Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'operatività del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base, unicamente o in misura determinante, di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen.), non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà della assenza del teste, determinata da una qualsiasi libera scelta, non inficiata da elementi esterni. (Fattispecie in materia di estorsione, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, fondata in via del tutto prevalente sulle dichiarazioni della persona offesa, non potuta esaminare in dibattimento per la sua irreperibilità).
Commentario • 1
- 1. Irreperibilità non volontaria del testimone: ammissibile la lettura delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. (Cass. Pen. n. 34962/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 ottobre 2025
La massima È legittima la lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali di un testimone divenuto irreperibile, quando tale condizione non sia imputabile a una sua libera scelta di sottrarsi al contraddittorio. Il divieto previsto dall'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. opera solo se l'assenza è volontaria. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34962 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24 marzo 2025 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2024 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Ou.La. in relazione al reato di rapina aggravata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2014, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 22/12/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2942
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 43405/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IA N. IL 01/03/1964;
avverso la sentenza n. 2318/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 28/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 19 febbraio 2010, appellata da CA AS, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. contestati al capo B), perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine alla residua imputazione di estorsione - al medesimo ascritta per avere mediante minacce costretto FE OM a consegnargli ogni giorno panini che non pagava - alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 240 di multa. In particolare, i giudici dell'appello ritenevano utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa, risultata poi irreperibile in dibattimento malgrado le ricerche effettuate, sul rilievo che costui non risultava essersi volontariamente sottratto al dibattimento e che pertanto era applicabile la disciplina dettata dall'art. 512 c.p.p. alla luce dei principi stabiliti dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che preclude la utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali, ove le stesse siano frutto di una libera scelta di elusione del contraddittorio. Sottolineavano i giudici a quibus che le dichiarazioni della persona offesa risultavano confermate dalle deposizioni rese dalle due guardie girate SA e VA - cui si riferivano gli addebiti di cui al capo B) - fate intervenire sul posto dalla stessa parte offesa FE.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa alla luce di principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010. Si lamenta, poi, che i giudici del gravame abbiano ritenuto che le dichiarazioni delle guardie giurate confermassero quanto asserito dalla parte offesa, senza alcuna puntualizzazione al riguardo: il che assume rilevanza, in quanto tali dichiarazioni possono avere risalto solo ove ritenute da sole concludenti sul piano della dimostrazione della responsabilità dell'imputato. I giudici del gravame, inoltre, non si sarebbero misurati con i rilievi difensivi concernenti la durata dei fatti ascritti, se cioè la condotta dell'imputato avesse riguardato solo l'episodio del 28 febbraio 2002 o anche fatti precedenti e in che termini: circostanze, queste, non chiarite dalla parte offesa e per le quali era indispensabile la sua deposizione dibattimentale e per le quali i generici riferimenti alle dichiarazioni delle guardie giurate si rivelano inconcludenti. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU - così come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito - solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 CEDU in un caso in cui le dichiarazioni rese in sede di indagini, acquisite in dibattimento ex art. 512 bis c.p.p., non erano, però, da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell'accusa, essendo quest'ultima risultata provata alla luce di ulteriori emergenze processuali). (Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771).
Le Sezioni Unite di questa Corte, d'altra parte, già in precedenza - come puntualmente evidenziato dal ricorrente - avevano avuto modo di affermare (in contrasto con quanto ritenuto dai giudici a quibus, che hanno totalmente omesso di misurarsi il principio affermato dal collegio allargato) secondo il quale ai fini dell'operatività (art. 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198).
In tale pronuncia si è in particolare messo in risalto la circostanza che, alla luce della giurisprudenza della CEDU in tema di giusto processo, l'acquisizione come prova di dichiarazioni assunte senza contraddittorio non risulta di per sè in contrasto con l'art. 6 della CEDU, ma sussistono precisi limiti alla loro utilizzazione probatoria, al fine di impedire che l'imputato possa essere condannato sulla base esclusiva o determinante di esse. Pertanto, l'ammissibilità di una prova testimoniale unilateralmente assunta dall'accusa può risultare conforme al dettato del citato art. 6, ma affinché il processo possa dirsi equo nel suo insieme in base ad una lettura congiunta dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), una condanna non deve fondarsi esclusivamente o in maniera determinante su prove acquisite nella fase delle indagini e sottratte alla verifica del contraddittorio, anche se differito. Il principio affermato dalla giurisprudenza europea è dunque che "i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne' nella fase istruttoria ne' durante il dibattimento" (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia;
sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit;
sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia;
sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit;
sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia), e ciò anche quando il confronto è divenuto impossibile per morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute (sent. 7 agosto 1996, NT e NG c. Italia;
sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia), ovvero quando l'irreperibilità del dichiarante sia giuridicamente giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati (sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia) o di imputati di reato connesso (sent. 27 febbraio 2001, Luca c. Italia).
In sostanza - si è sottolineato - dall'art. 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto - recepita nel nostro ordinamento tramite l'ordine di esecuzione contenuto nella L. 4 agosto 1955, n. 848, art.
2 - che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare nè nella fase istruttoria ne' durante il dibattimento. Alla stregua di tali principi emerge che l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta asseritamente estorsiva, deriva in via del tutto prevalente - secondo quanto puntualizzano gli stessi giudici a quibus - dalle dichiarazioni della persona offesa, non potuta esaminare in dibattimento per la sua irreperibilità, senza che a tal proposito assuma un qualche risalto la volontarietà o meno di tale status, come erroneamente affermato dai giudici del gravame. Nè possono evocarsi le dichiarazioni rese dalle guardie giurate, giacché - secondo la prospettiva additata nella sentenza impugnata - le loro dichiarazioni sono state reputate significative solo come elementi di conferma della attendibilità di quanto denunciato dalla persona offesa, le cui dichiarazioni dovevano essere vagliate "con ogni opportuna cautela", secondo quanto affermato dalla pronuncia richiamata dalla stessa sentenza di appello.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna relativa al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste, non ravvisandosi i presupposti - atteso anche il prossimo maturarsi dei termini di prescrizione - che legittimino un eventuale giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015