Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
L'errore nell'epigrafe della sentenza del nome di uno o più giudici che l'hanno deliberata non è causa di nullità della stessa, ma di mera irregolarità, emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali. (Nella specie, la Corte ha proceduto di ufficio alla correzione dell'errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1889
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 9522/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
1) TA RA N. IL 24/01/1986 C/;
avverso la sentenza n. 1011/2009 GIP TRIBUNALE di L'AQUILA, del 11/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG. Dott., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Il P.G. dell'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che ha applicato a US AL, per il reato ex art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 3 e 80, la pena, conforme alla concorde richiesta delle parti, di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.
Denuncia:
1.- la non corrispondenza del giudice sottoscrittore della sentenza, Giuseppe Grieco, a quello - AN AR SE - che, secondo l'intestazione, l'ha pronunciata;
2.- il difetto di valida motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche - illegittimo essendo oggi il riferimento alla sola incensuratezza - e sul giudizio di comparazione;
3.- l'illegittima omissione della condanna alle spese del procedimento. La difesa dell'imputato resiste con memoria. DIRITTO
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che dagli atti del procedimento si evince che la causa, già precedentemente assegnata alla d.ssa B. M. SE, fu in realtà trattata dal dott. G. Grieco, onde la indicazione nell'epigrafe della sentenza della i d.ssa SE è frutto di un mero e correggibile errore materiale. Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento, in quanto, da un lato, sottopone a censura, sotto il profilo motivazionale, aspetti attinenti al trattamento sanzionatorio - concessione delle attenuanti generiche e giudizio di equivalenza delle circostanze - per i quali il provvedimento impugnato si è attenuto al tenore dell'accordo intervenuto tra le parti, rendendo motivazione consona alla specialità del rito;
dall'altro, invoca, quanto al riferimento fatto in sentenza all'assenza di precedenti penali quale motivo per la concessione delle attenuanti generiche (giudicate equivalenti), il divieto introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. f-bis, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 inapplicabile ratione temporis al fatto oggetto di causa, commesso nel maggio 2007. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, alla stregua dell'art. 445 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Corregge l'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza impugnata, nel senso che, ove scritto "AN AR SE", deve leggersi US GR. Manda alla Cancelleria del Tribunale dell'Aquila per la prescritta annotazione. Annulla senza rinvio la sentenza stessa nella parte in cui ha omesso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012