Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
In materia di inosservanza di provvedimenti dell'Autorità la norma di cui all'art. 650 cod. pen. può ritenersi violata quando non si ottemperi a provvedimenti che il sindaco adotta quale ufficiale di governo, con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie. Negli altri casi, quando cioè l'ordine sia dato con richiamo a regolamenti comunali esistenti, la loro violazione non è penalmente punita, ma trova una sanzione amministrativa nell'art. 106 del R.D. n,383/1934. (Fattispecie relativa a ordinanza sindacale che ordinava la raccolta dei rifiuti commerciali lontano dai luoghi di abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1998, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giulio CARLUCCI Presidente del 5.5.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Camillo LOSANA " N. 507
3. " Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE AL " N. 10626/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pavia, nel procedimento penale a carico di RI TA, nata a [...] il [...] e di NI PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Pretore di Pavia, in data 11.3.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del SOST. P.G. Vincenzo GALGANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
OSSERVA
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Pretore assolveva la AR (perché il fatto non sostituisce reato) e il BA (per non aver commesso il fatto) dalla imputazione ex art.650 c.p. avere omesso, quali contitolari di un esercizio commerciale, di ottemperare - all'ordinanza sindacale, che imponeva lo sgombero e la raccolta in contenitori lontani dalle abitazioni, dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'attività di commercio).
Quanto al BA, osservava il Pretore che l'ordinanza del sindaco era diretta alla sola coimputata e quindi egli non era tenuto alla sua osservanza. Quanto alla AR, doveva escludersi per le ragioni tassativamente previste dell'art. 650 c.p.; i fatti addebitati alla prevenuta si erano verificati in un cortile privato ed interno, integrando quindi violazione dei rapporti di buon vicinato e non di norme relative alla igiene pubblica. Tanto vero che il sindaco aveva emesso l'ordinanza in base all'art. 36 e non 38 della legge n. 142/1990. La fattispecie era quindi regolata non dalla norma penale, ma da quella di cui all'art.106 del r.d. 3.3.1934, n.383. Avverso tale pronuncia presentava appello (poi qualificato come ricorso, con ordinanza 11.3.1998 della Corte milanese, e qui inviato, stante l'inappellabilità della sentenza ex art. 593 c. 3 c.p.p.) nei confronti della sola AR il P.M. circondariale, il quale rilevava che erroneamente il sindaco aveva pronunciato l'ordinanza ex Art. 36 della legge sopra citata, laddove era evidente che egli agiva a tutela della pubblica igiene;
e infatti l'accumulo di rifiuti all'interno dell'abitato 8sia pure in area privata) era pericoloso per la salute collettiva e violava la norma penalmente sanzionata. La costituita p.c. IA ON presentava nei termini di legge una memoria difensiva.
Il ricorso è infondato.
Il capo d'imputazione non reca - come dovrebbe - l'indicazione delle ragioni per le quali l'ordinanza è stata emessa dal sindaco;
a prescindere da ciò, comunque - e - parendo logicamente che si possano ravvisare, in relazione al fatto descritto, nella tutela della pubblica igiene, deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la normativa dell'art. 650 c.p. può ritenersi violata quando non si ottemperi a provvedimenti che il sindaco adotta quale ufficiale di governo, con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie (cfr. Sez. I,4.2.1994, n. 1317;
idem, 6.11.1995 n. 1358).
Negli altri casi, quando cioè - come si evince nel caso di specie dalla lettura dell'ordinanza sindacale - l'ordine sia dato con richiamo a regolamenti comunali esistenti, la loro violazione non è penalmente punita, ma trova una sanzione amministrativa nell'art.106 del r.d n.383/1934 (cfr. Sez.I,13.12.1996,n. 1451) - come correttamente ha affermato il Pretore.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998