Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 6728
CASS
Sentenza 9 febbraio 2006

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Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 6728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6728
    Data del deposito : 9 febbraio 2006

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