Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 152
CASS
Sentenza 9 gennaio 1999

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Dalla complessa normativa in materia di termini per la proposizione dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n.20 del 1994 e n.128 del 1996, si desume che nell'ipotesi in cui la domanda di prestazione (nella specie di integrazione al minimo di una pensione di reversibilità') sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, mentre dopo tale data sia stato proposto ricorso amministrativo l'unica decadenza da considerare in corso nel suddetto momento è quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo dell'art. 6 del D.L. n.103 del 1991. Con la proposizione del ricorso amministrativo alla suddetta fattispecie estintiva si sovrappone quella di cui all'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970 il cui effetto, peraltro, è impedito dalla proposizione entro il termine di tre anni di cui all'art. 4 del D.L. n.384 del 1992 della domanda giudiziale. Qualora ciò si verifichi, al fine di stabilire se e per quali ratei si sia verificata decadenza prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, va tenuto presente che l'art.6 del D.L. n.103 del 1991 ha qualificato come decadenza la fattispecie estintiva dei diritti ai ratei non liquidati ma ha posto questa fattispecie in relazione di assorbimento con quelle contemplate dall'art. 47 cit. Ne consegue che la decadenza decorre dalla data di insorgenza dei diritti ai ratei fino al momento in cui, a seguito della proposizione tempestiva o tardiva del ricorso amministrativo, iniziano a decorrere i termini fissati dall'art. 47. Per i ratei in quel momento non ancora estinti ha inizio, cioè, una nuova fattispecie estintiva che assorbe quella sino ad allora operante.

L'art.4 del D.L. n.384 del 1992, convertito in legge n.438 del 1992, ha, fra l'altro, abbreviato i termini di decadenza (sostanziale ex art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n.166 del 1991) fissati dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici, riducendone la durata da dieci a tre anni. In base al terzo comma dello stesso art. 4 il nuovo regime decadenziale triennale non si applica ai "procedimenti" in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento (19 settembre 1992). Secondo quanto precisato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 1994 e n.128 del 1996 tale limitazione va riferita ai procedimenti amministrativi. Ne consegue che resta esclusa l'applicabilità del nuovo termine nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 19 settembre 1992 e a tale data non si sia ancora verificata (con la scadenza dei termini prescritti per la decisione definitiva o la comunicazione entro gli stessi della decisione definitiva negativa) la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, "a fortiori", nel caso in cui detta condizione si sia già verificata. Tale regime transitorio trova applicazione anche con riguardo alla nuova ipotesi di decadenza introdotta dall'art.4 cit. (in aggiunta a quelle già previste dall'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970) decorrente dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della domanda. Pertanto se il procedimento amministrativo si considera avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e questa ha luogo meno di trecento giorni prima del 19 settembre 1992 senza che a tale data il procedimento sia esaurito la nuova disciplina non è applicabile, così come non è applicabile, a maggior ragione, anche nel caso di presentazione della domanda di prestazione in epoca ancora anteriore. Ciò significa, in altri termini, che l'applicabilità della nuova ipotesi di decadenza presuppone la presentazione della richiesta di prestazione dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992.(Fattispecie in materia di richiesta di integrazione al minimo della pensione di reversibilità' presentata prima del 19 settembre 1992 per la quale, in tale data, non era ancora stato proposto il ricorso amministrativo. In base ai suddetti principi la S.C.- cassando la sentenza impugnata - ha ritenuto che l'unica decadenza applicabile alla fattispecie fosse quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 152
    Data del deposito : 9 gennaio 1999

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