Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
La dichiarazione di estinzione d'ufficio prevista dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 va applicata (anche in cassazione) ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1999 (di entrata in vigore della legge stessa) relativi unicamente alle questioni concernenti gli accessori (interessi e rivalutazione) sul diritto all'integrazione al minimo ed alla cristallizzazione del trattamento pensionistico, dato il riferimento della disposizione ai giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/1999, n. 9099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9099 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente contro
CO TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6/96 del Tribunale di PARMA, depositata il 29/01/96 R.G.N. 45/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'estinzione del processo ex art. 36, legge 448/98. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Parma IN RA chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti riconosciuti dall'INPS con il mod. TE/08.
Il Pretore - premesso che nella specie si trattava di supplementi o integrazione al minimo dovuti per legge da una certa data a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che ne impedivano la erogazione e che si versava quindi in materia di credito previdenziale - accoglieva la domanda attrice riconoscendo il chiesto cumulo, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo di pensione, ed in ogni caso da tempo non anteriore al 120^ giorno dalla insorgenza del diritto, ovvero, se posteriore, al 120^ giorno dall'entrata in vigore della norma istitutiva del diritto stesso, fino alla data del pagamento del credito relativo per sorte capitale, dedotti gli interessi eventualmente già corrisposti dall'Istituto, nonché a corrispondere sulla stessa somma come risultante per accessori, gli importi di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal giorno successivo a quello del pagamento del credito capitale e sino al saldo effettivo.
Il Tribunale di Parma con sentenza del 29 gennaio 1996 rigettava l'appello proposto dall'INPS. Rilevava il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, non poteva trovare applicazione per il periodo successivo al 1 gennaio 1992 il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 in quanto tale norma non aveva inciso sugli elementi costitutivi del fatto generatore che era da individuare non nel rapporto previdenziale ma nel comportamento omissivo dell'ente. Del resto dalla stessa formulazione della norma non era obiettivamente possibile desumere alcuna volontà da parte del legislatore di incidere sul fatto generatore dell'obbligo di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso IN RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che detta norma doveva trovare applicazione anche per i ratei di pensione maturati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge in quanto la rivalutazione di detti ratei non si "modella" sullo schema dell'art. 429 c.p.c. ma su quello della responsabilità civile per inadempimento.
Questa Corte osserva che nel caso di specie va d'ufficio dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art. 36 comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 stabilisce testualmente che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi, 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Detta disposizione va applicata, per effetto del richiamo da essa operato, in quei giudizi relativi unicamente alle questioni concernenti gli accessori(interessi e rivalutazione) sul diritto all'integrazione al minimo ed alla cristallizzazione del trattamento pensionistico. Più specificamente detta declaratoria d'estinzione, alla stregua della citata normativa, risulta subordinata alla duplice condizione - riscontrabile nella fattispecie in esame - della pendenza del giudizio al 1 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1998 ai sensi dell'art. 83 della medesima) e - come già detto - della sua inerenza alle "questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662". Condizione anche questa seconda - come si evince dagli atti di causa - riscontrabile nella presente controversia riguardante la misura degli accessori interessi e rivalutazione) sul trattamento pensionistico di IN RA. In considerazione del dettato legislativo vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio dichiarato estinto d'ufficio.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il giudizio. Compensa
tra le parti le spese del giudizio stesso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 1999