Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 17238
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Sentenza 27 febbraio 2009

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In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione - ritualmente eccepita dalle parti nella trattazione delle questioni preliminari e rigettata - in quanto il giudice può rilevare il difetto dell'imputazione anche successivamente, non operando la preclusione ex art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. (Nella specie, il giudice, dopo aver preliminarmente rigettato l'eccezione di cui all'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen., aveva revocato la precedente ordinanza nel corso del dibattimento e dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.).

In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, il giudice, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, non è tenuto ad invitare il P.M. a provvedere all'integrazione del capo di imputazione, in quanto la disciplina prevista dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. presuppone la validità del decreto stesso e non ha la funzione di sanarne le nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 17238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17238
    Data del deposito : 27 febbraio 2009

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