Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una manifestazione della volontà - anche informale - ma espressa ed inequivoca di rinunciare alla sospensione disposta per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2016, n. 28671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28671 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
2 8 67 1/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Maurizio Fumo Presidente Udienza c.c.
1.3.2016 Dott. Gerardo Sabeone Consigliere Sentenza n. 3P3 Dott. Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Consigliere Registro generale n. 3187/2016 Dott. Angelo Caputo Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : DI AN ZI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza n. 576/2015 del Tribunale della Libertà di Messina del 10.9.2015 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano Tocci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Messina ha confermato il provvedimento emesso dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale applicativo nei confronti del ricorrente della misura cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 56, 624 bis, 625 n. 2, 4 e 5 cod. pen. ( tentato furto in abitazione ).
1.2 Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato personalmente, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.3 Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato deduce, come primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 8, 9 e 10, cod. proc. pen.. Osserva il ricorrente che erroneamente il Tribunale impugnato aveva ritenuto che la decisione adottata in data 10.9.2019 era intervenuta tempestivamente in relazione al termine di inefficacia della misura prevista dal nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. in ragione dell'affermata inesistenza di una rinunzia alla sospensione dei termini processuali determinata dalla proposizione della 1 richiesta di riesame nel periodo feriale;
che tale erroneità derivava dal fatto che la rinunzia alla sospensione dei termini feriali non deve essere necessariamente espressa e che può desumersi da qualsiasi comportamento concludente incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione feriale;
che, nel caso di specie, la proposizione della richiesta di riesame nel mese di agosto e la presenza del difensore all'udienza del 3.9.2015 dovevano essere intesi come tacita rinunzia alla sospensione feriale dei termini con la conseguenza che la misura custodiale doveva ritenersi divenuta inefficace.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia infine violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 comma 3 bis, 275 bis, 284 e 285 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla negata applicazione della richiesta misura degli arresti domiciliari assistiti dal controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo di doglianza è infondato.
3.2 Ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento interpretativo secondo cui la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge (Cass. Sez. 3, n. 11291 del 30/01/2015 - dep. 17/03/2015, Vitasevic, Rv. 262860).
3.3 In realtà, va ricordato che questa Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi a riguardo affermando (Cass., sez. 6, 28.1.08, Komani, n. 8419, Rv. 239315) proprio il principio da ultimo ricordato, e cioè che la semplice presentazione del ricorso in periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini occorrendo, a tal fine, una "espressa ed in equivoca" volontà di rinunciare alla sospensione dei termini per il periodo feriale. È ben vero che talune decisioni ammettono la rinuncia in forma tacita ma sempre quando essa sia desumibile da "condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione di detti termini" ( Cass., Sez. 5, 30.9.02 n. 32363). Sul punto, deve effettivamente darsi atto di un diverso orientamento secondo il quale "La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, per cui spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Ne consegue che la rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini" (Cass. Sez. 2, sent. 17448 del 01/04/2015 Cc. (dep. 27/04/2015) Rv. 263528 ).
3.4 Ritiene tuttavia questo Collegio che detta rinuncia deve essere desumibile, sia pure per facta concludentia, da indicatori chiari ed univoci di una tale volontà. 2 t -Pertanto, la semplice circostanza occorsa nel caso di specie di avere l'indagato proposto il ricorso in periodo feriale è tutt'altro che rispondente a questi requisiti potendo benissimo trattarsi di una pura casualità che non legittimava automaticamente la deroga invocata. Sul punto, è il caso di ricordare che, in costanza del periodo c.d. "feriale", la sospensione è la regola ed essa è stata prevista proprio per una maggiore garanzia del diritto di difesa. Ciò è tanto vero che, quando le peculiarità del caso impongano la c.d. "dichiarazione di urgenza", la conseguente non osservanza della regola deve essere espressamente dichiarata con provvedimento motivato del giudice o del pubblico ministero (v. L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 4). Pertanto, anche quando sia l'indagato a non volersi avvalere della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è necessario che tale sua manifestazione di volontà sia desumibile anche in modo informale ma inequivoco.- - Del resto, l'art. 2, legge citata, comma 1, prevede che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale non operi qualora essi o i loro difensori facciano rinunzia. Detta possibilità è prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato o imputato e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione. La norma, tuttavia, costituendo eccezione alla regola, non può operare in virtù dell'art. 14 disp. gen. oltre i casi e i tempi in essa considerati e va, inoltre, interpretata in modo restrittivo. Alla luce pertanto delle sopra esposte considerazioni la doglianza così sollevata dalla parte ricorrente va disattesa.
4. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile per manifesta infondatezza.
4.1 Rileva subito la Corte come le censure mosse dal ricorrente in ordine al profilo motivatorio dell'ordinanza impugnata, in punto di esigenze cautelari, siano state formulate in modo generico e non circostanziato, con conseguente inammissibilità, sotto tale profilo, dei relativi profili di doglianza. Ma non è comunque rintracciabile nel tessuto motivatorio della sentenza impugnata neanche il lamentato vizio argomentativo, atteso che la Corte, con motivazione logica ed esente da contraddittorietà, ha evidenziato l'impossibilità di applicare nel caso di specie misure cautelari gradate, e ciò in ragione della condivisibile valutazione dell'esistenza di precedenti penali, della commissione del reato nel corso di esecuzione di altra misura e delle modalità di organizzazione del furto, circostanze quest'ultime che denotano un pericolo di recidiva nella commissione del reato per cui si procede non diversamente contenibile con una misura cautelare più blanda.
5. Ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cpp con necessità pertanto che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al ricorrente.
P.Q.M.
3 А Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 1.3.2016 Il Presidente Maurizio Fumo Il Consigliere estensore Roberto Amatore Pohlofatto flow DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell -- 8 LUG 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise O 4