Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06570/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PORTOITAL ONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI - R.G.N. 16691/99 - Cron.18771 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Ud.26/02/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LUCIANO, VA DA, VA LIBERO, VA VA per diritti € 3,10 DO, VA RL, tutti eredi di CATTIN SILVIA, 8. MAG. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, dall'avvocato ALESSANDROrappresentati e difesi GARLATTI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 854 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati RL DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1301/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 31/05/99 R.G.N. 1033/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo NT AN, ID, RO, VA e AR, quali eredi di CA IL, proponevano appello sia avverso la sentenza del Pretore di Monza che aveva respinto la domanda di accertamento, nei confronti dell'INPS, del diritto alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione (di reversibilità) goduta dalla dante causa, nei limiti della prescrizione decennale dalla richiesta amministrativa della integrazione stessa, sia avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Pretore aveva dichiarato estinto il giudizio relativamente alla domanda avente ad oggetto il diritto alla "cristallizzazione" dell'importo della pensione integrata per il periodo successivo al 30.9.1983. Con sentenza in data 31 maggio 1999 il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'appello in punto di integrazione, mentre confermava la pronuncia di estinzione in punto di cristallizzazione. Il Tribunale, rilevato che le parti concordavano nel ritenere operante nel caso la disciplina dell'art.47 d.p.r. n.639/70, come autenticamente interpretato dall'art. 6 d.J. n.103/91 (conv. in legge n.166/91), e non invece quella dell'art. 4 d.l. n.384/92 (conv, in legge n.438/92), ha osservato, che alla richiesta della integrazione aveva fatto seguito un ricorso amministrativo tardivamente proposto;
il che aveva determinato la maturazione del termine decennale di decadenza (sostanziale) decorrente dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei ai sensi del ripetuto art.6 e la perdita conseguente del diritto alla integrazione per tutti i ratei di pensione anteriori di oltre un decennio al ricorso stesso;
la presentazione del rimedio amministrativo, peraltro, aveva dato inizio a una nuova fattispecie estintiva, che assorbiva quella sino ad allora operante e che riguardava i ratei in quel momento non ancora estinti, il diritto alla integrazione dei quali, pertanto, doveva essere riconosciuto alla pensionata (e ai suoi eredi) fino alla data del 30 settembre 1983. 3 Quanto alla c.d. cristallizzazione, il giudice a quo ha ritenuto superate dalle modifiche legislative introdotte dall'art. 36 della legge n.448/98 le censure di incostituzionalità mosse alla normativa della legge n.662/96, nella parte in cui questa disponeva la estinzione dei giudizi aventi ad oggetto la relativa pretesa, e non fondate le censure stesse con riguardo alla disciplina dell' art. 36, ancorchè non pienamente satisfattiva del diritto dei pensionati. Le parti private chiedono la cassazione di questa sentenza con quattro motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano erronea interpretazione dell'art. 58 legge n.153/69 e degli artt. 46 e 47 d.p.r. n.639/70 e sostengono di aver diritto alla liquidazione degli arretrati a titolo di integrazione per il decennio anteriore alla domanda amministrativa della prestazione, essendo irrilevante la tardiva proposizione del ricorso amministrativo, dalla quale non può conseguire alcuna decadenza, costituendo l'iter amministrativo non una condizione di proponibilità ma una mera condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza alcun effetto sostanziale sul diritto azionato. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 36 legge 23.12.1998 n.448 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e censurano la sentenza del Tribunale per aver dichiarato estinto il giudizio in punto di "cristallizzazione". Assumono che l'estinzione ope legis imposta dai provvedimenti normativi applicati dal giudice a quo si pone in contrasto con il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., di ottenere tutela giurisdizionale con una pronuncia di merito ed appare tanto più impropria in rapporto alla prevista disciplina del pagamento degli arretrati, che non soddisfa integralmente le pretese avanzate in giudizio dai pensionati, vanificandone le aspettative patrimoniali. Con il terzo motivo assumono i ricorrenti che sussistevano nella specie le condizioni per l'attribuzione del diritto alla conservazione della integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, dal momento che i redditi da essi percepiti erano inferiori ai limiti di legge. Con il quarto motivo deducono, infine, che il Tribunale ha fatto erronea applicazione dell'art.16, comma 6, della legge n.412 del 1991, con l'attribuire, sulle somme spettanti a titolo di integrazione al minimo, i soli interessi legali (e non anche la rivalutazione monetaria) per il periodo successivo al 31.12.1991, in quanto la norma non ha efficacia retroattiva ma opera soltanto per i crediti previdenziali maturati dopo la sua entrata in vigore. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Questione prioritaria, ai fini della decisione delle questioni con lo stesso prospettate, è quella della individuazione della disciplina giuridica applicabile nella presente controversia, non potendo certo la stessa ritenersi soggetta alle disposizioni dell'art.47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.6 d.l. 29 marzo 1991 n.103 (conv., con modificazioni, in legge 1 giugno 1991 n.166), per il solo fatto che le parti ne hanno concordato l'operatività. Al riguardo, osserva la Corte che, per quanto incontestatamente accertato dal giudice a quo, che la richiesta all'INPS della integrazione al minimo della pensione di reversibilità è stata presentata in epoca precedente la data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del d.l. 19 settembre 1992 n.384 (conv. con modificazioni in legge 14 novembre 1992 n.438); altrettanto incontroverso è l'accertamento che la richiesta di prestazione fu seguita, tardivamente (rispetto ai termini prescritti dalla legge), dalla proposizione di un ricorso amministrativo in epoca successiva alla data suddetta. Sul piano normativo va ricordato che l'art.4 del ripetuto d.l. n.384/92, sostituendo l'art.47, commi 2 e 3, del d.p.r. n.639/70, prevede, a seconda del tipo di prestazione richiesta, un termine di decadenza triennale (o annuale) per l'esercizio dell'azione giudiziaria in luogo del previgente termine decennale (o quinquennale), già qualificato di decadenza (sostanziale, comportante cioè la perdita del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali), anziché di prescrizione, dall'art.6 d.l. n.106/91 conv. in legge n.166/91, e stabilisce, altresì, che il detto termine decorre a) dalla data di comunicazione della decisione sfavorevole del ricorso amministrativo;
b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di inutile scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla richiesta di prestazione. Il terzo comma del citato art.4 dispone che la nuova disciplina non si applica “ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Il significato della disposizione in esame è stato chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale n.20 del 1994 e 128 del 1996 (confermata con l'ordinanza n.242 del 1996). Con la prima decisione (nella quale si presuppone, a fronte dell'avvenuto rigetto tacito o espresso, della richiesta di prestazione, l'avvenuta instaurazione del procedimento amministrativo contenzioso anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.384/92) la Corte ha precisato che: A) se il procedimento si fosse esaurito prima del 19 settembre 1992, in una delle forme (decisione o inutile scadenza dei termini per provvedere) previste dall'art.47, comma 3, del d.p.r. n.639/70, si sarebbe applicato il più vecchio termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale, ossia quello (decennale o quinquennale) stabilito nello stesso art.47, come interpretato dall'art.6 d.l. n.103/91, conv. in legge n.166/91; B) se il procedimento (in 6 una delle indicate forme) si fosse esaurito dopo la data suddetta, si sarebbero applicati i nuovi e più brevi termini (rispettivamente, triennale e annuale). Nella seconda pronuncia ( che affronta, invece, l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo anteriormente alla data del 19 settembre 1992 ) la Corte ha precisato che, per le richieste di prestazione presentate prima di tale data (ancorchè, alla data stessa, non fosse ancora scaduto il tempo "fisiologico” di durata del procedimento amministrativo contenzioso, pari complessivamente a 300 giorni secondo la regola fissata dall'art. 46 della legge n.88/89), la disciplina applicabile è quella dell'ultima parte del comma 1 dell'art.6 del d.l. n.103 del 1991, che ha introdotto una vicenda estintiva con efficacia diversa da quella della decadenza prevista dal ripetuto art.47 (come modificato dall'art.4 d.l. n.384792), individuando una decadenza decennale (o quinquennale) dei singoli ratei decorrente dalla insorgenza del rispettivo diritto. Il detto comma 1, infatti, secondo il giudice delle leggi, deve ritenersi abrogato "in parte qua", dalla sopravvenuta disciplina del d.l. n.384/92, soltanto in relazione alle richieste di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992; richieste per le quali il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria è dalla legge individuato “nella data dell'inutilę scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. In definitiva, la ricostruzione del dato normativo, così come operata dal giudice delle leggi e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra tante, Cass. 21 gennaio 1999 n.536, 5 maggio 1999 n.4517, 14 giugno 1999 n.5913, 18 dicembre 2001 n.15994 ) porta a concludere che, nel caso in esame, poiché la richiesta amministrativa ḍella integrazione al minimo era stata presentata prima del 19 settembre 1992, senza che, a quella stessa data, fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo (presentato solo il 17.12.1992), deve farsi applicazione (risultando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dopo la data di entrata in vigore del 7 d.l. n.103/91 conv. in legge n.166/91) del regime di cui all'art.6, comma 1, ultima parte, del detto decreto, a norma del quale: "In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei”. Si tratta, ora, di chiarire più precisamente, avuto riguardo anche ai rilievi svolti dai ricorrenti, il significato della suddetta previsione legale. In proposito la giurisprudenza di questa Corte - richiamando l'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.1691 del 24 febbraio 1997, secondo la quale la verifica dell'ammissibilità o non dell'azione giudiziaria, rispetto alla decadenza prevista dall'art.6 d.l. n.103/91, conv. in legge n.166/91, deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo - ha osservato (vedi Cass. 11 dicembre 1999 n. 13892, 24 marzo 2000 n.3558, in motivazione, 17 febbraio 2000 n.1779), con considerazioni che pienamente si condividono, che, nel sistema delle controversie previdenziali e assistenziali, non è consentito rivolgersi al giudice prima che l'ente gestore sia stato posto in condizione di pronunciarsi in ordine al diritto alle prestazioni e quando, come nella specie, si renda a tal fine necessaria la presentazione di una domanda amministrativa, la decadenza (dall'esercizio dell'azione giudiziaria) non può decorrere prima che, con la presentazione della richiesta all'ente previdenziale ed il trascorrere del necessario “spatium deliberandi”, sia consentito rivolgersi al giudice (ancorchè con domanda che risulti improcedibile per la mancata proposizione del ricorso amministrativo). Inteso in questa chiave sistematica il riferimento normativo alla “insorgenza del diritto ai singoli ratei", non si riscontra nella previsione dell'art.6 cit. la irragionevolezza del trattamento diverso praticato a coloro che hanno proposto ricorso amministrativo, poiché tale diversità di trattamento si risolve puramente e semplicemente nello spostamento in avanti del “dies a quo" (fino alla decisione del ricorso o alla scadenza del termine fissato per la decisione) purché, peraltro, il ricorso sia stato presentato tempestivamente 8 (non rileva che i ricorsi "tardivi" possano sempre essere presi in considerazione dall'ente ai sensi dell'art. 8 della legge n.533 del 1973, norma che concerne il decorso di termini endoprocedimentali, ma non di quelli esterni al procedimento amministrativo e posti a pena di decadenza). Sul piano degli effetti sostanziali della decadenza, quindi, la proposizione, o non, del ricorso amministrativo non genera differenti trattamenti giuridici: si estingue in entrambe le ipotesi il “diritto ai ratei pregressi" non fatto valere davanti al giudice nel decennio dalla maturazione di ciascuno di essi, ovvero, in caso di proposizione tempestiva del ricorso amministrativo, dalla decisione sul ricorso o dalla scadenza del termine per la decisione. Dalla congiunta operatività dei su esposti principi discende che, non risultando tempestivamente proposto il ricorso amministrativo, il Tribunale, in applicazione del ripetuto art.6, ultima parte, d.l. n.103/91, avrebbe dovuto considerare estinto il diritto ai singoli ratei di integrazione non fatto valere in giudizio nel decennio dalla rispettiva insorgenza, in sostanza il diritto ai ratei maturati fino a dieci anni prima della data di proposizione della domanda giudiziale, e riconoscere quindi dovuti solamente quelli venuti a scadenza nel corso di tale decennio fino alla data (30 settembre 1983) di cessazione del diritto alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione per effetto della disciplina dell'art.6, comma 3, del d.l. n.463/83, conv. in legge n.638/83. Non può, invero, condividersi, alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi del giudice d'appello (che si fonda sul precedente di Cass. 9 gennaio 1999 n.152, peraltro superato dalle ricordate, più recenti, pronunce), secondo la quale il ricorso amministrativo tardivamente proposto dà inizio a nuova fattispecie estintiva, che si sostituisce a quella (della decorrenza del termine di decadenza dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei) fino ad allora operante e che comporta ove la domanda 9 giudiziale sia stata proposta nel rispetto del termine (quinquennale o decennale a seconda delle prestazioni) dalla data prevista per la decisione del ricorso stesso il diritto all'attribuzione dei ratei maturati nel decennio precedente la proposizione del rimedio amministrativo. In conclusione, poiché, nel caso concreto, la dante causa degli odierni ricorrenti aveva proposto la domanda giudiziale in data 14.9.1993, nulla avrebbe dovuto essere attribuito a titolo di integrazione al trattamento minimo, essendo estinti tutti i ratei maturati fino al settembre 1983 e non essendo più dovuta la integrazione per il periodo successivo. Peraltro, poiché l'INPS, teoricamente soccombente sul punto, non ha impugnato la statuizione del Tribunale che ha, viceversa, attribuito ai ricorrenti medesimi il diritto : alla integrazione dei singoli ratei di pensione maturati, fino alla data del 30.9.1983, nei dieci anni precedenti la data di presentazione del tardivo ricorso amministrativo, tale statuizione, per l'avvenuta formazione del giudicato sul punto, deve rimanere ferma, nei sensi di cui al dispositivo della sentenza impugnata. Deve, a questo punto, ritenersi censurabile, così accogliendosi il quarto motivo di ricorso, la decisione del giudice a quo nella parte in cui esclude il cumulo (successivamente al 31 dicembre 1991) di rivalutazione ed interessi sulle somme attribuite a titolo di integrazione al trattamento minimo. Poiché, invero, la integrazione è riferita a ratei maturati tutti anteriormente al 31 dicembre 1991, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.5895 del 26 giugno 1996, l'inadempimento ad essi relativo, pur se protrattosi oltre la data di entrata in vigore dell'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, è sanzionato con l'attribuzione cumulativa di rivalutazione ed interessi, secondo la disciplina previgente, essendo la norma sopravvenuta applicabile solo per i ratei di prestazioni previdenziali (o assistenziali) maturati dopo la sua entrata in vigore. 10 In accoglimento di tale motivo, la cassazione "in parte qua" della impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere resa, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., con pronuncia di merito attributiva ( per gli anzidetti ratei) sia della rivalutazione che degli interessi di legge. Quanto alle censure, tra loro connesse, svolte nel secondo e terzo motivo censure che restano rilevanti, non avendo l'INPS, come già detto, sollevato questioni sull'an del diritto, così come accertato dalla sentenza impugnata, ed essendo comunque da condividere il principio (vedi, Cass. n.3558/2000, n.1779/2000 cit.) secondo cui la decadenza dal diritto al pagamento anche della totalità dei ratei dovuti per integrazione al minimo non elimina il diritto alla pensione integrata e con esso il credito (pur se eventuale, in quanto subordinato alla sussistenza dei requisiti di reddito) agli ulteriori ratei di importo corrispondente alla integrazione, maturati nel periodo successivo, al 30.9.1983 - la giurisprudenza della Corte, interpretando i diversi provvedimenti normativi intesi a dare attuazione alle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 (pronunciatasi sulla controversa questione della c.d. "cristallizzazione") e, in particolare, l'art.36, comma 5, della legge n.448 del 1998, si è costantemente espressa (cfr., tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) nel senso che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre alle controversie aventi ad oggetto gli accessori del credito per differenze dovute alla cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza stessa del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti al requisito reddituale. Ne consegue, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo) la imprescindibilità dell'accertamento di tale requisito nella concreta fattispecie, che la pronuncia di estinzione adottata in sede di merito deve essere confermata. 11 Va aggiunto che la definizione dei processi in corso operata ex lege, anche se non realizza il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, non suscita dubbi di legittimità costituzionale. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1,3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua 12 responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, -onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto nel quadro generale delle compatibilità - del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998, impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la D quantificazione del diritto alla c.d. "cristallizzazione", nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno, per l'effetto, rigettati. Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti nella ricorrenza di giusti motivi.
PQM
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quarto motivo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a corrispondere, sui ratei di integrazione attribuiti fino al 30.9.1983, 13 rivalutazione e interessi in cumulo anche dopo il 31 dicembre 1991. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons.estensore невентMummi. Rawayman'Rave n' fabellbe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 MAG. 2002 oggi ILLIL CANCELLIEREwalle I D , O L A L S 0 S O 1 3 B A . 3 T I T 5 , D R A : 'A S A E T N L P S L S 3 E O I 7 P D : N I M 8 G I S : O 1 N A 1 E A D S D E E I E T A G , N O G E O R E S T T L T S I RI G A I E L D R L E O B 14