Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Poiché ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 i diritti alle prestazioni Inps sono soggetti al termine di decadenza stabilito dalla legge vigente al momento del suo inizio, il termine triennale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario - previsto dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438 - che inizia a decorrere dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non si applica qualora il procedimento sia già finito all'entrata in vigore del D.L., mentre si applica se il procedimento, a quel momento già iniziato, non sia ancora esaurito (Nella specie è stata riconosciuta l'applicazione del termine di decadenza triennale poiché il procedimento era terminato con il provvedimento del marzo 1993 di rigetto del ricorso amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ UN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO MEREU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 51/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 18/10/95 R.G.N. 232/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/1/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 ottobre 1993 al Pretore di Firenze, NA ZI esponeva di essere titolare di pensione diretta INPS già integrata al trattamento minimo e di avere ricevuto un'erronea liquidazione della pensione indiretta, a lei spettante perché vedova di persona già assicurata presso il medesimo istituto.
L'errore di liquidazione era dato, secondo la ricorrente, dall'essere stato assunto, quale base di calcolo, l'ammontare della pensione già spettante al defunto, non comprendendovi l'integrazione al minimo. Premesso di aver proposto invano un ricorso amministrativo in data 13 settembre 1991, ella chiedeva l'esatta rideterminazione ed il pagamento del beneficio, con gli interessi e la rivalutazione.
Costituitosi il convenuto, con sentenza del 16 dicembre 1994 il Pretore rigettava la domanda osservando che essa aveva ad oggetto, in sostanza, un'integrazione al minimo della pensione indiretta, vietata dall'art. 6, terzo comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, qualora il beneficiario già godesse di altra pensione integrata al minimo. Ed era vero che tale divieto non valeva per il tempo precedente l'entrata in vigore del decreto legge ora citato, ma il diritto ai ratei anteriori al settembre 1983 era estinto per la decadenza decennale stabilita dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. in l. 1 giugno 1991 n.166. Proposto appello dalla soccombente, con sentenza del 18 ottobre 1995 il Tribunale confermava la prima decisione, aggiungendo soltanto che il termine di decadenza era triennale e non decennale, dovendosi applicare nel caso di specie l'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438, che aveva per l'appunto modificato il regime delle decadenze e della prescrizione dei crediti verso l'INPS. Poiché infatti il termine decadenziale in questione aveva iniziato a decorrere dalla comunicazione della decisione amministrativa sfavorevole (art. 4 cit., comma 1) ossia del marzo 1993, certa era l'applicazione del decreto legge cit., entrato in vigore prima e precisamente il 19 settembre 1992. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la ZI. L'Istituto si è costituito senza depositare scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983, osservando che il divieto di doppia integrazione al minimo, ivi previsto, si applica alle pensioni già liquidate e da integrare al minimo e non anche quando, come nel caso di specie, l'integrazione sia necessaria per determinare la base di calcolo.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza 23 febbraio 1995 n. 2079 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il citato art. 6, terzo comma, d.l. n.463/1983, vietante la doppia integrazione al minimo delle pensioni
INPS, è norma di stretta interpretazione e perciò non si applica al caso del titolare di pensione diretta integrata che chieda la determinazione di altra pensione, indiretta o di reversibilità, non già integrata al minimo, bensì volendo che venga integrata la sola base di calcolo, vale a dire la pensione già spettante al defunto. A questo principio, da cui non è ora ragione di discostarsi, non si è attenuta la sentenza del Tribunale di Firenze, che perciò dev'essere cassata.
È da aggiungere che il principio enunciato dalle Sezioni Unite non costituisce applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 dicembre 1993 n. 495, concernente - come è specificato nella motivazione - il diverso caso dell'unica pensione di riversibilità, da calcolare integrando al minimo la base, e perciò estranea alla problematica determinata dal divieto di doppia integrazione. Pertanto non può qui applicarsi, l'art. 1, commi 181 e 183, della legge 3 dicembre 1996 n. 662 (cosiddetta legge finanziaria per il 1997) ed in particolare non può aver luogo l'estinzione del giudizio ivi prevista.
Col secondo motivo, graficamente non distinto dal primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1991 conv. in l.n. 438 del 1992, notando la sua inapplicabilità al caso di specie, in cui la domanda amministrativa di ricalcolo della pensione era stata presentata nel 1991 ossia prima della sua entrata in vigore: il termine di decadenza dal beneficio era dunque di dieci anni, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 103 del 1991 conv. in l.n. 166 del 1991, e non di tre anni, come stabilito nell'art. 4 cit. e come ritenuto dal Tribunale.
Questo motivo è fondato nella sostanza, anche se sono inesatte alcune considerazioni svolte dalla ricorrente.
Anzitutto occorre osservare che il termine decadenziale in questione, come risulta dal titolo III, capo V , d.P.R. n. 639 del 1970 - nel quale le norme evocate dalla ricorrente e delle quali ora si tratta s'inseriscono a titolo modificativo - serve per permettere all'istituto previdenziale, una volta che l'assicurato abbia chiesto invano la prestazione e ricorra contro l'espresso o tacito diniego, il tempestivo esame delle deduzioni, l'autoannullamento di eventuali atti illegittimi ed il tentativo di bonario componimento della controversia(Cass. 7 febbraio 1997 n. 1556). Ne consegue che la sua decorrenza dev'essere verificata con riferimento alla data della domanda amministrativa per l'integrazione, la quale comporta un nuovo esame dei requisiti, e non a quella più antica della concessione della pensione non integrata (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1997 n. 1691). E la stessa ratio decidendi vale nel caso in esame, in cui, come s'è detto a proposito del primo motivo di ricorso, la pensione integrata al minimo è una sola (quella diretta) e per l'altra (quella indiretta) si tratta solo di integrare la base di calcolo. Sulla soggezione della pretesa della ricorrente ad un proprio termine di decadenza, del resto, non vi è stata controversia fra le parti.
Ciò premesso, è da osservare che l'art. 4, comma 1, d.l. n. 384 del 1992 conv. in l.n. 438 del 1992, sostituendo l'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, dispone "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Il successivo comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e ancora in corso alla medesima data".
Queste disposizioni sono state sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale quanto al momento della loro efficacia giacché ad alcuni giudici comuni sembrò che l'abbreviamento dei termini decadenziali in esso contenuto potesse pregiudicare le posizioni soggettive degli assicurati già controverse, al punto da confliggere con gli artt. 3, 24 e 38 Cost. Ma con sentenza 3 febbraio 1994 n. 20 il Giudice delle leggi rigettò le impugnative, tuttavia precisando in via interpretativa che "il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere".
Come s'è ricordato, ai sensi del riportato comma 1 i termini in questione cominciano a decorrere: a) dalla comunicazione della decisione amministrativa sfavorevole;
b) dalla inutile scadenza del termine stabilito per l'emanazione di tale decisione;
c) dalla inutile scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. E poiché il comma 1 va posto in relazione col successivo comma 3, ossia con l'ipotesi che, all'entrata in vigore del decreto legge (19 settembre 1992) il procedimento amministrativo fosse già instaurato, la Corte costituzionale precisò che: A) se il procedimento si fosse esaurito prima di quella data, si sarebbe applicato il più vecchio termine di decadenza, ossia quello decennale di cui all'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. in l. 1 giugno 1991 n. 166; B) se il procedimento si fosse esaurito dopo, si sarebbero applicati i nuovi e più brevi termini.
Esigenze di certezza del diritto inducono a non discostarsi da questa interpretazione.
Nel caso di specie il procedimento amministrativo si esaurì, come incensurabilmente accertato dai giudici di merito, con la decisione negativa del marzo 1993, ossia dopo l'entrata in vigore del d.l. n.384 del 1992, onde esattamente i medesimi giudici hanno ritenuto doversi applicare il termine triennale.
Da tale affermazione, assai rapidamente motivata, essi hanno però omesso di trarre le conclusioni con riferimento concreto ai fatti di causa.
In conclusione la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa va rinviata ad altro collegio d'appello che di designa nel Tribunale di Prato e che accerterà i requisiti del beneficio in questione uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
A) L'art. 6, terzo comma, d.l. n. 463 del 1983, vietante la doppia integrazione al minimo delle pensioni INPS, non si applica al caso del titolare di pensione diretta integrata, che domandi non già un'altra pensione, indiretta o di reversibilità, integrata al minimo, bensì chieda che venga integrata la base di calcolo, vale a dire la pensione già spettante al defunto.
B) I diritti alle prestazioni INPS sono soggetti al termine di decadenza stabilito nella legge vigente al momento del suo inizio, onde i termini previsti nel d.l. n. 384 del 1992, che iniziano a decorrere dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non si applicano qualora il procedimento sia finito già all'entrata in vigore di esso, mentre si applicano se il procedimento, a quel momento già iniziato, non sia ancora esaurito.
Lo stesso Tribunale provvederà in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio al Tribunale di Prato, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 1999.