Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4517
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Sentenza 5 maggio 1999

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Poiché ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 i diritti alle prestazioni Inps sono soggetti al termine di decadenza stabilito dalla legge vigente al momento del suo inizio, il termine triennale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario - previsto dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438 - che inizia a decorrere dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non si applica qualora il procedimento sia già finito all'entrata in vigore del D.L., mentre si applica se il procedimento, a quel momento già iniziato, non sia ancora esaurito (Nella specie è stata riconosciuta l'applicazione del termine di decadenza triennale poiché il procedimento era terminato con il provvedimento del marzo 1993 di rigetto del ricorso amministrativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4517
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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