Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 536
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Nel caso in cui la domanda amministrativa per ottenere la prestazione assicurativa (nella specie integrazione al minimo) sia proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992), ancorché il ricorso amministrativo sia stato proposto successivamente ad esso, si applica il regime decadenziale decennale previsto dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, mentre non opera il disposto dell'art. 4 dello stesso decreto, il quale - introducendo una ulteriore data di decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (che si aggiunge alle due date già contemplate dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970) - prevede che il "dies a quo" abbia inizio "dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". L'assunto si fonda sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 1996, la quale ha affermato che il termine di decadenza triennale di cui al D.L. n. 384 del 1992 può decorrere dalla data suddetta solo ove tutti gli elementi della fattispecie, e quindi anche la domanda amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 536
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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