la OP.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del RA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio.
Rigetta il ricorso di PP che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Roma 14 maggio 2008
il Presidente
il Cons. est.
Mian
Depositata in Cancelleria
Roma. Hi 24 GIU. 2008
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise arga