Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
La richiesta di prestazione previdenziale presentata all'INPS prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del D.L. n.384 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, è sufficiente a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art. 4 (modificativo del termine di decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 539 del 1970), salvo il caso in cui l'assicurato, di fronte al rigetto tacito o espresso della richiesta, abbia presentato il ricorso amministrativo ed il conseguente procedimento contenzioso sia finito dopo la data suddetta, in una di quelle forme (decisione o inutile scadenza dei termini) previste del primo comma dello stesso art. 4.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha presentato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
AO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EP FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n.36/96 del Tribunale di VERBANIA, depositata il 25/1/96 R.G.N. 888/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 marzo 1994 al TO di Verbania, US LI esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Pallanza, quale operaio specializzato, e di essere stato sottoposto al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dal 1 luglio 1991 al 6 febbraio 1993.
Avendogli l'Inps comunicato, con lettera del 14 novembre 1991, la decadenza dal detto trattamento, egli aveva inviato il 18 dicembre successivo una lettera con "richiesta di riesame", ma l'Istituto non aveva risposto. Il ricorrente chiedeva perciò che esso fosse condannato a pagare il trattamento fino al febbraio 1993. Costituitosi il convenuto, il TO dichiarava inammissibile la domanda a causa della decadenza di cui all'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438, e la decisione veniva confermata con sentenza 25 gennaio 1996 dal Tribunale, il quale considerava che il termine annuale di cui all'art. 47, secondo comma, D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, modificato dall'art. 4 ult.
cit., era iniziato a decorrere trecento giorni dopo la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore, formulata ai sensi dell'art.7 l. 11 agosto 1973 n. 533 con la suddetta "richiesta di riesame".
Dopo l'inutile decorrenza dei centoventi giorni previsti nell'art. 7 cit. la richiesta doveva intendersi respinta e, anche se il LI non aveva proposto ricorso onde iniziare il procedimento contenzioso amministrativo, era iniziato a decorrere il relativo termine di novanta giorni, previsto nell'art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989 n.88 (ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) e, poi ancora, i novanta giorni di cui al successivo comma 6 per il ricorso all'autorità giudiziaria. La somma di questi termini, pari appunto a trecento giorni, dava luogo alla "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione", posta dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 384 del 1992 quale inizio del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.
E poiché il termine era quello annuale di cui allo stesso comma 1, doveva ritenersi inammissibile l'azione, proposta il 31 marzo 1994, ossia più di un anno dopo la richiesta amministrativa, del 18 dicembre 1991.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il LI. L'INPS si è costituito senza depositare scritti, ma il difensore ha discusso in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 47 D.P.R. aprile 1970 n. 639, modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438, e dell'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103 conv. in l. 1 giugno 1991 n, 166. Egli sostiene che il termine annuale di decadenza dall'azione giudiziaria, posto dal comma 1 dell'art. 4 cit. ed in base al quale i giudici di merito ritennero inammissibile l'azione, non si applica nei casi, come quello di specie, in cui la richiesta amministrativa di prestazione sia stata presentata all'INPS prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992).
Col secondo motivo egli, invocando l'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, sostiene che, presentata la richiesta prima della detta entrata in vigore ma non anche il ricorso amministrativo, ossia chiesta la prestazione ma, di fronte al rifiuto tacito o esplicito, non essendo ancora iniziato il procedimento amministrativo contenzioso, non poteva neppure iniziare a decorrere il termine di decadenza dall'azione giudiziaria. Decorreva, per contro, solo il termine di cui all'art. 6 cit. per la riscossione dei singoli ratei di prestazione.
I due motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati.
L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992, sostituendo l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dispone:
" Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
"Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (ossia per le prestazioni contro la disoccupazione), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Non si discute nell'attuale processo trattarsi di prestazione (trattamento di cassa integrazione guadagni speciale) da ricondurre a quest'ultima previsione, vale a dire al termine decadenziale di un anno.
Il successivo comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e ancora in corso alla medesima data".
Queste disposizioni sono state sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale quanto al momento della loro efficacia giacché ad alcuni giudici ordinari sembrò che l'abbreviamento dei termini decadenziali in esso contenuto potesse pregiudicare le posizioni soggettive degli assicurati già controverse, al punto da confliggere con gli artt. 3, 24 e 38 Cost. Ma con sentenza 3 febbraio 1994 n. 20 il Giudice delle leggi rigettò le impugnative, tuttavia precisando in via interpretativa che "il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere".
Come s'è ricordato, ai sensi del riportato comma 1 i termini in questione cominciano a decorrere: a) dalla comunicazione della decisione amministrativa sfavorevole;
b) dalla inutile scadenza del termine stabilito per l'emanazione di tale decisione;
c) dalla inutile scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. E poiché il comma 1 va posto in relazione col successivo comma 3, ossia con l'ipotesi che, all'entrata in vigore del decreto legge (19 settembre 1992) il procedimento amministrativo fosse già instaurato, la Corte Costituzionale precisò che: A) se il procedimento si fosse esaurito prima di quella data, si sarebbe applicato il più vecchio termine di decadenza, ossia quello decennale o quinquennale di cui all'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103 conv. in l. 1 giugno 1991 n. 166; B) se il procedimento si fosse esaurito dopo, si sarebbero applicati i nuovi e più brevi termini.
La sentenza n. 20 del 1994 non affronta dunque l'ipotesi di mancata instaurazione del procedimento amministrativo pur dopo l'inutile presentazione della richiesta di prestazione.
Di questa ipotesi, verificatasi nel caso di specie, la Corte Costituzionale si è occupata con la successiva sentenza 24 aprile 1996 n. 128 (confermata con l'ordinanza n. 242 del 1996), nella quale essa ha preso in esame l'art. 6 D.L. n. 103 del 1991 cit., così formulato: "I termini previsti nell'art. 47, commi secondo e terzo, D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (per la disoccupazione il terzo comma fissa il termine in cinque anni) sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.
La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.
In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". La Corte ha così precisato che, presentata dall'assicurato la richiesta di prestazione prima del 19 settembre 1992 ma non anche il ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dai singoli ratei introdotta dal D.L. n. 103 del 1991, ossia "una vicenda estintiva diversa da quella della decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. del 1970, modificato dall'art. 4, primo comma, D.L. n. 384 del 1992".
La Corte ha aggiunto che la richiesta di prestazione presentata prima della data sopra detta basta ad applicare il D.L. n. 103, poiché la fattispecie a formazione progressiva che da luogo alla decadenza si forma, in tal caso e parzialmente, al di fuori dell'ambito temporale di efficacia del D.L. n. 384 del 1992. Esigenze di certezza del diritto inducono a non discostarsi da queste interpretazioni espresse dalla Corte costituzionale e poiché il Tribunale non vi si è attenuto nella sentenza qui impugnata, essa dev'essere cassata e la causa va rinviata ad altro collegio d'appello, che si designa nel Tribunale di Varese e che accerterà i requisiti del diritto affermato dall'attore, uniformandosi al seguente principio di diritto, ricavabile dalle due sentenze costituzionali sopra richiamate: "La richiesta di prestazione previdenziale presentata all'INPS prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, basta a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art. 4, salvo il caso in cui l'assicurato, di fronte al rigetto tacito o espresso della richiesta, abbia presentato il ricorso amministrativo ed il conseguente procedimento contenzioso sia finito dopo la data suddetta, in una delle forme (decisione o inutile scadenza dei termini) previste nel comma 1 dello stesso art. 4". Lo stesso giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio al Tribunale di Varese anche per le spese.