Sentenza 27 febbraio 2009
Massime • 2
In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione - ritualmente eccepita dalle parti nella trattazione delle questioni preliminari e rigettata - in quanto il giudice può rilevare il difetto dell'imputazione anche successivamente, non operando la preclusione ex art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. (Nella specie, il giudice, dopo aver preliminarmente rigettato l'eccezione di cui all'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen., aveva revocato la precedente ordinanza nel corso del dibattimento e dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.).
In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, il giudice, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, non è tenuto ad invitare il P.M. a provvedere all'integrazione del capo di imputazione, in quanto la disciplina prevista dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. presuppone la validità del decreto stesso e non ha la funzione di sanarne le nullità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 17238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17238 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/02/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 497
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 29765/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Verona e dalla parte civile OR AN MA;
avverso l'ordinanza 30 aprile 2008 del Tribunale monocratico di Verona, sezione distaccata di Legnago;
nel procedimento a carico di:
SS CL, nato il [...], imputato del reato (capo B) di cui all'art. 393 c.p.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Letta la requisitoria dei Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1.) Le accuse e lo sviluppo del processo.
In data 14.12.2007, di fronte al Tribunale monocratico di Verona, Suprema Corte di Cassazione, sezione 6, pag.2 sezione di Legnago, si è tenuta la prima udienza dibattimentale del procedimento penale a carico di CL SS per i reati:
di cui al capo A): art. 594 c.p. "perché il SS, in data 26.02.2005, offendeva l'onore ed il decoro di OR AN MA profferendo all'indirizzo suo e del marito defunto SA NO la frase "Siete cattivi e pieni di odio";
di cui al capo B) in relazione all'art. 393 c.p. "perché il SS, al fine di esercitare un suo preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, in relazione ad una striscia di terra di proprietà di NO SA e sulla quale gli era stato autorizzato il passaggio, si faceva arbitrariamente ragione da sè medesimo mediante violenza e minaccia nei confronti di OR AN MA e SA NO.
Nel corso della detta prima udienza del 14 dicembre 2007:
1) il Tribunale rigettava l'eccezione difensiva (sul difetto di esplicitazione della condotta contestata), ritenendo testualmente:
"il fatto è contestato in maniera sufficientemente precisa, mediante il riferimento a tutti gli elementi costitutivi del reato, non essendovi poi alcuna lesione dei diritti difensivi alla luce delle specificazioni contenute nella querela in atti, circa le modalità della violenza e della minaccia" ed ammetteva subito dopo la costituzione di parte civile (pag. 6 verb. ud. 14.12.2009);
2) il giudice dichiarava aperto il dibattimento, giusta espressa dichiarazione riportata nel verbale stenotipico del 14.12.2007 (pag. 6), invitando le parti a procedere con le richieste di prova;
3) il Pubblico Ministero chiedeva l'escussione dei testi come da lista depositata e l'esame dell'imputato;
4) la parte civile chiedeva l'esame dei propri testi, il controesame dei testimoni eventualmente ammessi ex adverso e produceva una serie di documenti, quelli sostanzialmente già allegati alla originaria denuncia-querela;
5) la difesa dell'imputato formulava richieste probatorie, esprimendo la volontà di sollevare alcune eccezioni sulla lista testi della parte civile e sui documenti dalla stessa dimessi;
6) Il giudice rinviava, per completamento della discussione, sull'ammissione delle prove e sulle ulteriori richieste difensive, all'udienza del 30 aprile 2008.
Nel corso dell'udienza del 30 aprile 2008, il giudice non provvedeva all'ammissione delle prove ed invitava le parti a ridiscutere le questioni preliminari già trattate ed oggetto dell'ordinanza, indi revocava la precedente decisione, dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio per il capo B), per il quale disponeva il relativo stralcio e la restituzione degli atti al P.M., con la precisazione che, non essendo ancora stato dichiarato aperto il dibattimento, "non paiono sussistere preclusioni alla possibilità per il Giudice di revocare la precedente ordinanza". 2) I ricorsi del Procuratore della Repubblica e della parte civile. Il Procuratore della Repubblica di Verona e la parte civile OR AN MA ricorrono per Cassazione.
Il Procuratore della Repubblica deduce l'abnormità dell'ordinanza perché emessa a dibattimento già aperto, in violazione dell'art.491 c.p.p., e per omessa stimolazione dei poteri delle parti, in ordine agli specifici mezzi processuali consentiti dall'art. 516 c.p.p., e segg., in punto di nuove contestazioni e modifica dell'imputazione, con conseguente manifesta contraddittorietà ed illogicità, ex art. 606 c.p.p., lett. e), del contenuto del provvedimento.
Il difensore della parte civile ha dedotto nell'ordine:
1. abnormità ex art. 177 c.p.p. dell'ordinanza, in data 30.04.2008, di revoca del precedente provvedimento di rigetto delle questioni preliminari, perché emessa a dibattimento già aperto in violazione dell'art. 491 c.p.p. che impone la decisione immediata delle questioni preliminari;
2. mancanza assoluta di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e, dell'ordinanza di revoca in data 30.04.2008 e conseguente nullità della stessa per violazione dell'art. 125 c.p.p. e manifesta sua illogicità;
3. abnormità, ex art. 177 c.p.p., della declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa stimolazione dei poteri delle parti in ordine agli specifici mezzi processuali consentiti dall'art. 516 c.p.p. e segg., in punto di nuove contestazioni e modifica dell'imputazione;
4. manifesta illogicità, ex art. 606 c.p.p., lett. e), del contenuto dell'ordinanza in data 30.04.2008 di declaratoria della nullità del capo d'imputazione sub B.
3) i motivi della presente decisione
Le impugnazioni del Procuratore della Repubblica e della parte civile deducono sostanzialmente due profili di abnormità. Innanzitutto, si censura il fatto che la revoca dell'ordinanza del 14 dicembre 2007 (che aveva rigettato le questioni preliminari, sollevate dalla difesa dell'imputato, ed attinenti alla nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza del capo B dell'imputazione), sia intervenuta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, che risulta essere stata esplicitamente effettuata all'udienza del 14 dicembre 2007; quindi in una fase successiva ed ulteriore, rispetto a quella riservata alle questioni preliminari, tra le quali, a norma dell'art. 181 c.p.p., comma 3 e art. 491 c.p.p., comma 1, rientrano anche quelle relative alle nullità del decreto di citazione a giudizio: da ciò l'abnormità del provvedimento che ha comportato una indebita regressione del procedimento stesso.
Ulteriore abnormità è fatta derivare dalla circostanza dell'avvenuta dichiarazione della nullità del decreto di citazione a giudizio, effettuata senza invito alle parti ed in particolare al Pubblico ministero di integrare e precisare il capo di imputazione. I ricorsi sono inammissibili, posto che nessun profilo di abnormità è rilevabile nella decisione impugnata.
È stato più volte affermato che non può considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, per l'indeterminatezza del fatto, e disponga la restituzione degli atti al P.M., posto che lo stesso provvedimento, quand'anche illegittimo, perché fondato su un presupposto erroneo, costituisce pur sempre l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento ed il cui esercizio, comunque, non comporta alcuna stasi del procedimento, eliminabile mediante il ricorso per Cassazione, ben potendo il Pubblico ministero procedere alla indicazione degli elementi fattuali dei quali il Tribunale in composizione monocratica ha rilevato la carenza (cfr. in termini:
Cass. Penale sez. 3, 38404/2008, Rv. 241286 P.M. c. Mazzacani;
precedenti conformi: sez. 3, 24668/2004, sez. 3, 1239/2003; sez. 3, 15714/200).
È esclusa in linea di principio l'abnormità dei provvedimenti tipici, i quali, anche quando risultano viziati da errori o da illegittimità, non possono di regola considerarsi abnormi. Ciò chiarito, è da aggiungere che la dichiarazione della nullità del decreto di citazione per la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa costituisce un provvedimento tipico, in quanto è prevista - come ha rilevato l'ordinanza impugnata - dall'art. 552 c.p.p., comma 2 e perciò non può considerarsi abnorme, ne' la sua abnormità potrebbe derivare nel caso in esame dalla circostanza che il provvedimento è stato emesso dopo un precedente rigetto dell'eccezione dell'imputato - correttamente formulata a norma dell'art. 491 c.p.p. - e la successiva apertura del dibattimento. È vero infatti che l'art. 491 c.p.p., comma 1 determina per le questioni preliminari uno sbarramento, stabilendo che le stesse "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti", e ne inibisce la proposizione dopo l'apertura del dibattimento, ma - come risulta chiaramente dalla lettera della disposizione - la preclusione riguarda le parti e non il giudice.
Questo deve decidere immediatamente, ma se non lo fa, o se nell'immediatezza decide in modo errato, non perde il potere di ritenere in un secondo momento fondata la questione. E non potrebbe essere altrimenti perché, una volta eccepita ritualmente, la nullità (o l'incompetenza) mantiene tutti i propri effetti invalidanti, che devono essere riconosciuti e dichiarati anche nei gradi di impugnazione;
perciò sarebbe illogico inibirne la rilevabilità al giudice che l'avrebbe dovuta rilevare, imponendogli di compiere un'attività processuale viziata e quindi destinata all'annullamento.
Nè può ritenersi che - come hanno sostenuto i ricorrenti - il giudice "prima di dichiarare la nullità del decreto e disporre la trasmissione degli atti al p.m. ... avrebbe certamente dovuto invitare quest'ultimo a provvedere immediatamente all'integrazione del capo di imputazione, tramite gli elementi facilmente ricavabili sia dalla querela che dal fascicolo delle indagini preliminari, stimolando i poteri delle parti in ordine agli specifici mezzi processuali consentiti dall'art. 516 c.p.p. e segg.". Questi articoli infatti nel disciplinare le nuove contestazioni presuppongono la validità del decreto che ha disposto il giudizio in seguito all'udienza preliminare o del decreto di citazione a giudizio e non possono avere la funzione di sanarne l'eventuale nullità. La citazione della sentenza Sez. un. 20 dicembre 2007 - 1 febbraio 2008, n. 5307, Battistella, fatta dai ricorrenti, è fuori luogo perché questa sentenza riguardava una diversa situazione normativa, relativa all'udienza preliminare e non al giudizio. Infatti, non essendo stabilita la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso di mancata, generica o insufficiente specificazione del fatto, si poneva per l'udienza preliminare la questione sul rimedio da adottare in presenza di una situazione siffatta e le Sezioni unite sono giunte alla conclusione che "i rimedi per "sanare" l'eventuale discrasia registratasi tra l'imputazione e le emergenze dell'indagine debbano, in linea di principio, essere sperimentati "all'interno" della fase dell'udienza preliminare, con particolare riguardo al meccanismo di costante adeguamento dell'imputazione previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1", e che solo quando ciò non risulti possibile "il giudice, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2", debba far regredire il processo alla fase delle indagini preliminari, ai fini del necessario adeguamento dell'imputazione da parte del titolare dell'azione penale". È chiaro perciò che il meccanismo ricostruito dalle Sezioni unite per l'udienza preliminare, in mancanza di una normativa espressa e tenuto conto delle caratteristiche della fase, non può essere preso in considerazione per il giudizio, sia perché per questo esiste una specifica disciplina, sia perché, nel giudizio, assai più che nell'udienza preliminare, le esigenze della difesa impongono che l'enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione sia correttamente specificata prima.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente parte privata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la OR al pagamento delle spese del procedimento e mille euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009