Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui la domanda amministrativa per ottenere la prestazione assicurativa (nella specie integrazione al minimo) sia proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992), ancorché il ricorso amministrativo sia stato proposto successivamente ad esso, si applica il regime decadenziale decennale previsto dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, mentre non opera il disposto dell'art. 4 dello stesso decreto, il quale - introducendo una ulteriore data di decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (che si aggiunge alle due date già contemplate dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970) - prevede che il "dies a quo" abbia inizio "dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". L'assunto si fonda sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 1996, la quale ha affermato che il termine di decadenza triennale di cui al D.L. n. 384 del 1992 può decorrere dalla data suddetta solo ove tutti gli elementi della fattispecie, e quindi anche la domanda amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL, AR NA, AR MA, eredi di TT NN elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n.17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 28/96 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 05/02/96, R.G.N. 31/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.8.1994 al Pretore di Camerino, in funzione di giudice del lavoro, NN TT conveniva in giudizio l'INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo della pensione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985. Deduceva la ricorrente di aver presentato domanda amministrativa il 30.4.1986, respinta in data 31.12.1987, e di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 25 maggio 1993 cui era stato opposto un silenzio rifiuto.
Instauratosi il contraddittorio, il Pretore adito, con sentenza del 23.12.1994, dichiarava inammissibile il ricorso, stante la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30.4.1970, n.639, novellato dal d.l. 19.8.1992, n.384, convertito nella legge 14.11.1992. n. 438.
Su appello dell'assicurata, il Tribunale di Camerino, con sentenza depositata il 5.2.1996, confermava la sentenza pretorile, compensando per intero le spese di causa tra le parti. Osservava il Tribunale che la mancata proposizione, nei termini di legge, del ricorso amministrativo contro il rigetto della domanda, determina una netta cesura nella sequenza procedimentale, con il risultato di una giuridica inefficacia del ricorso presentato dopo anni dalla manifestazione amministrativa di rigetto. Avverso detta sentenza gli eredi della ricorrente, CE, AN e IA EL hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. 30.4.1970, n. 639, come interpretato dall'art.6 del d.l. 29.3.1991, n.103, convertito in legge 1.6.1991, n. 166, nonché dell'art. 4 del d.l. 19.8.1992, n. 384, convertito in legge 14.11.1992, n. 438 (art.360, n.3 c.p.c.), lamentano i ricorrenti che il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza n. 128/96 della Corte costituzionale ai sensi della quale, perché possa decorrere la decadenza prevista dall'art. 4 cit. è necessario che tutti gli elementi della fattispecie, a cominciare dall'istanza amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 384/92: nel caso di specie, l'istanza amministrativa era stata presentata prima dell'emanazione del citato articolo 4, mentre in tale epoca non risultava ancora presentato il ricorso amministrativo. Il motivo è fondato.
La presente controversia ripropone - in termini parzialmente inediti - una questione che per altri versi è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, nonché della Corte costituzionale, concernente il regime decadenziale dell'azione giudiziaria avente ad oggetto trattamenti pensionistici. In proposito va premesso che l'art.4 del d.l. n.384/92, convertito nella legge n. 438/92, sostituendo l'art. 47, c.2 e 3 del d.P.R. n.639/70, prevede un termine di decadenza triennale dell'azione giudiziaria in luogo del previgente termine decennale, già qualificato di decadenza, anziché di prescrizione, dall'art.6 del d.l. n. 103/91, convertito nella legge n. 166/91.
A tale risultato normativo si è giunti attraverso una successione di leggi, non perfettamente coordinate tra loro, che possono così sintetizzarsi:
a) l'art.47 del d.P.R. n. 639/70 stabiliva un termine prescrizionale decennale decorrente dall'esaurimento del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine per provvedervi;
b) l'art.6 del d.l. n. 103/91 trasformava quel termine in termine di decadenza, individuando un terzo "dies a quo" costituito dalla "insorgenza del diritto al singoli ratei" della prestazione previdenziale in questione, escludendo, peraltro, l'applicazione di tale nuovo regime ai processi (giurisdizionali) in corso;
c) l'art.4 del d.l. n.384/92 riduce il termine decadenziale a tre anni.
Il nuovo termine decorre: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto previdenziale tenuto all'erogazione della prestazione;
b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla presentazione della richiesta di prestazione. Il terzo comma del citato art.4 dispone che la nuova disciplina non si applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Poiché nella fattispecie in esame la ricorrente aveva esercitato l'azione giudiziaria ben oltre il termine triennale (da computarsi una volta scaduto il termine di trecento giorni, dopo la data di presentazione della richiesta di prestazione, senza che all'esito negativo di tale richiesta fosse seguito il ricorso amministrativo entro il 19.9.1992, data di entrata in vigore del d.l. n. 384/92) l'INPS ha eccepito la decadenza invocando appunto l'art.4 di quest'ultimo decreto.
Alla tesi difensiva dell'Istituto ha aderito il Tribunale ritenendo applicabile il nuovo regime decadenziale triennale anche nel caso in cui - come nella specie - essendo stata la domanda di prestazione presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 384/92 (19 settembre 1992) a questa data non era stato ancora proposto il ricorso amministrativo al sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 639/70 (ricorso inoltrato successivamente, e precisamente il 25.5.1993).
Il Tribunale non tiene conto (perché pronunciatosi in data anteriore) della sentenza 24.4.1996, n. 128 della Corte costituzionale la quale ha chiaramente enunciato il principio secondo cui "Se e fino a quando non sia proposto ricorso amministrativo (con decorrenza infruttuosa dei successivi novanta giorni o comunicazione entro tale termine della decisione negativa) continua a decorrere la sola decorrenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 del d.l. n. 103/91, da ritenersi abrogato in parte qua dal d.l. n. 384/92
solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992". A tale interpretazione è pervenuto il giudice delle leggi per superare una eccezione di illegittimità costituzionale del citato art.4 il quale, se letto in termini pedissequamente testuali, potrebbe condurre ad una inammissibile improvvisa ed irrimediabile ablazione anticipata del diritto di azione - rispetto ai termini fino a quel momento vigenti - senza la previsione di alcun meccanismo di riammissione nei (nuovi) termini, con evidente violazione dell'art.24 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha precisato, nella stessa occasione, che "perché la decadenza disposta dall'art. 47 c.2 del d.P.R. n.639/70, possa decorrere dal terzo dies a quo,(costituito dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei della prestazione:
corsivo nostro) con funzione di norma di chiusura, dall'art. 4 c. 1 del d.l. n.384/92, è necessario che tutti gli elementi della fattispecie, a cominciare dall'istanza amministrativa siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto".
Nella fattispecie in esame, poiché la domanda amministrativa avente ad oggetto l'integrazione al minimo (domanda che questa Corte ha definito autonoma rispetto alla domanda originaria della pensione:
per tutte Cass. s.u. n. 1691/97) era stata presentata prima dell'emanazione dell'art.4, ne', prima di detta data era stato ancora promosso il ricorso amministrativo (intervenuto solo in data 25.5.1993) deve farsi applicazione del regime decadenziale precedente, nei termini di cui all'art. 6 del d.l. n. 103/91, secondo cui " I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.639 (e cioè il termine decennale decorrente dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima) sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto al singoli ratei".
Detta norma - per sua espressa previsione (comma 2) - non si applica soltanto " ai processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ne consegue, nel caso in esame, che poiché a quella data (2 aprile 1991) non era in corso, ne' il procedimento giudiziale, ne' il procedimento contenzioso amministrativo, deve farsi applicazione del regime di decadenza decennale. Per quanto precede, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice (che si designa nel Tribunale di Macerata) il quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999