Sentenza 1 aprile 2011
Massime • 1
Anche in materia di giudizio cautelare (nella specie, personale), come nel giudizio di merito, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e deve limitarsi, nell'indagine che gli è devoluta, ad esaminare il "punto" della decisione oggetto di annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2011, n. 15757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15757 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 04/04/2011
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO DO - Consigliere - N. 775
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 47475/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR IO, N. IL 11/10/1978;
avverso l'ordinanza n. 20/2010 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 15/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che conclude per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RE TO, tramite difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 15.7.2010, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione a seguito di sentenza 2.12.2009 di annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del Riesame 21.7.2009, confermava l'ordinanza 23.1.2008 del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RE TO. Con detta sentenza di annullamento la S.C. rilevava l'infondatezza del primo motivo di ricorso in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed annullava l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale del Riesame omesso di motivare sullo specifico motivo di ricorso diretto a dimostrare il superamento della presunzione iuris tantum di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, avuto riguardo all'intervenuto sequestro preventivo della Clinica Villa Anya, posto che l'impianto accusatorio attribuiva a tale clinica "la funzione di indispensabile strumento nell'ottica del perseguimento degli illeciti interessi cui ha consapevolmente dato il proprio autonomo e determinante apporto anche RE TO, direttore sanitario della struttura".
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) con riferimento agli artt. 125 e 274 c.p.p., art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 627 c.p.p., comma 3; il Tribunale del Riesame aveva motivato la permanenza delle esigenze cautelari in costanza di detto sequestro preventivo, richiamando una pronuncia della S.C. (n. 45525/2005) che non si attagliava al caso di specie in quanto faceva riferimento al possibile perdurare delle esigenze cautelari nell'ipotesi di sequestro di aziende non direttamente riconducibili al soggetto indagato;
nel caso in esame la clinica sequestrata apparteneva, invece, all'imputato TO RE che ne era il direttore sanitario;
il Tribunale non aveva valutato se il sequestro preventivo avesse attenuato le esigenze cautelari al fine di applicare una misura meno affittiva di quella della custodia cautelare in carcere, avuto riguardo anche al tempo decorso (anni 2 e mesi 8) dall'applicazione della originaria ordinanza custodiale, eseguita il 28.1.2008 ed all'attualità delle esigenze cautelari al momento della pronuncia. Il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ai medesimi elementi utilizzati nell'ordinanza originaria di custodia cautelare,quali le conversazioni captate nel 2005, per affermare l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non considerando, peraltro, che i soggetti con cui il RE aveva intrattenuto le conversazioni erano in stato di libertà (PI TO IO, TI LO, TI TO e PO AN).
L'ordinanza in esame era, inoltre, carente di motivazione in ordine al persistere della esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), avendo fatto riferimento al rapporto di parentela fra RE TO ed il padre, DO RE, quale candidato prescelto e appoggiato dalle cosche per curarne gli interessi, tralasciando di prendere in esame il dato documentale costituito dalle avvenute dimissioni del padre dell'indagato dalla carica di consigliere regionale.
Il Tribunale aveva, infine, omesso di prendere in considerazione la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p., quanto al pericolo di inquinamento probatorio ed il pericolo di fuga.
Il ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che anche in materia di misure cautelari, sono applicabili le regole del giudicato, sia pure con la limitazione della valenza "allo stato degli atti" e, quindi, del giudicato progressivo rapportato dalla decisione di annullamento con rinvio della Corte di legittimità; ne consegue, che il giudice del rinvio, nel riesaminare la misura di cautela personale, ex art. 627 c.p.p., è vincolato, alla pari del giudice del processo di merito, al principio di diritto affermato dalla Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del punto della decisione oggetto di annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte di Cassazione, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Cfr. Cass. n. 1733/2000; S.U. 9.10.1996, Vitale). Correttamente, quindi, nella specie, il giudice del rinvio ha limitato l'indagine relativa alla persistenza della esigenze cautelari con riferimento al sequestro preventivo della Clinica di cui l'indagato era direttore sanitario. Al riguardo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza citata (Cass. sez. 2 n. 45525/2005) nel provvedimento impugnato, ben si attaglia al caso in esame, posto che, al di là della titolarità dell'azienda sequestrata, la Suprema corte ha evidenziato che "la cessazione delle esigenze cautelari deve essere desunta o dal fatto dell'avvenuto scioglimento del gruppo associativo criminale o dal fatto dell'avvenuto recesso dal gruppo del soggetto sottoposto ad indagine, non essendo conforme a canoni logici la deduzione del loro venir meno, sotto il profilo dell'eliminazione del pericolo di reiterazione criminosa, dall'avvenuto sequestro preventivo di aziende...". Ne consegue la irrilevanza della circostanza relativa alle avvenute dimissioni del padre dell'indagato dalla carica di consigliere regionale in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, l'art. 275 c.p.p., comma 3 stabilisce una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo ove si dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe solo l'onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, posto che la cautela è collegata per legge all'inserimento nell'organizzazione criminale ed al conseguente allarme sociale( Cfr. Cass. n. 305/2007; n. 4606072008;
n. 23788/2003).
Ove, quindi, non sia dimostrato che detti aventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità, come accertato dal Tribunale della Libertà; laddove ha evidenziato, sulla base del tenore delle intercettazioni esaminate, che "RE TO, a titolo personale e non certamente in qualità di direttore sanitario di Villa Anya, si confronta ed interagisce sinergicamente con soggetti di acclarata caratura mafiosa, fungendo spesso da alter ego del padre, nel cui interesse è legittimato a ricevere consigli ed ambascerie dal sapore chiaramente "ndranghetistico". Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011