Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del soggetto condannato in contumacia, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi, disposto sebbene dagli atti emergesse che l'imputato non si era volontariamente sottratto al processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2014, n. 14956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14956 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/12/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3445
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 12380/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.I. , nato in (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 23/01/2014 della Corte di appello Sezione minorenni di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi. Rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. C.I. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 23 gennaio 2014 con la quale la corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale per i minorenni della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo B) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni tre di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza in relazione al reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di D.F.S. perché,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, all'interno della propria abitazione, dove era ospitata, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, deplorava quest'ultima nel novembre del XXXX, e da allora la costringeva durante tutto il tempo della sua convivenza con la stessa, fino al (OMISSIS) , a congiungersi carnalmente con lui, con l'aggravante di aver commesso il fatto con persona che non aveva compiuto gli anni 14.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza C.I. articola, tramite il difensore, quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 157 e 159, art. 169 c.p.p., comma 4, art. 171 c.p.p., lett. d), art. 178 c.p.p., lett.
c), artt. 415 bis, 419 e 429 c.p.p. per illogicità della motivazione e violazione della legge processuale quanto alla dedotta nullità del decreto dichiarativo della irreperibilità del ricorrente, all'epoca minorenne e giudicato in absentia, e dell'intera sequenza procedimentale compiuta nei suoi confronti con conseguente nullità anche della sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 3. Rileva come la Corte di appello si sia trincerata dietro la discutibile enunciazione per cui l'obbligo di disporre ricerche all'estero prima di emettere il decreto di irreperibilità sorge solo nel caso in cui siano emersi elementi che consentono l'individuazione di una precisa località dello stato estero ove l'imputato dimori o in cui eserciti abitualmente la sua attività, omettendo invece di compiere le ricerche nel luogo di nascita del ricorrente, ove a seguito dell'inagibilità della sua abitazione in Italia lo stesso si era trasferito, con la conseguenza che la sentenza, a causa di tale omissione, sarebbe incorsa nel vizio denunciato.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza della motivazione su punti decisivi del giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) in relazione agli artt. 175 e 438 e segg. c.p.p. quanto alla ritenuta sussistenza di ragioni ostative alla restituzione nel termine per formulare richiesta di riti alternativi. Sostiene che in ogni caso, qualora si fosse ritenuta insussistente la denunciata nullità dell'intera sequenza procedimentale compiuta nei confronti dell'ignaro ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto garantire anche il diritto di poter selezionare un rito alternativo a quello ordinario.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 111 Cost., artt. 190 e 512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, con specifico riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase pre - istruttoria dalla presunta persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. avendo la difesa illustrato le ragioni per le quali il C. fosse meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque di una sensibile riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo, che assorbe la terza e la quarta doglianza.
2. Il primo motivo è invece infondato.
La Corte territoriale, nel rigettare l'analoga doglianza, ha osservato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo il quale, ai fini del decreto di irreperibilità, non sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato colà residente, del quale si ignori l'esatto recapito (Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric d altro, Rv. 247719). Si tratta di un orientamento più volte ribadito che fonda sul rilievo che l'art. 159 c.p.p., il quale disciplina le notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità, individua in modo preciso i luoghi (nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo ove abitualmente viene esercitata l'attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale) in cui le ricerche vanno effettuate nel territorio dello Stato italiano, prima della declaratoria di irreperibilità, mentre l'art. 169 c.p.p., comma 4, che disciplina le notificazioni all'imputato all'estero, dispone che "quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, (invio della raccomandata ed invito a dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato), il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare il decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalla convenzioni internazionali", ma tale obbligo sorge unicamente allorché dagli atti risulti la località dello Stato estero in cui si è trasferito o comunque dimori l'imputato, come si rileva dal dato letterale, e quindi dall'uso (nell'art. 169 c.p.p., comma 4, e non nell'art. 159 c.p.p.) della congiunzione "anche", che implica il concetto di mera possibilità o eventualità. L'obbligo di disporre le ricerche anche all'estero è quindi previsto unicamente nel caso in cui dalle ricerche effettuate in Italia siano emersi elementi analoghi a quelli indicati dall'art. 159 c.p.p. e, cioè, elementi che consentano l'individuazione di una precisa località nello stato estero ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano essere effettuate le ricerche per accertarne l'esatto indirizzo (Sez. 2, n. 22662 del 18/02/2009, Rapce, Rv. 244726).
Nel caso di specie, il decreto di irreperibilità risulta pronunciato quando, a seguito delle ricerche successivamente disposte, non è emerso in alcun modo ne' l'allontanamento dall'Italia dell'imputato, nè alcuna precisa località di dimora del medesimo nello stato estero.
Ne consegue la regolarità della procedura seguita per l'emissione del decreto di irreperibilità e l'infondatezza del motivo. 3. È viceversa fondato il secondo motivo per quanto di ragione.
3.1. Sul punto, occorre premettere come il tribunale per i minorenni, con ordinanza resa in data 9 aprile 2013, ebbe a rilevare che il difensore dell'imputato aveva dichiarato che la famiglia C. si era allontanata dal precedente domicilio per inagibilità dell'abitazione e che la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto di rinvio a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna erano state eseguite presso il difensore previo decreto di irreperibilità senza che fossero disposti gli accertamenti previsti dall'art. 159 c.p.p.. Pertanto dichiarava, su richiesta del difensore dell'imputato, la non esecutività della sentenza e, sospendendone l'esecuzione, disponeva che la stessa fosse notificata al condannato, ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa e la rimessione in termini per la proposizione dell'appello.
Proposta l'impugnazione, l'appellante, con i motivi aggiunti, aveva chiesto di essere ammesso ai riti alternativi o, in caso di diniego, che fosse sollevata una questione di legittimità costituzionale ma la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha affermato che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno ritenuto difficile negare la possibilità di ricorso ai riti alternativi, ma solo nel caso in cui non potesse rinvenirsi un profilo di inerzia dell'imputato; ciò che invece era avvenuto nel caso in esame, considerato il suo volontario sottrarsi al processo, rigettando pertanto la richiesta di ammissione ai riti alternativi.
3.2. Va ricordato che la Corte costituzionale - scrutinando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 c.p.p. che disciplinano le notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità e l'efficacia del decreto di irreperibilità, laddove le disposizioni censurate, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non abbia avuto notizia del giudizio a suo carico - ha affermato che l'istituto della rimessione intermini non giunge a prevedere la reintegrazione completa dell'imputato in tutti i suoi diritti processuali sicché, nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, tale situazione, se non collegata a profili di colpevole inerzia da parte sua, può far sorgere questioni di legittimità costituzionale il cui esito, se riferito alle disposizioni che non consentono all'imputato l'esercizio di un diritto o di una facoltà di cui avrebbe dovuto fruire, resta impregiudicato (Corte cost. sent. n. 399 del 1998). Ciò posto, è arduo sostenere che, nel caso in esame, l'imputato abbia volontariamente optato di sottrarsi al processo perché se egli non può dolersi circa la regolarità, in seconda battuta, della declaratoria di irreperibilità per l'assenza di notizie certe dell'eventuale sua presenza in territorio estero, di certo non può sostenersi che egli si sia volontariamente sottratto al processo, risultando per converso provato che l'allontanamento dal domicilio in Italia fu certamente dovuto all'inagibilità dell'abitazione. Va dunque presa in seria considerazione la questione dell'esercizio di facoltà processuali a lui precluse per il mancato espletamento di esse dovuto alla mancata conoscenza del processo.
La qual cosa non implica che, in frangenti del genere, il Giudice debba obbligatoriamente sollevare un incidente di legittimità costituzionale quando sia possibile, risolvere la questione attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata posto che l'uso "costituzionale" del diritto e la progressiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale - con la quale è stato gradualmente introdotto un vero e proprio onere processuale a carico del giudice ordinario invitato a dirigere lo sforzo ermeneutico verso una lettura secundum Constitutionem degli atti legislativi - richiedono che il giudice comune verifichi preventivamente se al testo di legge possa essere conferito un significato compatibile con il parametro costituzionale e - solo ove tale tentativo risulti vano nel senso della impossibilità di approdare verso una interpretazione in linea con i parametri costituzionali - gli impongono di denunciare le ragioni che impediscono di pervenire, per via interpretativa, ad una soluzione costituzionalmente corretta (v. Corte Cost. sent. n. 456 del 1989). Va allora segnalato come la giurisprudenza di legittimità, nel solco dell'orientamento tracciato dalla Corte costituzionale, ha già avuto modo di valutare che il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico (Sez. 2, n. 858 del 22/12/2011, dep. 13/01/2012, Gharsalli, Rv. 251774). Occorre quindi considerare che la rimessione in termini per la richiesta di riti alternativi discende, sic ed simpliciter, dalla necessità di garantire la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa, della celebrazione del procedimento a suo carico.
Una decisione del genere è peraltro simmetrica alla facoltà, riconosciuta all'imputato dalle sentenze della Corte costituzionale emesse in tema di nuove contestazioni, di domandare l'applicazione della pena, l'oblazione o il giudizio abbreviato relativamente ai reati nuovi o concorrenti contestati in dibattimento (Corte cost. sent. n. 265 del 1994; Corte cost. sent. n. 530 del 1995; Corte cost. sent. n. 333 del 2009; Corte cost. sent. n. 237 del 2012), trattandosi anche in siffatti casi di accuse delle quali la parte è venuta a conoscenza quando il termine per proporre le suddette domande era già scaduto senza sua colpa.
Quanto poi al termine per chiedere la celebrazione del procedimento con rito abbreviato, l'imputato non potrebbe invocare la restituzione in termini per accedere al rito alternativo entro dieci giorni a decorrere dal intervenuta consapevolezza di aver subito una condanna in absentia, giacché tale richiesta sarebbe inammissibile in quanto relativa a un procedimento ormai definito.
Ne consegue che all'imputato è esclusivamente riconosciuta la possibilità di reclamare la remissione in termini per proporre impugnazione, accolta la quale il procedimento viene "riaperto" attraverso il deposito dell'atto di gravame.
Prima di tale momento, l'imputato è quindi ancora impedito a richiedere la restituzione del termine per accedere al rito alternativo dalla causa di forza maggiore rappresentata dall'impossibilità di introdurre siffatta istanza nell'iter procedurale.
La causa di forza maggiore cessa quando il giudice dell'impugnazione venga adito con il deposito dell'atto d'appello, atto con il quale si realizza la reviviscenza del processo e a mezzo del quale può essere legittimamente rivolta un'istanza restitutoria al giudice adito e ciò sino al momento in cui non maturino decadenze che impediscano l'esercizio di facoltà precluse.
La doglianza è pertanto fondata sia per il fondamentale rilievo circa il fatto che l'imputato poteva esercitare la facoltà inibitagli e sia per la erronea motivazione con la quale è stata respinta la relativa domanda, perché non risultava una sua volontà di sottrarsi al processo e dunque erano assenti profili di inerzia da parte sua.
Perciò, assorbiti il terzo ed quarto motivo di gravame dal contenuto della presente pronuncia, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame limitatamente al diniego di ammissione del ricorrente ai riti alternativi.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi. Rigetta, nel resto, il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015