Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 2
Dalla complessa normativa in materia di termini per la proposizione dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n.20 del 1994 e n.128 del 1996, si desume che nell'ipotesi in cui la domanda di prestazione (nella specie di integrazione al minimo di una pensione di reversibilità') sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, mentre dopo tale data sia stato proposto ricorso amministrativo l'unica decadenza da considerare in corso nel suddetto momento è quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo dell'art. 6 del D.L. n.103 del 1991. Con la proposizione del ricorso amministrativo alla suddetta fattispecie estintiva si sovrappone quella di cui all'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970 il cui effetto, peraltro, è impedito dalla proposizione entro il termine di tre anni di cui all'art. 4 del D.L. n.384 del 1992 della domanda giudiziale. Qualora ciò si verifichi, al fine di stabilire se e per quali ratei si sia verificata decadenza prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, va tenuto presente che l'art.6 del D.L. n.103 del 1991 ha qualificato come decadenza la fattispecie estintiva dei diritti ai ratei non liquidati ma ha posto questa fattispecie in relazione di assorbimento con quelle contemplate dall'art. 47 cit. Ne consegue che la decadenza decorre dalla data di insorgenza dei diritti ai ratei fino al momento in cui, a seguito della proposizione tempestiva o tardiva del ricorso amministrativo, iniziano a decorrere i termini fissati dall'art. 47. Per i ratei in quel momento non ancora estinti ha inizio, cioè, una nuova fattispecie estintiva che assorbe quella sino ad allora operante.
L'art.4 del D.L. n.384 del 1992, convertito in legge n.438 del 1992, ha, fra l'altro, abbreviato i termini di decadenza (sostanziale ex art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n.166 del 1991) fissati dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici, riducendone la durata da dieci a tre anni. In base al terzo comma dello stesso art. 4 il nuovo regime decadenziale triennale non si applica ai "procedimenti" in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento (19 settembre 1992). Secondo quanto precisato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 1994 e n.128 del 1996 tale limitazione va riferita ai procedimenti amministrativi. Ne consegue che resta esclusa l'applicabilità del nuovo termine nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 19 settembre 1992 e a tale data non si sia ancora verificata (con la scadenza dei termini prescritti per la decisione definitiva o la comunicazione entro gli stessi della decisione definitiva negativa) la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, "a fortiori", nel caso in cui detta condizione si sia già verificata. Tale regime transitorio trova applicazione anche con riguardo alla nuova ipotesi di decadenza introdotta dall'art.4 cit. (in aggiunta a quelle già previste dall'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970) decorrente dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della domanda. Pertanto se il procedimento amministrativo si considera avviato con la presentazione della richiesta di prestazione e questa ha luogo meno di trecento giorni prima del 19 settembre 1992 senza che a tale data il procedimento sia esaurito la nuova disciplina non è applicabile, così come non è applicabile, a maggior ragione, anche nel caso di presentazione della domanda di prestazione in epoca ancora anteriore. Ciò significa, in altri termini, che l'applicabilità della nuova ipotesi di decadenza presuppone la presentazione della richiesta di prestazione dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992.(Fattispecie in materia di richiesta di integrazione al minimo della pensione di reversibilità' presentata prima del 19 settembre 1992 per la quale, in tale data, non era ancora stato proposto il ricorso amministrativo. In base ai suddetti principi la S.C.- cassando la sentenza impugnata - ha ritenuto che l'unica decadenza applicabile alla fattispecie fosse quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1999, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Est. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC RE e SC AR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS e GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 589/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/11/95 R.G.N. 338/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/97 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/2/95 il PR di Firenze condannava l'INPS a corrispondere a MA e RI CA, quali eredi di AM DI, gli importi maturati in favore di quest'ultima, dal 1/4/91 alla data del decesso (2/3/93), a titolo di differenze sui ratei di pensione di reversibilità, per effetto del mantenimento di quest'ultima nell'importo, integrato al trattamento minimo, raggiunto al 30/9/83, oltre interessi legali dal 121 giorno successivo alla data (16/11/93) della proposizione del ricorso amministrativo.
Respingeva, per intervenuta decadenza ex artt. 6 D.L. n. 103/91 e 4 D.L. n. 384/92, la domanda per il periodo anteriore di un triennio alla data (15/3/94) del ricorso giudiziale.
Avverso la sentenza del PR MA e RI CA proponevano appello deducendo che la pensione da "cristallizzare" era quella diretta e non quella di reversibilità e lamentando l'erronea applicazione della decadenza triennale di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/92, conv. in legge n. 438/92, in luogo del termine decennale di prescrizione decorrente a ritroso dalla domanda amministrativa del 20/3/86.
Con sentenza del 22/11/95 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'INPS a corrispondere alle appellanti la pensione IR n. 828665 spettante alla dante causa dall'1/4/91 al 2/3/93 nell'importo "cristallizzato" al 30/9/83.
Considerava il Tribunale:
- che il 20/3/86 era stata proposta domanda amministrativa per ottenere dall'INPS il pagamento dei ratei di integrazione al minimo;
- che la domanda era stata accolta dall'Istituto il quale, riconosciuto il diritto all'integrazione alla data del 30/9/83, aveva integrato al minimo entrambe le pensioni (diretta e di reversibilità) di cui fruiva la DI;
- che, avendo l'INPS mantenuto l'integrazione sulla pensione di reversibilità ma riportato a calcolo la pensione diretta all'1/10/83, il 16/11/93 era stata proposta domanda amministrativa per ottenere dall'Istituto il pagamento sulla pensione diretta dei ratei arretrati di cristallizzazione;
- che, negato il diritto dall'INPS, il 15/3/94 era stato proposto il ricorso giudiziario.
Osservava, quindi:
- che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni in legge 1 giugno 1991, n. 166, in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini di decadenza sostanziale per la proposizione della domanda giudiziale decorrono dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei;
- che l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo andava riferita al ricorso avverso il provvedimento originario di liquidazione della pensione (nella specie del 1976), non potendo attribuirsi rilievo, in quanto accolto dall'Istituto, al ricorso amministrativo del 20/3/86;
- che, essendo il diritto a pensione imprescrittibile, nulla vieta all'assicurato, in caso di omessa o ridotta liquidazione della pensione per qualsiasi causa, compreso l'errore di diritto sulla spettanza dell'integrazione al trattamento minimo, di proporre domanda amministrativa, la quale non vale tuttavia, scaduto il termine di decadenza di cui agli artt. 47 d.P.R. n. 639/70 e 6 D.L. n. 103/91, a salvare i ratei pregressi per un decennio a ritroso;
- che la domanda del 16/11/93 ed il successivo procedimento amministrativo con consentivano quindi, nella specie, di rivendicare ratei pregressi nell'arco di un decennio a ritroso da tale data;
- che, dovendo il periodo anteriore al 16/11/93 considerarsi come periodo di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il diritto ai ratei pregressi andava verificato in base al regime della decadenza stabilito dagli artt. 6 del D.L. n. 103/91 e 4 del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92, e cioè per tre anni a ritroso dalla presentazione della domanda giudiziale;
sicché, riconosciuto dall'INPS il diritto all'integrazione al minimo alla data del 30/10/83, doveva essere riconosciuto, come deciso dal PR, anche il diritto alla cristallizzazione dell'importo percepito a tale data;
- che la decisione impugnata andava tuttavia corretta nel senso che, avendo l'INPS continuato a corrispondere l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità e riportato a calcolo la pensione diretta all'1/10/83, quest'ultima e non la prima doveva essere riportata nell'importo cristallizzato al 30/9/83, con la decorrenza indicata dal PR per effetto della decadenza.
Avverso la decisione del Tribunale MA e RI CA hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'INPS si è costituito con procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/70, dell'art. 6 L. 166/91 e dell'art. 4 L. 438/92, in relazione all'art. 22 L. 1338/62 ed all'art. 6 L. 638/83, per non avere il Tribunale rilevato che nella specie non si era verificata alcuna decadenza. Si deduce:
- che il 20/3/86 la dante causa delle ricorrenti aveva presentato domanda di integrazione al minimo della pensione di reversibilità;
- che con provvedimento del 14/10/88 l'INPS aveva accolto parzialmente l'istanza, liquidando l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità dalla data di decorrenza della pensione (1/11/81) al 30/9/83, ma riportando contestualmente a calcolo la pensione diretta, secondo una interpretazione dell'art. 6 L. 638/83 successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale;
- che avverso il provvedimento dell'INPS le ricorrenti hanno proposto ricorso amministrativo nel novembre 1993 e ricorso giudiziale nel marzo 1994;
- che il diritto all'integrazione, autonomo rispetto a quello alla pensione base, è stato fatto valere il 20/3/86 sicché, risolvendosi la cristallizzazione in una integrazione al minimo in cifra fissa aggiunta alla pensione base finché gli aumenti di questa ne determinino il superamento, la decadenza decennale prevista dagli artt. 47 d.P.R. n. 639/70 e 6 L. 166/91 non poteva decorrere prima della proposizione, il 16/11/93, del ricorso amministrativo;
- che non poteva trovare applicazione la decadenza dal diritto ai singoli ratei prevista dalla disposizione di cui al primo comma, ultimo periodo, del citato art. 6 L. 166/91, trattandosi di norma innovativa e in ogni caso, decorrendo tale decadenza dal provvedimento 14/10/88 dell'INPS, neppure per essa era scaduto, alla proposizione della domanda giudiziale, il termine;
- che, infine, anche a voler ritenere l'INPS tenuto ad applicare l'integrazione al minimo e la cristallizzazione senza necessità di domanda dell'interessato, l'istanza del 20/3/86 ed il ricorso del 16/11/93 avevano comunque interrotto la prescrizione per il periodo anteriore all'inizio, con la presentazione della domanda amministrativa, della decorrenza del termine di decadenza decennale. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639:
- esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura civile (primo comma);
- l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici (secondo comma);
- l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (terzo comma).
L'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in legge 1 giugno 1991, n. 166 stabilisce, sotto la rubrica "regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali":
- al primo comma, che "i termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". - Ed al secondo comma, che "le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Infine, l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone, sotto la rubrica "norme procedurali":
- al primo comma, la sostituzione dei commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/70. Il secondo è sostituito dal seguente: "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena dei decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
- ed al terzo comma che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".
Con il primo comma di quest'ultimo articolo sono dunque abbreviati i termini di decadenza (sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103/91) fissati dall'art. 47 del d.P.R. del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria, ed è introdotta una nuova ipotesi di decadenza, decorrente dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
L'articolo 4 del D.L. n. 384/92 non prevede, a differenza dell'art. 6, comma 2 , del D.L. del 1991, la retroattività della nuova disciplina.
In riferimento all'abbreviazione dei termini di cui all'art. 47 del d.p.r. del 1970 deve osservarsi che gli effetti di una norma non retroattiva dipendono, se la norma associa ad uno o più fatti un effetto giuridico secondo il comune schema causale, dalla struttura della fattispecie.
Lo schema causale implica, infatti, che, affinché il fatto produca l'effetto, la norma che collega l'uno all'altro deve essere vigente al tempo del fatto e a quello dell'effetto.
Estranei allo schema causale, e quindi alla fattispecie, sono i fatti contemplati dalla norma come semplici presupposti: solo il fatto produttivo dell'effetto, causalmente necessario alla sua realizzazione, deve verificarsi quando è in vigore la legge non retroattiva che ad esso associa l'effetto; i presupposti possono essere collocati in un tempo anteriore senza che ciò comporti retroattività.
Nel caso, ad es., della prescrizione, la quale decorre (art. 2935 cod. civ.) dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, la fattispecie estintiva può essere astrattamente configurata come comprendente:
- la semplice inattività, per la durata del termine fissato dalla legge, di chi, titolare del diritto, può esercitarlo;
- o anche l'evento che rende possibile l'esercizio del diritto;
- o anche la stessa fattispecie costitutiva del diritto. Il termine di prescrizione ridotto da una legge non retroattiva è allora applicabile:
- nella prima ipotesi, anche ai diritti sorti e divenuti esercitabili prima della data di entrata in vigore della nuova legge, computati per essi da detta data (non vi è retroattività poiché non vengono associati effetti all'inattività registrata nel periodo di vigenza della legge sostituita ma solo al segmento successivo;
all'inerzia protratta, dopo l'entrata in vigore della legge sostitutiva, per la durata del nuovo termine prescrizionale);
- nella seconda ipotesi, anche ai diritti sorti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, purché divenuti esercitabili dopo tale momento (il termine ridotto non può quindi essere applicato ai diritti per i quali la prescrizione sia già in corso all'entrata in vigore della nuova legge);
- nella terza ipotesi, ai soli diritti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge.
La prima soluzione è la più conforme alla "ratio" delle norme sulla prescrizione: se essa consiste nell'inerzia del titolare di un diritto esercitabile, l'evento che determina il "dies a quo" del termine di prescrizione non appartiene alla fattispecie estintiva ma è solo il presupposto che pone il titolare del diritto nella condizione di esercitarlo o rimanere inattivo.
Corrisponde inoltre ad una chiara linea di demarcazione tra il contenuto del diritto, immodificabile senza retroattività, una volta sorto il diritto, dalla legge sopravvenuta, e regole che presiedono al suo esercizio,modificabili senza retroattività dalla nuova legge, anche per i diritti già sorti, limitatamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore.
È anche la più sobria, quella che richiede minori assunzioni, poiché alla stregua delle altre è necessario regolare con l'ultrattività della disciplina abrogata la sorte dei diritti per i quali sia iniziato, ma non compiuto, il decorso della prescrizione prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
È, infine, la soluzione adottata nell'art. 252 disp. att. e trans. cod. civ. dallo stesso legislatore che appena prima aveva sancito, all'art. 11 preleggi, il principio di irretroattività delle leggi. Vero è che detto art. 252 non si risolve in una applicazione del principio di irretroattività della legge, poiché contiene anche una previsione di ultrattività della disciplina previgente per i diritti per i quali a norma di essa "rimanga a decorrere un termine minore", ma essa risponde ad una diversa esigenza (in relazione alla quale la previsione può considerarsi - v. il secondo comma dello stesso art. 252 - espressione di un principio generale): quella di evitare che una norma intesa a ridurre la durata di un termine ne comporti in alcuni casi il prolungamento.
La scelta della seconda o della terza delle ipotesi suindicate non avrebbe naturalmente contraddetto il principio di irretroattività della legge ma soltanto introdotto, con maggiore estensione nella terza ipotesi, l'ultrattività della normativa abrogata. Soluzioni analoghe a quelle esaminate sono astrattamente proponibili - sostituendo all'evento che rende esercitabile il diritto quello che rende procedibile la domanda giudiziale, ed al fatto costitutivo del diritto la proposizione del ricorso amministrativo - per l'abbreviazione, con il D.L. del 1992, del termine decennale di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. del 1970.
Ma il problema è stato risolto dal legislatore con la previsione, al terzo comma dell'art. 4, dell'inapplicabilità del nuovo termine triennale ai procedimenti in corso alla data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del decreto legge.
Intesi questi ultimi come procedimenti amministrativi (v. Corte cost. nn. 20/94 e 128/96), resta esclusa l'applicabilità del nuovo termine nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato proposto prima del 19/9/92 e a tale data non si sia ancora verificata (con la scadenza dei termini prescritti per la decisione definitiva o la comunicazione entro gli stessi della decisione definitiva negativa) la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, "a fortiori", nel caso in cui detta condizione si sia già verificata. Ma, accanto a quelle già previste dall'art. 47 del d.P.R. del 1970 - che presuppongono, riferendosi l'art. 47 al procedimento amministrativo contenzioso, l'avvenuta proposizione del ricorso amministrativo, - l'art. 4 del D.L. del 1992 ha introdotto una nuova, concorrente, ipotesi di decadenza, decorrente dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Anche in relazione alla nuova ipotesi deve farsi riferimento alla norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 4, concernente "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2", e non è quindi necessario stabilire, ai fini dell'applicabilità del termine triennale, se la fattispecie contemplata includa tra le sue componenti la semplice inattività dell'assicurato che, avviato il procedimento amministrativo con la richiesta di prestazione, si trova in una situazione che gli consentirebbe, ove avesse proposto il ricorso, di rivolgersi al giudice;
o anche la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (tenuto conto dell'incomprimibilità di una parte di essi ad iniziativa dell'interessato); o anche la presentazione della domanda di prestazione.
Se, infatti, il procedimento amministrativo si considera avviato con la presentazione della richiesta di prestazione, e questa ha luogo meno di 300 giorni prima del 19/9/92 senza che a tale data il procedimento sia esaurito (come astrattamente può avvenire se il provvedimento dell'INPS è adottato entro i 120 giorni di cui all'art. 7 della legge n. 533/73, e/o il ricorso è proposto entro i 90 giorni di cui al 5 comma dell'art. 46 della legge n. 88/89, e/o la decisione è comunicata entro i 90 giorni di cui al successivo 6 comma dello stesso articolo), il terzo comma dell'art. 4 esclude l'applicabilità della nuova disciplina, la quale resta esclusa "a fortiori" anche nel caso di presentazione della domanda di prestazione in epoca ancora anteriore.
L'applicabilità della nuova ipotesi di decadenza presuppone quindi la presentazione della richiesta di prestazione dopo l'entrata in vigore del D.L. del 1992.
Nel caso in esame vi è stata nel 1986 una domanda di prestazione, avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità (il Tribunale la menziona dapprima come domanda di pagamento dei ratei arretrati, poi come ricorso, rilevandone comunque l'avvenuto accoglimento e quindi, esattamente, l'estraneità all'oggetto della controversia), e vi è stato un provvedimento dell'INPS (contestuale secondo le ricorrenti al provvedimento 14/10/88 di accoglimento dell'istanza del 1986) di riliquidazione della pensione diretta, riportata a calcolo con decorrenza 1/10/83. Avverso questo provvedimento le ricorrenti hanno proposto ricorso amministrativo il 16/11/93 (precisano di averlo presentato al Comitato provinciale INPS ed anche il Tribunale, dopo aver collocato alla stessa data una domanda amministrativa di pagamento dei ratei arretrati di cristallizzazione, afferma che "il periodo anteriore al 16/11/93 deve essere considerato come periodo di mancata proposizione di ricorso amministrativo").
All'entrata in vigore del D.L. n. 384/92 non era quindi in corso ne' la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. del 1970, non essendo stato ancora proposto ricorso amministrativo, ne' quella introdotta come terza ipotesi dall'art. 4 del predetto D.L., applicabile solo in caso di presentazione della domanda di prestazione dopo il 19 settembre 1992.
Era invece in corso la decadenza decennale dal diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 6 del D.L. n. 103/91. Alla fattispecie estintiva dei diritti ai singoli ratei si è sovrapposta, quindi, con la proposizione del ricorso amministrativo in data 16/11/93, quella contemplata dall'art. 47 d.P.R. n. 639/70, il cui effetto è rimasto però impedito dalla proposizione, entro il termine triennale di cui al D.L. del 1992, della domanda giudiziale. Resta quindi da stabilire se e per quali ratei si sia verificata decadenza prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
Qualificati di decadenza sostanziale i termini di cui all'art. 47 del d.P.R. del 1970, l'art. 6 del D.L. del 1991 prevede che "in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". Nell'ultima giurisprudenza anteriore all'emanazione di detto D.L. la decadenza (procedimentale) di cui all'art. 47 era considerata affiancata dalla prescrizione ordinaria dei diritti ai ratei non liquidati.
Ma, a meno di voler far leva sulla rubrica ("regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dell'art. 6 per leggere nella disposizione in esame la semplice conferma della prescrizione già vigente per i ratei non liquidati, deve ritenersi prevista per questi una forma di decadenza.
Deve peraltro escludersi la possibilità di riferire l'insorgenza del "diritto ai singoli ratei" all'insorgenza del diritto al primo rateo o, più generalmente, alla prestazione unitariamente considerata, poiché resterebbero in concreto inoperanti, per la normale successione cronologica, le fattispecie di cui all'art. 47. La decadenza investe quindi distintamente i singoli ratei, ed opera in caso di "mancata proposizione di ricorso amministrativo". Ma i termini di cui all'art. 47 sono fissati per una azione giudiziaria che non può essere proposta senza il previo esperimento del ricorso amministrativo;
sicché alla espressione "mancata proposizione di ricorso amministrativo" non può attribuirsi il significato letterale.
Una prima ipotesi interpretativa può essere quella di intendere anche la disposizione sui ratei come norma di qualificazione: il legislatore avrebbe inteso definire come decadenza sostanziale anche la fattispecie estintiva dei diritti ai singoli ratei, attribuendo poi con il secondo comma dell'art. 6, a questa come alla qualificazione dei termini fissati dall'art. 47, effetto retroattivo.
Corollario della nuova qualificazione sarebbe (oltre la rilevabilità d'ufficio ex art. 2969 cod. civ.) l'inapplicabilità delle norme sull'interruzione della prescrizione (art. 2964 cod. civ.): la decadenza del diritto al singolo rateo continuerebbe ad operare senza interruzione anche dopo la proposizione del ricorso amministrativo.
Una tale ricostruzione, in prima approssimazione coerente, appare tuttavia inconciliabile con le espressioni adottate dal legislatore ("in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo" in luogo dell'ovvio "in ogni caso").
Una soluzione più aderente alla lettera della legge potrebbe consistere nell'interpretare la mancata proposizione di ricorso amministrativo come mancata proposizione tempestiva, ma l'artificiosità delle conseguenze induce a escluderla. Poiché il regime dei ratei maturati prima della scadenza del termine per proporre il ricorso amministrativo non può rimanere condizionato al successivo comportamento dell'assicurato, essi dovrebbero restare sottratti alla decadenza, e soggetti invece alla prescrizione, sino alla scadenza di detto termine, ma la ricostruzione, ancorché giuridicamente possibile, è priva di qualsiasi riscontro nel testo dell'art. 6.
Deve quindi propendersi per una soluzione intermedia: la norma ha sì qualificato come decadenza la fattispecie estintiva dei diritti ai singoli ratei, ma ha posto questa fattispecie in relazione di assorbimento con quelle contemplate dall'art. 47 del d.P.R. del 1970.
In altri termini, la decadenza decorre dalle date di insorgenza dei diritti ai ratei fino al momento in cui, a seguito della proposizione tempestiva o tardiva del ricorso amministrativo, iniziano a decorrere i termini fissati dall'art. 47 (cfr. Corte cost. n. 128/96). Per i ratei in quel momento non ancora estinti ha inizio, cioè, una nuova fattispecie estintiva che assorbe quella sino allora operante. Ora, la decadenza del diritto ai ratei non è contemplata dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992.
Nella motivazione della citata sentenza n. 128/96 la Corte costituzionale ha menzionato il terzo periodo del primo comma dell'art. 6 del D.L. del 1991 come disposizione da ritenersi tacitamente abrogata dal successivo D.L. in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19/9/92, ma non anche per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda.
Sembra anche al collegio che la disposizione sui ratei debba considerarsi abrogata (con la conseguenza che, ripristinato il comune regime della prescrizione - del quale la decadenza sostanziale può ritenersi una forma speciale - per i ratei maturati prima del 19/9/92 il tempo successivo si aggiungerebbe ex art. 252 disp. att. cod. civ. ai fini dell'estinzione del diritto a quello già decorso ma, ferma l'inefficacia degli atti interruttivi precedenti, dovrebbe riconoscersi efficacia a quelli intervenuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge).
Vero è che non vi è incompatibilità logica tra le fattispecie contemplate dall'art. 4 e la decadenza del diritto ai ratei ma, se si confronta il terzo periodo del 1 comma dell'art. 6 con la terza ipotesi prevista dall'art. 4, appare evidente che quest'ultima disciplina, sia pure per una parte della sua estensione, proprio il caso, contemplato da detto terzo periodo, di mancata proposizione del ricorso amministrativo.
E, se si considera l'intento del legislatore di porre, con l'una e l'altra disposizione, una norma di chiusura per le ipotesi non regolate dall'art. 47, l'art. 6 può leggersi nell'art. 4: "in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
La funzione della decadenza del diritto ai ratei resterebbe poi circoscritta sul piano del diritto sostanziale, in ipotesi di mancata abrogazione della disposizione, all'esclusione dell'efficacia interruttiva di un ipotetico riconoscimento del diritto anteriore alla domanda di prestazione.
Quest'ultimo rilievo indurrebbe a ritenere, con la Corte costituzionale, limitata l'abrogazione all'ipotesi di domanda di prestazione presentata dopo l'entrata in vigore del D.L. del 1992. Esso vale però anche nel senso opposto: esclusa in base alla normativa allora vigente l'efficacia interruttiva della richiesta di prestazione presentata prima del 19/9/92, la distinzione sul piano sostanziale tra prescrizione e decadenza del rateo tenderebbe a svanire nel periodo successivo, sì che l'abrogazione dovrebbe ritenersi estesa a tutti i casi di applicabilità della nuova disciplina.
La scelta tra l'una o l'altra soluzione non influisce tuttavia sulla decisione della presente controversia, sicché è superflua l'analisi del problema.
Nel caso in esame i diritti ai singoli ratei di "cristallizzazione" sono sorti, se sorti, a partire dall'1/10/83.
Se l'INPS ha cessato sin da tale data di corrispondere l'integrazione al minimo sulla pensione diretta della DI nell'importo "cristallizzato", allora, restando comunque assorbita la fattispecie estintiva dei diritti ai ratei con la proposizione il 16/11/93 del ricorso amministrativo (o interrotta la prescrizione in ipotesi di abrogazione della norma sui ratei), sono rimasti estinti solo i diritti sorti anteriormente al 16/11/83.
Ma dalla sentenza impugnata sembra potersi desumere che, quanto meno sino al 1986, l'INPS abbia continuato a corrispondere l'integrazione al minimo sulla pensione diretta (la domanda del 20/3/86 era diretta ad ottenere l'integrazione al minimo sulla pensione di riversibilità) e solo successivamente (secondo le ricorrenti contestualmente allo accoglimento, con il provvedimento del 1988, dell'istanza del 1986) abbia cessato di erogarla, trattenendo presumibilmente sui ratei successivi gli importi già erogati. In tal caso nessun diritto ai ratei di "cristallizzazione" risulterebbe, alla data di proposizione della domanda giudiziale, estinto.
Sul punto sono quindi necessari ulteriori accertamenti. Resta, inoltre, da verificare, alla stregua del principio sul cumulo di integrazioni enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240/94, l'avvenuta insorgenza del rivendicato diritto. Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Pistoia. Così deciso il 27 ottobre 1997.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 9 GENNAIO 1999.