Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
La proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione non è preclusa dalla circostanza che la Corte di cassazione abbia rigettato un ricorso avverso un provvedimento adottato dal Trib. lib. dopo che un'altra pronuncia della medesima Corte, investita del medesimo ricorso, aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. (Fattispecie relativa ad una duplicazione materiale del ricorso, in cui la S.C. si è pronunziata due volte sul medesimo oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2012, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 159
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 50461/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SS, nato il [...];
avverso la ordinanza del 30/09/2011 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ex art. 669 cod. proc. pen.;
udito il difensore del ricorrente avv. Maiello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 304 cod. proc. pen., giudicando a seguito di rinvio a seguito della sentenza ella Corte di Cassazione, Sez. 2, in data 12 maggio 2011, dichiarava non luogo provvedere sulla richiesta di riesame proposta da SS RA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 19 novembre 2009 con la quale era stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di partecipazione ad associazione per delinquere, aggravata D.L. n. 152 del 1991 ex art. 7 e al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (fittizia intestazione di quote sociali appartenenti al fratello AT).
Rilevava il Tribunale che, successivamente alla riferita sentenza di annullamento con rinvio, la medesima Sez. 2 della Corte di cassazione, decidendo sul medesimo ricorso, aveva con sentenza in data 22 giugno 2011 emesso pronuncia di rigetto.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il RA, a mezzo dei difensori avvocati Stefano Montone e Vincenzo Maiello, i quali, rilevando che per un mero disguido, dovuto a una duplicazione materiale del ricorso, la Corte di cassazione si era pronunciata due volte sul di esso, deducono la violazione di legge in relazione all'art. 627 e art. 669 cod. proc. pen., comma 1, osservando che in presenza di una duplicità di pronunce sul medesimo oggetto il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione solo la decisione di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione in data 12 maggio 2011, essendo la successiva pronuncia della Corte di cassazione da considerare tamquam non esset.
Con un secondo motivo, si deduce che l'ordinanza impugnata aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il dato abnorme della duplicità di pronunce sullo sesso ricorso da parte della Corte di cassazione, non motivando sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso, successivamente alla sua proposizione, ha perso di interesse, e va conseguentemente dichiarato inammissibile, risultando che in data 4 novembre 2011 il RA è stato rimesso in libertà, e non avendo il medesimo formulato personalmente una deduzione intesa ad ottenere una pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (v. Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).
2. È il caso di rilevare che non costituisce ostacolo alle iniziative che il RA vorrà eventualmente in futuro assumere ex art. 314 cod. proc. pen. il fatto che la Corte di cassazione, con la riferita sentenza del 22 giugno 2011 abbia emesso pronuncia di rigetto del precedente ricorso, dopo che altro Collegio della stessa Seconda sezione, investito del medesimo ricorso, aveva disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Tale anomala duplicazione della procedura non implica infatti di per sè alcuna preclusione alla proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione, sussistendone i presupposti, dato che le ragioni ora addotte con il presente ricorso, che evoca la disposizione generale di cui all'art. 669 cod. proc. pen., ben potrebbero essere fatte valere in sede di domanda ex art. 314 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012