Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5898
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Sentenza 14 giugno 1999

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Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalla legge n. 526 del 1982 (art. 4) e dal D.L. n. 463 del 1983 (art. 13), convertito nella legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino: a) motivatamente prescritte dal medico specialista per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative; b) in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. L'onere della prova relativo a tali ultimi profili sostanziali è a carico del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5898
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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