Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2015, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 30/01/2015
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 232
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 47474/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE RC, nato a [...] il [...];
indagato D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80;
avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di Catania del 24.9.14;
Sentita la relazione del Cons. Dr. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Nei confronti del ricorrente è stata applicata la misura cautelare in carcere in quanto gli si contesta di avere, in concorso con altre sei persone, detenuto kg. 293,500 di marijuana.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo: violazione di legge e vizio motivazionale dal momento che il Tribunale ha errato nel non dichiarare la nullità del provvedimento per mancata osservanza del termine dei dieci giorni.
Si fa, infatti, notare che la presentazione del ricorso in tempo feriale è da considerare evidente implicita rinuncia alla sospensione feriale dei termini.
Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari e di diniego di sostituzione della con arresti domiciliari visto che i genitori dell'arrestato si sono dichiarati disposti a ricevere presso di sè il congiunto.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, generico.
3.1. Per quel che attiene al primo motivo va preliminarmente chiarito che l'eccezione di nullità nasce dal fatto che l'indagato ebbe a presentare la richiesta di riesame il 22 agosto, in pendenza, cioè del c.d. periodo feriale ed il Tribunale ha deciso in data 24 settembre.
Secondo il ricorrente, quindi, l'ordinanza sarebbe nulla perché emessa oltre il termine di dieci giorni prescritto dalla legge non dovendosi considerare valida l'obiezione che il dies a quo per decidere per il Tribunale sarebbe decorso dal 16 settembre. Infatti, come sopra si ricordava, secondo il ricorrente, la presentazione del ricorso in epoca feriale equivale ad implicita rinuncia alla sospensione dei termini di quel periodo. L'argomento è, però, fallace.
Questa S.C. ha avuto più volte occasione di pronunciarsi a riguardo affermando (sez. 6, 28.1.08, Komani, n. 8419, Rv. 239315) che la semplice presentazione del ricorso in periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini occorrendo, a tal fine, una "espressa ed in equivoca" volontà di rinunciare alla sospensione dei termini per il periodo feriale. È ben vero che talune decisioni di questa S.C. ammettono la rinuncia in forma tacita ma sempre quando essa sia desumibile da "condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione di detti termini" (sez. 5, 30.9.02 n. 32363), È proprio alla luce delle decisioni di questa S.C. citate dal ricorrente, e delle generali argomentazioni dallo stesso sviluppate, che si deve, per un verso, convenire sulla piena ammissibilità di una rinuncia "implicita" alla sospensione feriale dei termini ma, anche, al contempo, affermare la necessità che detta rinuncia sia desumibile, sia pure per facta concludenza, da indicatori chiari ed univoci di una tale volontà.
Pertanto, la semplice circostanza - occorsa nella specie - di avere l'indagato proposto il ricorso in periodo feriale è tutt'altro che rispondente a questi requisiti potendo benissimo trattarsi di una pura casualità che non legittimava automaticamente la deroga invocata.
È forse il caso di rammentare, infatti, che, in costanza del periodo c.d. "feriale", la sospensione è la regola ed essa è stata prevista proprio per una maggiore garanzia del diritto di difesa. Ciò è tanto vero che, quando le peculiarità del caso impongano la c.d. "dichiarazione di urgenza", la conseguente non osservanza della regola deve essere espressamente dichiarata con provvedimento motivato del giudice o del pubblico ministero (v. L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 4). Pertanto, anche quando sia l'indagato a non volersi avvalere della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è necessario che tale sua manifestazione di volontà sia desumibile - anche in modo informale - ma inequivoco.
Non è affatto sufficiente, a tale scopo, invocare la semplice equazione: presentazione del ricorso in epoca feriale = rinuncia alla sospensione dei termini propri di detto periodo.
3.2. Il ricorso è inammissibile anche per la assoluta genericità ed assertività del secondo motivo. La critica alla motivazione, infatti, si risolve nella mera negazione del fatto che il SE sia dedito ad attività delinquenziali e nella contestuale affermazione che si tratti, invece, di lavoratore con precedenti risalenti nel tempo. Ciò, sicuramente, non è sufficiente a validare il presente gravame su tali aspetti visto che, notoriamente, la critica deve essere specifica e rivolta puntualmente alla motivazione del provvedimento impugnato evidenziandone eventuali limiti o criticità.
Non coglie nel segno neppure l'ultima censura, secondo cui il Tribunale non avrebbe replicato in punto di sostituzione della misura più grave con arresti domiciliari presso i genitori (sebbene dichiaratisi disposti ad accogliere il ricorrente). È, infatti, evidente che, prima di apprezzare la dichiarazione di disponibilità dei genitori, occorre valutare la adeguatezza in sè della misura degli arresti domiciliari e ciò è avvenuto puntualmente e correttamente da parte del Tribunale che ha escluso l'eventualità sul rilievo che, a parte ogni altra considerazione sulla gravità del bagaglio indiziario, la personalità del IC si segnala per la sua negatività anche per la presenza, a suo carico, di un precedente specifico e di due condanne per il delitto di evasione "che testimoniano la massima inaffidabilità dell'indagato e l'incapacità dello stesso al rispetto delle prescrizioni di legge".
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 nonché la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Visto l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter;
Ordina che, a cura della Cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015