Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio perché l'imputazione, relativa ad una fattispecie di reato con diverse ipotesi di condotte incriminatrici, non contiene l'indicazione del comma al quale fare riferimento, sebbene la specifica norma violata possa evincersi agevolmente dal complesso della contestazione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di soccorso in caso di incidente stradale previsto dall'art. 189 commi sesto e settimo cod. strad.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 24668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24668 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PA - Presidente - del 21/04/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 777
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 12891/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in data 10 dicembre 2002;
nei confronti di:
Di PA LI, n. in Chieti il 28.04.1957;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Il 10 dicembre 2002 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in un procedimento nei confronti di LI Di PA per imputazione di cui all'art. 189 C. d. S., dichiarava "la nullità del capo di imputazione e conseguentemente del decreto di citazione a giudizio", disponendo "la trasmissione degli atti alla Procura", sul rilievo che "non è indicato il comma al quale fare riferimento" e che "la fattispecie di reato contestata prevede diverse ipotesi di condotta incriminatrice e che le stesse determinano distinzione quanto a competenza e pene da comminare".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che, "pur mancando l'espressa indicazione del comma di riferimento, è stato chiaramente e minuziosamente descritto il fatto reato contestato all'imputato, per cui questi ne ha avuto idonea conoscenza, tale da porlo in condizione di difendersi adeguatamente e di individuare senza alcuna difficoltà ed incertezza il comma dell'articolo di legge al quale la pubblica accusa faceva riferimento", sicché, "non sussistendo alcuna incertezza, alcuna nullità si è verificata".
3. Il ricorso è fondato.
Ben è vero, difatti, che l'ordinanza del giudice che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio è, di regola, inoppugnabile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di gravame (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17/1998), ma l'atto medesimo, tuttavia, deve ritenersi impugnabile ogni volta che esso si risolva in un atto abnorme. Affetto da abenormità deve ritenersi il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite.
Nella specie, il giudice del merito è pervenuto alla resa statuizione ritenendo, in sostanza, che la mancata indicazione della norma di legge, in particolare dello specifico comma della stessa, nel capo di imputazione determini incertezza sulla imputazione, ai sensi dell'art. 429.1, lett. c), c.p.p.; ma deve, per contro, rilevarsi che non sussiste incertezza alcuna sulla contestazione, e non è in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa, la cui assicurazione costituisce la ratio della norma succitata, ove il fatto addebitato sia specificamente e puntualmente indicato nel capo di imputazione, sicché da esso, come compiutamente esplicitato, possa del tutto agevolmente evincersi la specifica norma di legge violata (cfr. Cass., Sez. 3^, n. 6842/1991). E nel caso che occupa si contestava all'imputato il reato "p. e p. dall'art. 189 Codice della Strada perché, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza tg. CH 314437 pur coinvolto in un sinistro stradale nel corso del quale IA MO riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 10, ometteva di fermarsi, dandosi alla fuga, e di prestare allo IA l'assistenza necessaria", sicché non era dato affatto dubitare della compiuta espressione del fatto addebitato e dei relativi commi di riferimento della norma evocata. Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur non estraneo al sistema normativo, è stato adottato in una ipotesi in cui, al di là di ogni ragionevole limite, esso non poteva essere emesso dal giudice del merito, in mancanza evidente dei presupposti che a siffatto potere potevano abilitare, ed il provvedimento medesimo ha comportato una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
4. Dovendo, perciò, ritenersi la abnormità dell'atto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale monocratico di Chieti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale monocratico di Chieti. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004