Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 2
L'accettazione, da parte del pensionato , dei ratei della prestazione pensionistica corrispostigli, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, nella (minore) misura spettante in base alla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non comporta di per sè sola , ancorché non accompagnata da alcuna riserva, una definitività del rapporto preclusiva dell'efficacia retroattiva della pronuncia anzidetta, configurandosi invece tale definitività o esaurimento del rapporto nella ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza. (Nella specie è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva negato il diritto del pensionato, titolare di pensione diretta e di reversibilità, alla integrazione al minimo su quest'ultima prestazione, avendo ritenuto inapplicabile retroattivamente - stante l'accettazione del pagamento della pensione senza integrazione - la pronuncia della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 2 secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in quanto escludenti l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità Inps per i titolari di altri trattamenti previdenziali pubblici).
L'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 subordina l'estinzione della causa alla duplice condizione della pendenza del giudizio al primo gennaio 1999(data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle questioni "di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662". Quest'ultima condizione è riferibile, oltre che alla questione della spettanza e della misura degli accessori, anche alla questione concernente l'esistenza del diritto alla cristallizzazione in caso di titolarità di due o più pensioni (derivante dalla applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994) per ragioni relative all'accertamento del requisito reddituale. Siffatta ipotesi ricorre in sede di legittimità sia quando venga contestato l'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza (o no) di tale requisito alla stregua della citata sentenza n. 240 del 1994, sia quando - incontestato o incontestabile il diritto alla integrazione al minimo - detto accertamento, pur doveroso in difetto di preclusioni processuali al riguardo, sia stato omesso dal giudice del merito, per avere questi escluso il diritto alla "cristallizzazione" sulla base di altra assorbente ragione pregiudiziale. (La S.C. ha dichiarato estinta la questione relativa alla cristallizzazione essendo nella specie incontestabile il diritto alla integrazione al minimo che il giudice di merito aveva invece erroneamente escluso per avere ritenuto "esaurito" il rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO con mandato in calce al ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 45/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 06/09/95 r.g.n.7/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 gennaio 1994, il TO (del lavoro) di Vicenza, adito da AL UI (nelle sentenze di merito erroneamente indicata come AL SA) riconosceva a costei (già titolare di altro trattamento pensionistico) il diritto all'integrazione della pensione di reversibilità, fino al 30 settembre 1983 e il diritto (cd. cristallizzazione) a conservare il trattamento dovutole a tale data fino al suo riassorbimento in conseguenza della rivalutazione automatica della pensione base ai sensi dell'art. 6, commi quinto e sesto, d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito con legge n.638 del 1983. Condannava quindi l'INPS
a corrisponderle (nei limiti della prescrizione decennale) le differenze fra i ratei già erogati e quelli spettanti, attribuendo altresì (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) rivalutazione monetaria ed interessi.
La decisione - appellata (in via principale) dall'INPS e (in via incidentale) dalla controparte - veniva riformata dal Tribunale di Vicenza, il quale, con sentenza del 6 settembre 1995, rigettava la domanda della pensionata.
Riteneva il giudice di appello che la sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.2, secondo comma, lett. a), della legge 1962/n.1333 e dell'art. 23 della legge 1969/n.193 in quanto escludenti l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS per i titolari di altri trattamenti previdenziali pubblici) fosse, nella specie, inapplicabile per l'esaurimento del rapporto - determinato dall'avvenuta corresponsione della pensione nell'importo dovuto in base alla normativa del tempo (anteriore alla pronuncia di incostituzionalità) e dall'accettazione di tale pagamento senza contestazioni o riserve- e che, conseguentemente, l'esclusione del diritto all'integrazione fino al 30 settembre 1983 comportava l'esclusione anche del diritto alla cd. cristallizzazione. AL UI ha quindi proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato procura.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso, la AL denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., viola7ione e falsa applicazione dell'art. 136 Cost., dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, dell'art. 2946 cod. civ. e dell'art. 6, commi quinto, sesto e settimo, del d.l. 12 settembre 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, anche in relazione alle sentenze della Corte
Costituzionale n. 314 del 1985 e n. 240 del 1994, nonché vizio di n. motivazione.
Deduce che l'autonomia dei ratei di pensione non comporta che il pagamento dei singoli ratei concreti un atto solutorio dell'obbligazione riferita a ciascuno di essi, con conseguente estinzione di ogni relativo diritto, ne' rappresenta adempimento, totale o definitivo, ma, configurando un adempimento parziale, non esclude il diritto alla differenza risultante dall'applicazione della pronuncia d'incostituzionalità in ordine alla spettanza dell'integrazione al minimo anche sul trattamento di reversibilità. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto confermare sia il diritto alle differenze dei ratei arretrati fino al 30 settembre 1983 sia, di conseguenza, il diritto alla "cristallizzazione", versando essa nella situazione reddituale necessaria ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994. Rileva, infine, che anche la (erroneamente ritenuta) insussistenza del diritto all'integrazione non avrebbe comunque comportato la perdita del diritto alla "cristallizzazione", stante l'autonomia di quest'ultimo.
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti risultanti dalla precisazioni che seguono.
È principio più volte affermato da questa Corte anche nella materia previdenziale (v., fra le molte, Cass. 6 dicembre 1991 n. 13143 e, in motivazione, Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) che la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma produce effetti ex tunc, col solo limite dell'avvenuto esaurimento dei rapporti giuridici regolati dalla norma dichiarata incostituzionale. Tale esaurimento (o carattere d'intangibilità o definitività), mentre è pacifico nelle ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza, è invece da escludere nel caso di adempimento della prestazione previdenziale effettuato, anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità, nella (minore) misura prevista dalla norma poi dichiarata illegittima. In tal caso (che è, in certo senso, speculare al corso della prescrizione del diritto nel periodo anteriore alla dichiarazione d'incostituzionalità della norma che lo negava) sussiste, infatti, un mero adempimento parziale, accettabile dal creditore senza necessità di riserve per il residuo (cfr. Cass.9 febbraio 1994 n. 9200 e 21 aprile 1995 n. 4534 nonché le altre -
numerosissime- sentenze di questa Corte in tema di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988). Alla surrichiamata giurisprudenza sono da aggiungere - come precedenti di particolare significato perché relativi alla stessa pronuncia d'incostituzionalità (n.314 del 1985) interessante la fattispecie in esame - le sentenze 27 maggio 1992 n. 6326, 25 giugno 1993 n. 7018 e 15 luglio 1994 n. 6657, oltre la già citata sentenza delle SU. 1990/n.6245 (escludente la definitività del rapporto previdenziale - e la sua conseguente insensibilità all'efficacia retroattiva propria della declaratoria d'illegittimità costituzionale del divieto d'integrazione al minimo della pensione di reversibilità di cui alla sentenza costituzionale n. 314 del 1985riell'ipotesi dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 47 del d.p.r. 1970/n. 639 nel testo - anteriore all'art. 6 del d.l. 1991/n.103 convertito con legge 1991/n.166).
Va infine rilevato che, considerandosi l'integrazione al minimo (giusta Cass. S.U. 24 febbraio 1997 n. 1691) come oggetto di un diritto autonomo, la marcata corresponsione di essa non configura neppure un pagamento parziale ma un mero inadempimento del diritto, riconosciuto dalla successiva pronuncia d'incostituzionalità;
rispetto al quale, perciò, l'affermazione di definitività del rapporto, ai fini dell'esclusione dell'efficacia retroattiva di detta pronuncia, si appalesa - in mancanza di fatti quali il giudicato, la prescrizione o la decadenza - ancor più destituita di fondamento. Pertanto, escluso altresì che l'indicata efficacia retroattiva della pronuncia d'illegittimità costituzionale comporti violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (cfr. Cass. 12 agosto 1994 n. 7393), deve affermarsi l'erroneità dell'impugnata decisione, che ha ritenuto esaurito il rapporto per il mero fatto dell'avvenuta accettazione dei ratei pensionistici senza l'integrazione al minimo successivamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale. L'erroneità della tesi dell'esaurimento del rapporto previdenziale comporta l'accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla parte in cui (rigettando integralmente la domanda della pensionata) ha riformato le statuizioni del TO affermative del diritto della AL all'integrazione al minimo, fino al 30 settembre 1983, con rivalutazione ed interessi.
Al riguardo, non è infatti possibile una pronuncia ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), restando da esaminare, in sede di merito, le connesse censure proposte dall'appellata con appello incidentale.
Il giudice di rinvio - designato nel Tribunale di Verona (Sezione Lavoro) - procederà quindi all'esame conseguente a tale cassazione, tenendo conto delle osservazioni- sopra svolte, che possono riassumersi nel seguente principio di diritto:
"L'accettazione, da parte del pensionato, dei ratei della prestazione pensionistica corrispostigli, anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità, nella (minore) misura spettante in base alla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima non comporta di per sè sola, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, una definitività del rapporto preclusiva dell'efficacia retroattiva della pronuncia anzidetta, configurandosì invece tale definitività o esaurimento del rapporto nelle ipotesi (nella specie, non dedotte e non più deducibili)) di giudicato o intervenuta prescrizione o decadenza".
È invece da dichiarare estinto d'ufficio, ai sensi dell'art.36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448, il giudizio relativo alla cd. cristallizzazione ed agli accessori su quanto dovuto per tale titolo.
Detta norma ("I giudizi pendenti alla data di entraLa in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.") subordina l'estinzione alla duplice condizione della pendenza del giudizio al 10 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n.448/1983 ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle "questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". E (pacifica la prima condizione, di carattere temporale) non sembra dubbio che la seconda condizione sia riferibile, oltre che al problema della spettanza e della misura degli accessori (interessi e rivalutazione), anche ad un giudizio che (come quello in esame) concerna l'esistenza del diritto (alle prestazioni derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994) per ragioni relative all'accertamento del requisito reddituale. Siffatta ipotesi, poi, ricorre, in questa sede di legittimità, sia quando sia contestato l'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza (o no) di tale requisito alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537) - incontestato o incontestabile il diritto all'integrazione detto accertamento, pur doveroso in difetto di preclusioni processuali al riguardo, sia stato omesso dal giudice del merito, per aver questi escluso il diritto alla "cristallizzazione" sulla base di altra assorbente ragione pregiudiziale. Ciò che si è appunto verificato nella specie, in cui, avendo l'appellante INPS contestato l'esclusione del diritto alla "cristallizzazione" anche alla stregua dell'art. 11, comma 22, della legge n.537 del 1993, come inciso dalla sentenza costituzionale n. 240 del 1994, il Tribunale ha risolto l'intera controversia sulla base del - non corretto - giudizio di non spettanza dell'integrazione - e, quindi, della "cristallizzazione - per avvenuto esaurimento del rapporto. La disciplina delle spese processuali - tenuto conto della previsione legislativa di compensazione per il giudizio dichiarato estinto d'ufficio (previsione peraltro riferibile all'ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui l'estinzione si riferisca a tutte le questioni controverse) e della necessità di una unitaria regolamentazione delle stesse con riguardo all'esito finale di tutta la lite - è demandata che per quanto riguarda il presente giudizio di legittimità, al designato giudice di rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa - anche per le spese - al Tribunale di Verona.
Dichiara estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1996 n.448, il giudizio relativo alla cd.
cristallizzazione ed agli accessori su quanto dovuto per tale titolo. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1999