Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2015, n. 17448
CASS
Sentenza 1 aprile 2015

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La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, per cui spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Ne consegue che la rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2015, n. 17448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17448
    Data del deposito : 1 aprile 2015

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