Sentenza 27 gennaio 2001
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2017
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2010 Cleopatra Mutinta C., nata in Zambia e cittadina italiana, adì il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimatole il 5 ottobre 2006 dall'Ambasciata della Repubblica dello Zambia presso la Repubblica Italiana, avente sede in Roma, alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare il 3 dicembre 2004, per essere poi assunta il 6 gennaio 2005 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A2 del CCNL dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ME EL POPOL01 1 50/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 13429/98 Consigliere Cron. 2474 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE H UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. per diritti L. 3000 rappresentante pro tempore, 27 GEN. 2001 persona del legale IL RE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, LIRE 3000 CANCELLERIA e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CB220905 ricorrente
contro
UL TO, EL DO, ER AN;
intimati 76 2000 avverso la sentenza n. 5666/98 del Tribunale di 4916 -1- MILANO, depositata il 16/05/98 R.G.N. 742/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano notificata il 10.6.1998 (che, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, poi unitariamente appellale, aveva dichiarato il diritto di VI UL, ER GE e FA FF, titolari di pensioni di vecchiaia, agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di pensione, sino al 31.12.1991, ed ai soli interessi legali nel periodo successivo, sulle quote aggiuntive di pensione loro spettanti dal 1°.
1.1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n.86 del 1988, convertito in legge n.160/1988, e oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 1990). Il Tribunale aveva osservato che laddove, come nella specie, non era prevista domanda amministrativa per ottenere la prestazione, gli interessi la rivalutazione derivanti dalla sentenza n. 156 della Corte costituzionale decorrono dalla maturazione dei singoli ratei, con conseguente applicazione del regime dettato dall'art. 16,c.6 della legge n. 412 del 1991 in punto cumulo di interessi e rivalutazione. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 67/1988 e dell'art.7 della legge n. 533 del 1973, osservando: in applicazione di quest'ultima norma, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto degli assicurati agli accessori richiesti a decorrere dal 121mo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 67 del 1988. Il ricorso è fondato. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991, n.156 e 27 aprile 1993 n.196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha 3 diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata (della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, c.
3. c.p.c., prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria in relazione alla disciplina - dettata dall'art. 21, c.6, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto-legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n.72, del 1990 la preventiva domanda - dell'interessato (cfr. Cass . 28 1998 n.12861), la legale dicembre responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. Il che risulta nella specie del tutto coerente con il principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n.4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ (come inciso dalla sentenza costituzionale n.156 del 1991), dal 121mo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. Questa Corte ha anche precisato che nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, c.6, della legge 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1°.1.1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto agli accessori (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1°.1.1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 della legge stessa, il 14 marzo 1988). E' infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, non è configurabile alcun obbligo di provvedere né, quindi, alcun correlativo ritardo (Cass., 19.3.1999, n. 2552). In conclusione, il ricorso dev'essere accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 3 I 0 spese, alla Corte di appello di Milano. A 1 3 D S 5 . , S T A O . R T L Così deciso in Roma il 28.11.2000 , N L A ' A O L 3 S B L E 7 Il Presidente Il Consigliere estensore I Лишний Pav E - P S 8 D D - I I 1 A By Fr Shill N S T 1 G N S E O O E S IL COLLABORATORE DI CANCELLIBRIA P R G I M D G A Depositata in Cancelleria I E E A , O L 27 GEN. 2001 O T D T R I E A oggi, T T R L S I I L N D G E DI CANCELLERIA ها E IL COLLABORATORE E S D O E R