Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4665
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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L'accettazione, da parte del pensionato , dei ratei della prestazione pensionistica corrispostigli, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, nella (minore) misura spettante in base alla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non comporta di per sè sola , ancorché non accompagnata da alcuna riserva, una definitività del rapporto preclusiva dell'efficacia retroattiva della pronuncia anzidetta, configurandosi invece tale definitività o esaurimento del rapporto nella ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza. (Nella specie è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva negato il diritto del pensionato, titolare di pensione diretta e di reversibilità, alla integrazione al minimo su quest'ultima prestazione, avendo ritenuto inapplicabile retroattivamente - stante l'accettazione del pagamento della pensione senza integrazione - la pronuncia della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 2 secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in quanto escludenti l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità Inps per i titolari di altri trattamenti previdenziali pubblici).

L'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 subordina l'estinzione della causa alla duplice condizione della pendenza del giudizio al primo gennaio 1999(data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle questioni "di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662". Quest'ultima condizione è riferibile, oltre che alla questione della spettanza e della misura degli accessori, anche alla questione concernente l'esistenza del diritto alla cristallizzazione in caso di titolarità di due o più pensioni (derivante dalla applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994) per ragioni relative all'accertamento del requisito reddituale. Siffatta ipotesi ricorre in sede di legittimità sia quando venga contestato l'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza (o no) di tale requisito alla stregua della citata sentenza n. 240 del 1994, sia quando - incontestato o incontestabile il diritto alla integrazione al minimo - detto accertamento, pur doveroso in difetto di preclusioni processuali al riguardo, sia stato omesso dal giudice del merito, per avere questi escluso il diritto alla "cristallizzazione" sulla base di altra assorbente ragione pregiudiziale. (La S.C. ha dichiarato estinta la questione relativa alla cristallizzazione essendo nella specie incontestabile il diritto alla integrazione al minimo che il giudice di merito aveva invece erroneamente escluso per avere ritenuto "esaurito" il rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4665
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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