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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2319/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2319/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
[..
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
TI RZ, con domicilio eletto presso il suo studio in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via S.
Defendente n. 74;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 09/06/1991, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A, n. 43, dell'anno 1991;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1.Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio , studente universitario convivente con la madre, in via Per_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Pavia qui richiamate.
2. La casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI), Via Ginibissa n. 58, in comunione legale tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra fino a quando il figlio vivrà nella Parte_1 Per_1
predetta casa con la madre e non sarà economicamente indipendente;
3. Il Sig. provvederà a rilasciare la casa coniugale sita in Abbiategrasso, Via Parte_2
Ginibissa n. 58 entro il 30.09.25 asportato i propri effetti personali.
4. Sino a quando il sig. abiterà nella casa coniugale, i coniugi si impegnano a sostenere Pt_2 le spese di casa tutte (condominiali, utenze, spese alimentari ed ulteriori spese familiari) in misura del 50% ciascuno versando a tal fine i relativi importi sul conto corrente comune n.
22232/49 MPS. I coniugi convengono di chiudere il rapporto bancario relativo a detto conto corrente entro il 30.09.25;
Il sig. potrà lasciare nella soffitta della casa coniugale alcuni propri oggetti ricordo. Il Pt_2
sig. potrà lasciare altresì presso il box pertinente alla casa coniugale alcuni beni (capi Pt_2
ed accessori sportivi e bicicletta elettrica) con impegno ad asportare gli stessi il prima possibile
e comunque entro il 30.09.25.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso il 09/06/1991, (atto n.43, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2319/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2319/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
[..
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
TI RZ, con domicilio eletto presso il suo studio in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via S.
Defendente n. 74;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 09/06/1991, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A, n. 43, dell'anno 1991;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1.Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio , studente universitario convivente con la madre, in via Per_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Pavia qui richiamate.
2. La casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI), Via Ginibissa n. 58, in comunione legale tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra fino a quando il figlio vivrà nella Parte_1 Per_1
predetta casa con la madre e non sarà economicamente indipendente;
3. Il Sig. provvederà a rilasciare la casa coniugale sita in Abbiategrasso, Via Parte_2
Ginibissa n. 58 entro il 30.09.25 asportato i propri effetti personali.
4. Sino a quando il sig. abiterà nella casa coniugale, i coniugi si impegnano a sostenere Pt_2 le spese di casa tutte (condominiali, utenze, spese alimentari ed ulteriori spese familiari) in misura del 50% ciascuno versando a tal fine i relativi importi sul conto corrente comune n.
22232/49 MPS. I coniugi convengono di chiudere il rapporto bancario relativo a detto conto corrente entro il 30.09.25;
Il sig. potrà lasciare nella soffitta della casa coniugale alcuni propri oggetti ricordo. Il Pt_2
sig. potrà lasciare altresì presso il box pertinente alla casa coniugale alcuni beni (capi Pt_2
ed accessori sportivi e bicicletta elettrica) con impegno ad asportare gli stessi il prima possibile
e comunque entro il 30.09.25.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Abbiategrasso il 09/06/1991, (atto n.43, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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