Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, per cui spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Ne consegue che la rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2015, n. 17448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17448 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 01/04/2015
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 706
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 54032/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NI N. IL 27/06/1946;
avverso l'ordinanza n. 976/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 16/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. AL TO (imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro-Sezione per il Riesame, che ha rigettato l'appello da esso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 22.9.2014, che ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della ordinanza impugnata, eccependo che la sospensione dei termini di custodia cautelare sarebbe stata disposta quando i termini di custodia erano già scaduti. Secondo il difensore, il termine di custodia per la fase dibattimentale (nel presente procedimento pari ad anni uno mesi sei, decorrenti dal 21.1.2013, data di emissione del decreto che dispone il giudizio) sarebbe dovuto andare a scadenza naturale il 21.7.2014;
tuttavia, la proroga di complessivi giorni 59 dipendente da tre rinvii del dibattimento per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (il primo dal 15.7.2013 al 17.9.2013 per giorni 18; il secondo dal 17.9.2013 al 14.10.2013 per giorni 27; e il terzo dal 13.1.2014 al 27.1.2014 per giorni 14) avrebbe determinato la sua scadenza ultima alla data del 18.9.2014. Ne conseguirebbe che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia - adottata il 22.9.2014 - sarebbe intervenuta a termini già scaduti.
A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a conteggiare il periodo feriale nel numero dei giorni per i quali è stato disposto il rinvio del dibattimento con ordinanza del 15.7.2013, trattandosi di periodo nel quale non può svolgersi alcuna attività giudiziaria, salvo il caso in cui venga emesso apposito decreto che dichiari l'urgenza della trattazione del procedimento.
2. La censura è manifestamente infondata.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, "La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare collegata al rinvio della trattazione del processo su richiesta del difensore, per sua esigenza ovvero per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, va commisurata all'effettiva durata del rinvio disposto dal giudice, in quanto la richiesta di rinvio e il differimento che ne consegue influiscono sull'iter processuale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei processi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a rispondere, subendone le conseguenze, anche la parte processuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le altre parti e con il giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo" (Sez. 1, n. 12697 del 15/01/2008 Rv. 239357). Ne deriva che "la sospensione dei termini disposta con ordinanza del giudice quando l'udienza sia rinviata per le ragioni indicate all'art. 304, comma 1, lett. a) e b) (assenza del difensore o impedimento di questi o dell'imputato) ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell'ordinanza e cessa (comprendendolo) nel giorno antecedente a quello dell'udienza in cui riprende l'attività processuale" (Sez. F, n. 35663 del 12/08/2003 Rv. 228398). Nel caso di specie, in cui l'udienza di rinvio cade dopo il periodo feriale, ritiene il Collegio che va tenuto conto del disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, il cui art.
1 - nel testo vigente al tempo dell'ordinanza impugnata - stabiliva che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"; e il cui art. 2 stabilisce che "In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini".
Nell'applicazione di tali norme che regolano il periodo feriale, questa Corte, con particolare riferimento ai processi con imputati detenuti, ha avuto modo di affermare che "La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini" (Sez. 5, n. 32363 del 01/07/2002 Rv. 222620; Sez. 4, n. 40951 del 13/11/2002 Rv. 223598).
Orbene, facendo applicazione di tali principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che, a seguito dell'ordinanza del 15.7.2013 (che, a causa dell'astensione dei difensori e alla loro richiesta di rinvio del dibattimento, ha disposto il rinvio dell'udienza al 17.9.2013), si è determinata ex lege, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), una sospensione del termine di custodia pari a giorni 63 (e non pari a giorni 18, come assume il ricorrente), dovendosi ricomprendere nella sospensione del termine il periodo feriale;
ciò in quanto i difensori non hanno rinunziato, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2, al periodo di sospensione feriale, rendendo così
necessario per il giudice procedente il rinvio della trattazione del procedimento a dopo tale periodo.
Essendo stata, dunque, la prima sospensione dei termini di custodia della durata di 63 giorni, deve ritenersi che la sospensione dei termini di custodia sia stata nella sua totalità (considerati anche gli altri due menzionati rinvii per 27 e 14 giorni ciascuno) pari a 104 giorni.
Ne deriva che la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, che avrebbero dovuto maturare il 21.7.2014, è slittata al 25.10.2014 e che, pertanto, il Tribunale procedente ha adottato l'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 c.p.p., comma 2 quando i termini di custodia non erano ancora scaduti.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 1 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015