Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento di appello in tema di misure cautelari reali il pubblico ministero può legittimamente introdurre nuovi elementi probatori, preesistenti e sopravvenuti, purché nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum" e sempre che in ordine agli stessi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2008, n. 40906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40906 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
409 06 /08
1650 Udienza in Camera di Consiglio Sentenza N.
Registro Generale N. 06736/08 del 23.09.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Presidente;
2) Dott. Lionello MARINI - Consigliere;
3) Dott. Francesco MARZANO-Consigliere rel.;
4) Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO -Consigliere;
5) Dott. Carlo LICARI Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA NI, n. in Portici l'11.08.1955;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data
22.01.2008, resa anche nei confronti di EF AN, n. in Castellamare
di Stabia il 28.01.1958.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente e di EF AN, avv. Giuseppe
Fusco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
fme
Svolgimento del procedimento
1. Il 29 novembre 2005 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata disponeva il sequestro preventivo di un parcheggio interrato, su tre livelli, per un totale di 39 box auto, sito in Piano di Sorrento, in corso di edificazione da parte della s.r.l. "Cassano", di cui era legale rappresentante
NI NA.
Quanto al fumus commissi delicti, rilevava il giudice che i lavori erano stati effettuati "sulla base di una d. i. a. (denuncia di inizio attività) presentata il 24.5.2004, che ha fatto seguito ad una precedente richiesta di autorizzazione gratuita, mai rilasciata e poi abbandonata ...". Esaminava, quindi, "la problematica relativa alla tipologia del titolo abilitante necessario per la legittima esecuzione dell'intervento attraverso l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie"; e, richiamato il D.P.R. n.
380/2001 (in particolare l'art. 9.1), l'art.
9.2 L. n. 122/1989, come modificato dall'art. 137.3 del precitato D.P.R. n. 380/2001, rilevava che "nel caso in esame appare palese la mancanza del rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio in corso di edificazione e determinati e specifici immobili...", e quindi, per la legittima realizzazione del parcheggio occorreva, per la legislazione statale, in assenza di un rapporto pertinenziale immediato e riconoscibile il rilascio del permesso di costruire ...".
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Nell'esaminare, poi, “l'interferenza della legislazione regionale sulla legislazione statale" (in particolare l'art.
6.2 della L. R. n. 19/2001), rilevava che "la L.R. anzidetta, per il principio della riserva di legge statale, non può esplicare alcuna efficacia in campo penale "%; ed analogamente argomentava in relazione all'art. 6 della successiva L. R. n. 16/2004, concludendo al riguardo che "in ogni caso la presenza o l'assenza della d.
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i. a. è irrilevante sul piano penale, essendo necessario, per la legittima realizzazione del parcheggio, il preventivo rilascio del permesso di costruire" e che "l'intervento edilizio in corso di realizzazione è non solo in contrasto con la normativa urbanistica ma è anche in contrasto con le previsioni del P. U. T. ...". "Sussistono, pertanto, concreti e precisi indizi del reato di cui all'art. 44, c. 1°, lett. c), D.P.R. n. 380/01". Riteneva, infine, la sussistenza anche del periculum in mora.
NI NA ed AN IN, con atto del 12 dicembre 2005,
richiedevano al G.I.P. la revoca del disposto sequestro;
l'istanza veniva rigettata con provvedimento del 21 dicembre 2005.
Successivamente gli istanti chiedevano ed ottenevano, in data 13 giugno 2006, il permesso di costruire non oneroso in sanatoria e nuovamente richiedevano il dissequestro del parcheggio con due istanze, che venivano rigettate dal G.I.P. con provvedimenti del 26 giugno ed 8 luglio 2006. Il dissequestro era stato richiesto sul presupposto che, ribadita la idoneità della d. i. a. a costituire titolo abilitativo alla costruzione del manufatto, in ogni caso il rilascio del permesso di costruire non oneroso, ai sensi dell'art. 22.7
D.P.R. n. 380/2001, era atto sufficiente ad integrare il requisito all'uopo richiesto. Il G.I.P., di contro, osservava che “l'intervento non è suscettibile di sanatoria perché non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione delle domanda ...", e la sola procedura al riguardo attivabile era quella prevista dall'art. 36 del D.P.R. citato.
Avverso tali provvedimenti reiettivi NA ed IN proponevano appello, che il Tribunale del riesame rigettava con provvedimento del 14 dicembre 2006.
Gli istanti proponevano ricorso per cassazione e questa Suprema
Corte, Sez. III, con sentenza del 18 maggio 2007, annullava il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. Osservava la Corte di legittimità che, "per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/01, che riduceva a due i titoli abilitativi edilizi eliminando l'autorizzazione è stata abrogata, ex art. 2, c. 3° del medesimo
D.P.R., unicamente la parte del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale campana 28 novembre 2001, n. 19..., il che ha poi consentito alla
Regione Campania - quando con la successiva legge 22 dicembre 2004, n. 16 ha provveduto a modificare o integrare la precedente disciplina per adeguarla ai principi del Testo Unico - di limitarsi, quanto al contenuto del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19/01, a sostituire unicamente le parole 'ad autorizzazione gratuita' con le parole 'a permesso di costruire non oneroso', senza intervenire sulla disposizione relativa alla deroga agli strumenti urbanistici vigenti, a conferma della ininterrotta vigenza della disciplina in deroga e quindi dell'equivalenza sostanziale tra i due titoli succedutisi nel tempo. Da tale ininterrotta vigenza della disciplina in deroga deriva poi la possibile idoneità del titolo abilitativo del 13 giugno
2006, 'anche in sanatoria', in ragione della non necessità esplicita del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori, che al momento della presentazione della domanda".
Chiariva, altresì, che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che "il vincolo del PUT citato permarrebbe comunque in forza dell'art. 9 della legge regionale campana 28 novembre 2001, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, secondo cui 'le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987,
n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa'...". Ma tale
"trascritto enunciato normativo si riferisce esplicitamente alle disposizioni
'procedurali' onde da esso nessun argomento può trarsi per limitare la
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portata della norma di natura sostanziale che consente, nella realizzazione di 4 fma parcheggi in aree libere anche non pertinenziali, di derogare agli strumenti urbanistici vigenti', secondo la previsione dell'art. 6 della legge n. 19/01, come modificata dalla legge n. 16/04”.
Il Tribunale del riesame di Napoli, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 22 gennaio 2008, rigettava il precitato appello proposto da
NI NA ed AN EF.
Richiamato il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio,
rilevavano i giudici del merito che, "nelle more della trattazione della presente procedura, il provvedimento in sanatoria di cui sopra è stato annullato dall'amministrazione comunale, ed è stato rilasciato dal Comune di Piano di Sorrento un nuovo permesso di costruire in sanatoria, questa volta oneroso, ex artt. 3 e 10 T.U. 380/01, in data 29.3.2007".
Premesso, poi, che “le considerazioni che seguiranno si attagliano ad entrambi i titoli abilitativi (quello annullato dalla P. A. e quello sopravvenuto), posto che la Corte Suprema ha ritenuto l'astratta idoneità del permesso non oneroso", rilevavano che, "come chiarito dalla Suprema
Corte, è possibile che il parcheggio sia assentito anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti .". Nondimeno, "si pone la questione, evidenziata dal P.M. se debba essere in tal caso rispettato il disposto di cui al T.U. edilizia che, all'art. 14, allorquando disciplina il permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici, prescrive che tale atto sia preceduto dalla deliberazione del consiglio comunale". Richiamavano, al riguardo, il parere espresso dall'Ufficio Contenzioso della Regione
Campania, che aveva ritenuto "innegabile che, in relazione all'ipotesi disciplinata dal summenzionato comma 2, art. 6, L.R. 19/2001, debba trovare applicazione l'art. 14 del D.P.R. 380/01 ...", che prevede la previa deliberazione del consiglio comunale. Ritenevano "pienamente condivisibili" tali considerazioni e concludevano, perciò, che, "pur non -ponendosi in dubbio la possibilità che il permesso di costruire anche in
-sanatoria deroghi agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che tale permesso di costruire sia rilasciato nel rispetto della legislazione statale, sia quanto alla circostanza che l'edificio o l'impianto da assentire sia pubblico o di interesse pubblico (questione sulla quale pure occorrerebbe soffermarsi), sia, in particolare, con riferimento alla procedura necessaria per il rilascio agli organi competenti": e, nella specie, "il permesso di costruire rilasciato agli istanti, come nelle more sostituito dalla P.A. non essendo stato
preceduto dalla prescritta deliberazione del consiglio comunale non è
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certamente idoneo a produrre l'effetto sanante dell'opera abusivamente realizzata".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il solo NA, per mezzo del difensore, denunziando: in relazione al terzo commaa) "violazione di legge processuale dell'art. 627 c.p.p.". Deduce che "il giudizio di rinvio andava effettuato sulla base della situazione di fatto e di diritto riferibile alla precedente ordinanza del G.I.P. di Torre Annunziata impugnata: e ciò per effetto del principio devolutivo dell'appello La Corte di Cassazione aveva escluso (e questo ADD
era uno dei principi che il tribunale del riesame avrebbe dovuto rispettare: art. 627, terzo comma, c.p.p.) la necessità di un permesso di costruire a titolo oneroso" ed aveva affermato che non vi era "necessità esplicita del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori che al momento della presentazione della domanda" e "nessun mutamento della situazione fattuale era intervenuto con il permesso di costruire oneroso del marzo 2007, ma soltanto la sostituzione di un titolo abilitativo già da solo idoneo e sufficiente a legittimare il parcheggio con altro titolo ...";
b) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 14 D.P.R. n.
380/2001. Premesso che il tribunale aveva ritenuto che il permesso di 6 fma costruire oneroso non fosse idoneo a sanare l'opera realizzata "in quanto secondo il primo comma dell'art. 14 D.P.R. 380/01 il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici può essere rilasciato esclusivamente 'per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale' ...", deduce che "tale interpretazione non può essere condivisa, a prescindere dal contenuto del parere rilasciato dall'Ufficio
Contenzioso della Regione Campania in quanto la possibilità di costruire
....
in deroga è stata una scelta del legislatore regionale in considerazione, da un lato, della rilevanza pubblica dei parcheggi quali strumenti di urbanizzazione secondaria ..., e, dall'altro, della mancanza di alterazione delle previsioni urbanistiche nelle ipotesi di parcheggi interrati. Conclude rilevando che la legge regionale del 30 gennaio 2008. n. 1, ha disposto che
"all'art. 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, comma 8, vanno aggiunte le seguenti parole: alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all'art. 22, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380”, e "tale norma ancora una volta conferma che l'opera realizzata non integra alcuna fattispecie di rilevanza penale".
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo profilo di censura, deve considerarsi che le
Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno già avuto modo di chiarire
(sent. 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli e altro) che nel procedimento di appello in tema di misura cautelare personale "è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori 'nuovi', preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria 7 fma richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti ...".
Per la identità della ratio legis che tale principio informa, non v'é ragione per non ritenere lo stesso applicabile anche all'appello concernente misura cautelare reale;
e, difatti, in tal senso ha già altra volta statuito questa
Suprema Corte (Sez. I, 23.6.2006, n. 26299).
Per altro verso, è principio pur esso già affermato da questa Suprema
Corte che il giudice di appello può in sede di rinvio procedere anche di ufficio all'ammissione di nuove prove, giacché l'art. 627.3 c.p.p. non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria, si di cui all'art. 603.3 c.p.p. (Sez. VI, 14.2.2001, n. 15158).
Del tutto legittimamente, perciò, nella specie, il giudice di appello, in sede di rinvio, ha valutato la situazione a quel momento sussistente, a seguito delle sopravvenute, rappresentate e comprovate emergenze procedimentali.
Quanto al secondo motivo di censura, si mostra corretto il rilievo del provvedimento impugnato, secondo cui "il potere della Regione di governo del territorio non può comunque prescindere dal rispetto dei principi statali di riordino della materia, di cui al T. U. edilizia”, e quindi "la disposizione di cui all'art. 6 L.R. 19/01, anche nel testo novellato, va coordinata con l'art. 14 del citato T. U.", il quale prevede la previa deliberazione dei consiglio comunale. Né tale affermazione appare caducata col riferimento del ricorrente alla sopravvenuta L.R. del 30 gennaio 2008, n. 1 (che peraltro fa riferimento, come riporta lo stesso ricorrente, “alle autorimesse interrate pertinenziali ..."), integri, in ogni caso, rimanendo, anche in riferimento a tale legge, i limiti di invalicabilità delle statuizioni statali.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 fma
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 23 settembre 2008.
Il Consigliere estensore sidente francesco Martano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E
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