Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/02/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 464
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 226/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CH;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 21 ottobre 2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito il difensore dell'indagato, avvocato Giovanni Aricò, il quale ha invece chiesto l'accoglimento del gravame. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 24 gennaio 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari rigettò la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere presentata da AN CH, indagato per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, duplice omicidio volontario, nonché porto e detenzione illegale di armi.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., ma il Tribunale di Bari, con ordinanza del 21 ottobre 2005, respinse l'impugnazione. Ricorre per Cassazione il difensore dello AN deducendo:
a) violazione dell'articolo 310 c.p.p. per la ritenuta inutilizzabilità dei nuovi elementi di prova prodotti dalla difesa dopo il deposito dell'atto di appello.
Il ricorrente sostiene che i giudici del riesame avrebbero errato a ritenere che nel giudizio di appello cautelare non sarebbero utilizzabili gli ulteriori elementi di prova conseguenti a indagini difensive, successive alla proposizione dell'istanza de libertate rigettata, prodotti dalla difesa dell'indagato dopo il deposito dell'atto di impugnazione.
b) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi probatori che consentano una rivisitazione critica del quadro indiziario delineato a carico dello AN. La prima censure è fondata ed è assorbente della seconda. E infatti, nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, è consentita - pur nell'ambito dei motivi proposti e, quindi, nell'osservanza del principio devolutivo l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori addotti dall'indagato, sopravvenuti alla adozione del provvedimento impugnato.
A tale conclusione sono giunte le Sezioni unite nella recente sentenza numero 18339 del 2004, ricorrenti LL e altro, citata anche dai giudici del Tribunale di Bari, i quali hanno ritenuto tuttavia che il principio esposto in quella decisione non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie in esame, dal momento che sarebbe "stato enunciato con riferimento al particolare caso dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una ordinanza di rigetto di applicazione di misure cautelari" e dovrebbe quindi riguardare solo tale ipotesi.
Ma così non è, perché le Sezioni unite - nella sentenza su citata - hanno affrontato non solo lo specifico problema dell'appello del Pubblico Ministero avverso i provvedimenti di rigetto di applicazione di una misura cautelare, ma quello più generale, espresso nella motivazione di quella decisione con l'inciso: "se, nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, sia consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e addotti dalle parti".
Su tale questione era, infatti, insorto un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposti tre diversi orientamenti. Secondo il primo di questi, nel procedimento d'appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto risultava delimitato dai motivi e dagli elementi su cui era stata fondata la richiesta al giudice e su cui questi aveva deciso;
per cui il giudice dell'impugnazione non poteva assumere, a sostegno della propria decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento cautelare e addotti nell'udienza camerale, atteso il mancato richiamo nell'articolo 310 c.p.p., comma 2, articolo 309 c.p.p., commi 6 e 9 sul riesame e dovendosi escludere l'applicazione analogica della disposizione eccezionale dell'articolo 603 c.p.p. sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
mentre gli elementi nuovi ben potevano essere posti a base di una nuova richiesta del Pubblico Ministero ex articolo 291 c.p.p., ovvero proposti dall'indagato o dal Pubblico Ministero al giudice ai sensi dell'articolo 299 c.p.p.. L'opposto e prevalente orientamento, invece, attribuiva al giudice dell'appello de libertate, nell'ambito dei motivi prospettati e nel rispetto quindi del principio devolutivo, il potere di decidere su elementi diversi e nuovi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, riconoscendosi, da un lato, l'opportunità ex articolo 299 c.p.p., commi 1 e 3, di assicurare la permanente attualità delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare e, dall'altro, la possibilità di applicare in via analogica, a tal fine, la disciplina dettata per le prove sopravvenute nell'appello cognitivo dall'articolo 603 c.p.p., commi 2 e 3. Il terzo orientamento, infine, si poneva in una posizione intermedia che, facendo leva su una sorta di "doppia identità" dell'appello cautelare, distingueva a seconda che esso fosse attivato dall'imputato o dal Pubblico Ministero: e in quest'ultimo caso veniva addirittura esclusa la possibilità da parte del giudice dell'appello di valutare elementi indiziari sopravvenuti alla formulazione dell'atto di impugnazione, sebbene fatti pervenire tempestivamente, potendo il pubblico ministero portarli alla cognizione del giudice della cautela mediante una nuova richiesta ex articolo 291 c.p.p.;
mentre nell'ipotesi in cui appellante fosse l'imputato tale preclusione non avrebbe dovuto operare in ossequio al principio del favor libertatis.
Ebbene, tra gli orientamenti suddetti, le Sezioni unite hanno ritenuto corretto il secondo, il quale consente l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato, siano essi prodotti dal Pubblico Ministero o dall'indagato.
Le ragioni di questa scelta sono chiarite nella citata sentenza numero 18339 del 2004, LL e altro, alla quale si rinvia, dal momento che il Collegio ne condivide in pieno le argomentazioni. In questa sede sembra, tuttavia, opportuno aggiungere che siffatta scelta serve anche a garantire l'efficienza e la coerenza del sistema, in qualche misura vulnerati da quelle decisioni che - senza alcuna valida ragione - costringono alla apertura di un nuovo sub procedimento. Sembra, infatti, del tutto inutile che - nella ipotesi di ulteriori prove sopravvenute - l'indagato debba proporre una nuova istanza di revoca del provvedimento cautelare al G.I.P., quando quelle prove possono invece essere acquisite validamente, e nel contraddittorio delle parti, dal giudice presso il quale pende il procedimento di appello.
E ciò senza contare che nella materia in esame vige il principio del favor libertatis, in ossequio al quale è necessario che non sia ritardata la decisione sulla attualità delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare dell'indagato, mediante l'inutile rinvio dell'esame delle prove sopravvenute, a un giudice diverso da quello che procede e che può perciò decidere con maggiore rapidità. Ciò posto, si osserva che i giudici del Tribunale di Bari hanno affermato che gli elementi indicati dalla difesa dell'indagato a supporto della posizione del proprio assistito, e scaturenti da una attività di indagine difensiva successiva alla proposizione dell'istanza de libertate rigettata, sono "idonei, in astratto, a consentire la rivisitazione critica del quadro indiziario a carico dello AN, quanto meno con riferimento alla imputazione più grave".
E di questi elementi detti giudici avrebbero dovuto perciò tenere conto nel decidere l'appello proposto dall'indagato avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la sua istanza di revoca della misura cautelare;
ferma restando, ovviamente, la loro libertà nel valutarli.
Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari, il quale - nel procedere a nuovo giudizio - si uniformerà al seguente principio di diritto: "nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, è consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e addotti sia dall'indagato che dal Pubblico Ministero". Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame;
si provveda a norma dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006