Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
In tema di legittima difesa, la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, come modificato dalla l. n. 59 del 2006, non opera con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica. (Fattispecie nella quale l'imputato, che dall'autovettura aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un'arma da fuoco, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2013, n. 19375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19375 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
19375/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.579/2013 Presidente LUISA BIANCHI Dott. - - Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO MASSAFRA Dott. N. 30606/2012 - Consigliere - FELICETTA MARINELLI Dott. Rel. Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SC N. IL 10/10/1977 avverso la sentenza n. 34/2009 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 25/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Jaceville che ha concluso per il rife the all ricorss;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Lo Presti, anche in sostituzione degli altri difensori, che ha chiesto il rigette del ricorso;
Uditii difensori Avv. Tanimo a conolozalliche hanno chiesto J'annullamento seep rinvio sell sectZ سامنا - 10 DE CE Motivi della decisione 1. La Corte d'assise di Catania ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio volontario plurimo in danno di EC TO e GL TO;
e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'assise d'appello che ha ritenuto l'esistenza del reato di omicidio colposo plurimo ai sensi degli artt. 589, 52 e 55 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione l'imputato. Si premette che la sentenza impugnata ha pregevolmente ricostruito il fatto in accoglimento delle istanze difensive, confutando la valutazione compiuta dal primo giudice. In particolare, si è appurato che l'imputato si trovava in un'auto in compagnia di altre persone quando fu vittima di una decisa aggressione da parte di diverse persone. Alla stregua di tale ricostruzione degli accadimenti, erroneamente la Corte di merito ha omesso di fare applicazione piena dell'istituto della legittima difesa ed ha pure mancato di motivare al riguardo. Infatti l'aggressione è stata subita dal DE mentre si trovava all'interno di un'auto, che deve essere considerata luogo di privata dimora. Ne discende l'applicazione dell'istituto della legittima difesa nella configurazione assunta per effetto della Legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha modificato l'art. 52 cod. pen. prevedendo una presunzione assoluta di proporzione tra offesa e difesa nel caso in cui un'arma legittimamente detenuta venga usata per fronteggiare un'intrusione indebita nel domicilio o nella dimora, escludendo la necessità di provare l'adeguatezza della reazione all'aggressione. Si sarebbe dunque dovuta escludere la responsabilità colpa ai sensi degli artt. 52 e 55 cod. pen. Si aggiunge che la presunzione di adeguatezza vale sia in caso di legittima difesa obiettivamente esistente, sia in caso di esimente putativa incolpevole;
quando cioè l'agente versa in eccesso colposo "motivo" e valuta erroneamente la situazione di fatto esistente. Inoltre si argomenta che la nozione di privata dimora di cui all'art. 614 cod. pen. comprende qualsiasi luogo non pubblico in cui una persona si trattenga, anche transitoriamente, per compiere atti di vita privata o lavorativa. Tale interpretazione si rinviene nella giurisprudenza di legittimità.
3. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata analizza con grande dettaglio la drammatica vicenda in esame. Si parte da un antefatto: una violenta discussione per una banale questione di viabilità tra l'imputato, che si trovava sul sedile posteriore di un'auto, e tale UC. Blaidm Alcune ore dopo lo stesso UC, insieme alle due vittime, organizzò una spedizione punitiva. I tre, verosimilmente, supportati anche da altre persone, con la loro auto tagliarono la strada all'auto occupata dal AR e da diverse altre persone, costringendola a fermarsi. Ne discese il GL che invei contro l'imputato il quale, dopo aver bloccato la serratura della portiera, abbassò il vetro rivolgendosi all'avversario per rabbonirlo. In quel frangente lo stesso GL schiaffeggiò l'avversario, lo afferrò per il giubbotto e tentò di estrarlo dalla vettura. A quel punto l'imputato estrasse la pistola che legittimamente portava nella veste di guardia giurata e sparò quattro colpi che colpirono mortalmente l'avversario. Uno dei proiettili, dopo aver trapassato la vittima colpì pure mortalmente il EC che, del pari in atteggiamento aggressivo, si trovava nei pressi. Nel valutare complessivamente la vicenda la Corte territoriale considera che si configura una spedizione punitiva organizzata da tre pregiudicati per rapina nei confronti di una guardia giurata armata. Tale situazione rendeva plausibile che si trattasse di aggressori armati. I colpi letali sono stati sparati a breve distanza ed in rapida successione, nella naturale concitazione del momento e nella descritta situazione che impediva la fuga. Dunque l'azione lesiva è il frutto della necessità di difendersi a fronte della determinata aggressione posta in essere da tre persone che si aveva ragione di presumere fossero armate. Vi è stato tuttavia un eccesso, una sproporzione tra l'azione ed i limiti della necessità di difendersi, essendo stati esplosi troppi colpi. Il DE ha erroneamente sopravvalutato l'aggressione ed ha impiegato in modo sproporzionato il mezzo di difesa a qua disposizione: precipitazione, imprudenza, errata valutazione delle circostanze di fatto. Di qui l'affermazione di responsabilità colposa nei termini sopra indicati.
4. Tale valutazione è oggetto di censura esclusivamente per ciò che attiene alla mancata applicazione della normativa novellata, con riguardo alle condotte difensive poste in essere in ambito domiciliare. E' pacifico che l'azione è stata posta in essere dal AR mentre si trovava all'interno di un'auto in compagnia di altre persone;
sicché assume evidente, pregiudiziale rilievo la questione se un'automobile possa essere considerata luogo di privata dimora. A tale cruciale questione deve essere data risposta negativa. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la consolidata e copiosa giurisprudenza di questa Suprema corte ha da lungo tempo ritenuto che l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo ad un altro e in quanto sfornito dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 c.p., giacché nell'autovettura non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica. Si è aggiunto che per privata dimora deve intendersi il sito adibito Alis all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali. In conseguenza l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Così, tra le più recenti Cass. Sez. I, 24 febbraio 2009, Rv. 243556; Cass., sez. I, 6 maggio 2008, n. 32581, rv. 241229; Cass., Sez. I, 1 dicembre 2005, n. 47180, rv. 233991; Cass. Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 2613 del 27/01/2005, rv. 230.533). Tale consolidato e ben argomentato indirizzo non è confutato dall'isolato ed ormai remoto arresto giurisprudenziale di segno contrario evocato dal ricorrente. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Pq m
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili che liquida in euro 2.500,00 nei confronti di GL ZI, ST AG, GL LI, GL LE e GL RO;
in euro 1.500,00 nei confronti di EC TO, GL AN e Di PE AR ZI;
in euro 1.200,00 in favore di EC AR, oltre accessori come per legge. Roma 14 marzo 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Bianchi)IS (Rocco Marco BLAIOTTA) fete S a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAG. 2013 A M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S O S A N I Z Giund M IBERIO 4-