Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2014, n. 14956
CASS
Sentenza 3 dicembre 2014

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Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del soggetto condannato in contumacia, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi, disposto sebbene dagli atti emergesse che l'imputato non si era volontariamente sottratto al processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2014, n. 14956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14956
    Data del deposito : 3 dicembre 2014

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